TRIB
Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/04/2025, n. 6037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6037 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 60954 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico n. 35, presso lo studio dell'avv. Massimo Rosi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al P.le Ostiense n.
2, presso lo studio dell'avv. Gianluca De Meo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
oggetto: somministrazione acqua CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato l'errore nelle bollette di calcolo relative al periodo che va dal 06/07/2019 al 10/02/2021; accertato che i consumi effettivi della società attrice sono in media di mc. 500, condannare la convenuta alla restituzione del maggior importo versato per € 32.000,00 e ciò in base alla perizia dell'Arch.
depositata in atti. Per_1
Si insiste altresì per l'espletamento di CTU per la conferma dei calcoli effettuati nella perizia di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
per la convenuta:
“… la scrivente difesa precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle di cui alla memoria di costituzione che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e chiede concedersi termini ex art. 190 cpc.”
[“la sottoscritta difesa CONCLUDE affinché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetti le domande tutte avanzate da
nei confronti di perché infondate e Parte_1 Controparte_3 non provate.
Spese Vinte.”]
Fatto e diritto
1. La società proprietaria di immobili siti in Parte_1
Roma alla Via di Grottaperfetta 551 serviti con acqua potabile per utilizzo non domestico, ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società fornitrice per accertare la Controparte_3 sussistenza di errori di calcolo nelle bollette relative al periodo compreso tra il 06/07/2019 e il 10/02/2021 e per condannare la convenuta alla restituzione del maggior importo versato per €
32.000,00 oltre al risarcimento del danno quantificato in €
10.000,00 per aver dovuto l'attrice far ricorso al credito per il pagamento indebito.
A fondamento delle domande la ha contestato Parte_1 alcune fatture emesse dalla società convenuta in relazione alla suddetta utenza idrica e precisamente: la fattura n.
2019011002874967 emessa in data 30 settembre 2019 per l'importo di
€ 190.919,34, la nota di credito n. 2019011002874979 emessa in data 30 settembre 2019 per l'importo di € 177.190,94 e la fattura n. 2021011000602436 emessa in data 18 Febbraio 2021 per l'importo di € 34.923,49.
In particolare la società attrice ha dedotto che:
- La aveva presentato reclamo per l'evidente Parte_1 errore commesso dall'azienda distributrice che aveva menzionato l'acquisizione di un'autolettura, mai effettuata dall'attrice, con l'indicazione di consumi per un solo giorno superiore ai mc.
27.000;
- la a seguito di minaccia di sospensione Parte_1 dell'erogazione del servizio, si era vista costretta a proporre istanza di rateizzazione dell'importo dovuto, con riserva però di ripetizione all'esito della contestazione;
- l' nell'effettuare il calcolo non aveva tenuto conto della CP_3 possibile perdita su tubazioni di portata dell'acqua come lamentato dall'attrice;
- l' colpevolmente non aveva comunicato alla società attrice CP_3
l'avvenuta sostituzione del contatore;
- era evidente l'errore commesso nell'addebito degli importi richiesti visto che, una volta sostituito il contatore, i consumi erano tornati alla media di quelli precedenti;
- la che gestisce attività alberghiera, aveva Parte_1 subito un ulteriore danno per aver dovuto far ricorso al credito per far fronte all'ingiusta richiesta economica pervenuta in epoca
COVID e quindi senza la possibilità di ricavare reddito.
2. Costituitasi in giudizio per il tramite Controparte_3 della propria mandataria ha contestato le domande CP_3 proposte da controparte chiedendone il rigetto.
In punto di fatto la società convenuta ha esposto che:
- in data 05/08/2019 parte attrice, avendo riscontrato una perdita occulta incidente sul proprio impianto di distribuzione interno, aveva avanzato ad richiesta di Controparte_3 depenalizzazione tariffaria ai sensi dell'art. E.5 del Regolamento di Utenza;
- in data 26/09/2019 la società attrice aveva reiterato la richiesta, corredandola della necessaria documentazione, nella quale aveva specificamente indicato che al momento della riparazione in data 05/08/2019, il gruppo di misura registrava un dato di consumo pari a mc 69295;
- nel contempo in data 30/09/2019, aveva Controparte_3 emesso la fattura n. 2019011002874967 per l'importo di euro
190.919,34, nella quale erano stati indicati i consumi effettivi relativi al periodo compreso tra il 06/07/2019 (con una lettura pari a mc 41.864) e il 05/08/2019 (con una lettura pari a mc
69.295) e i consumi stimati per il periodo successivo sino al
06/09/2019;
- in data 07/10/2019 aveva accolto la richiesta Controparte_3 di depenalizzazione tariffaria depositata dalla ed Parte_1 aveva quindi emesso la nota di credito n. 2019011002874979 pari ad euro 177.190,94, con la quale erano stati ricalcolati i consumi relativi al segmento temporale 06/10/2018-05/08/2019, facendo applicazione della tariffa base, così come previsto dalla disciplina che regola l'istituto della depenalizzazione tariffaria;
- nel gennaio 2020 aveva richiesto un piano di Parte_1 rateizzazione dell'importo pari ad euro 29.571,85, dovuto a titolo di corrispettivi residui all'accoglimento dell'istanza di depenalizzazione e a precedenti fatture inevase e il piano era stato accordato dalla società convenuta in data 22/01/2020;
- in data 22/09/2020 nell'ambito di una Controparte_3
campagna massiva, aveva sostituito il misuratore in posa sull'utenza dell'attrice con un apparecchio di nuova generazione avendo precedentemente provveduto ad informare la società cliente con avviso rilasciato in data 18/09/2022;
- successivamente, in data 18 febbraio 2021, la società convenuta aveva emesso la fattura n. 2021011000602436 per l'importo di €
34.923,49, relativa al segmento temporale 08/06/2018-10/02/2021 per un consumo pari a 43.472 mc;
- parte attrice in data 11/03/2021 aveva proposto formale reclamo, chiedendo la rettifica della fattura suddetta e lo storno dei canoni di fognatura e depurazione per essere l'utenza allacciata alla fognatura consortile;
- aveva riscontrato il reclamo in data Controparte_3
04/06/2021 chiarendo che la fattura contestata era stata emessa per dare applicazione all'implementazione della nuova articolazione tariffaria stabilita dalla Autorità di regolazione e che la richiesta di esonero dai canoni di fognatura e depurazione non poteva essere accolta poiché la fognatura consortile risultava allacciata alla fognatura/collettore Tor gestita da Pt_2 [...]
; CP_3 - la società in data 05/07/2021 aveva richiesto Parte_1 un secondo piano di rateizzazione, solo parzialmente onorato e in data 30/05/2022 aveva sottoscritto un ulteriore piano di rientro;
- alla data dell'11/01/2023 la società attrice risultava debitrice della somma di euro 36.532,61.
Con riferimento alla fattura n. 2019011002874967 del 30 settembre
2019 per l'importo di € 190.919,34 e della nota di credito n.
2019011002874979 del 30 settembre 2019 per l'importo di €
177.190,94 la convenuta ha evidenziato che:
- l'affermazione di di non aver indicato alcuna Parte_1 autolettura dei consumi era smentita dal modulo della richiesta di depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte presentata in data 26/09/2019, laddove a pagina 2 la stessa attrice aveva precisato che il valore della lettura del misuratore post riparazione corrispondeva a mc. 69295;
- l'autolettura dell'attrice era stata altresì confermata dalla lettura dei tecnici , i quali, in data 07/10/2022, avevano CP_3 rilevato mc. 69299;
- aveva proceduto al ricalcolo dei consumi Controparte_3 partendo dall'ultima lettura effettiva pari a mc 33869 rilevata in data 05/10/2018;
- la fatturazione emessa da era perfettamente Controparte_3 aderente alla disciplina prevista dal Regolamento di Utenza, in quanto calcolava i consumi nella misura di mc 35.426 (mc 69.295- mc 33869) applicando la tariffa base come da disposizione regolatoria;
- tale ricalcolo aveva consentito all'utente di ottenere uno storno di ben 177.000 mila euro, pur in presenza di un guasto sul proprio impianto privato.
Quanto alla fattura n. 2021011000602436 del 18/02/2021 per l'importo di euro 34.923,49 ha eccepito che: CP_3 - la fattura in questione era stata emessa per consentire l'applicazione della nuova articolazione tariffaria prevista, con decorrenza dall'1/01/2019, dal Testo Integrato Corrispettivi
Servizi Idrici (TICSI) adottato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione n. 665/2017 ed attuato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ato2 – Lazio centrale
Roma, con successiva delibera n. 4/2019 dell'11/11/2019;
- a seguito delle suddette modifiche normative l'utenza in questione era stata inquadrata nel tipo idroesigenza fascia 6, la cui tariffa base era passata da 0,8720000 euro/mc a 1,3423000 euro/mc;
- la nuova tariffa era stata applicata al consumo relativo al segmento temporale 01/01/2019-10/02/2021, comprese le quote fisse, con restituzione di quanto precedentemente fatturato secondo le previgenti tariffe;
- i consumi già oggetto di depenalizzazione (dal 06/10/2018 al
05/08/2019) erano stati solo figurativamente inseriti in fattura, senza influire sull'importo da corrispondere;
- nella stessa fattura si dava conto della sostituzione del misuratore n. 262385F avvenuta in data 20/09/2020 con lettura finale pari a mc. 73727 e con lettura iniziale del nuovo misuratore n. 202015188349 pari a 0 mc ed erano riportati i consumi rilevati dai due diversi apparecchi di misura;
- contrariamente a quanto sostenuto da controparte, detta sostituzione era avvenuta previa informativa all'utente con apposito avviso apposto in data 18/09/2020 presso la sede della società;
- la richiesta di esonero dal pagamento dei canoni di fognatura e depurazione non aveva trovato accoglimento, posto che l'utenza era comunque collegata al depuratore di zona.
La convenuta ha quindi sostenuto di aver agito con piena correttezza e buona fede e secondo le disposizioni regolatorie e contrattuali in quanto: aveva provveduto al riconoscimento della depenalizzazione tariffaria richiesta dall'utente; aveva fornito i dovuti chiarimenti in ogni circostanza;
aveva effettuato le letture effettive del misuratore;
aveva concesso anche piani di rientro per consentire il pagamento dilazionato dei consumi.
3. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale senza ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dall'attrice.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito delle note autorizzate, hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*********
4. Le domande proposte da nei confronti della Parte_1 società convenuta sono infondate.
E' pacificamente ammessa dalle parti l'esistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione in virtù del quale CP_3 ha fornito acqua all'attrice presso il complesso
[...] immobiliare adibito ad albergo sito in Roma alla via Grottaperfetta
551 (utenza n. ). P.IVA_4
Risulta documentalmente provato che con modulo datato 5 agosto
2019 (all. 3 del fascicolo di parte convenuta) , Parte_1 avendo riscontrato una perdita occulta a valle del proprio contatore ed avendo eseguito la relativa riparazione in data 5 agosto 2019, ha avanzato ad la richiesta di Controparte_3 depenalizzazione tariffaria prevista dal Regolamento di Utenza del servizio idrico integrato (all. 13 del fascicolo di parte convenuta), che all'art. E.5 rubricato “Depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte” dispone testualmente: “In presenza di consumi eccedenti 3 volte il consumo medio annuo dovuti a rotture dell'impianto a valle del misuratore senza evidenza di perdite di acqua (consumi idrici per perdite occulte),
l'intestatario del contratto di fornitura può richiedere al
Gestore la depenalizzazione tariffaria secondo la relativa procedura reperibile sul sito internet e nei punti di contatto con il pubblico attivati dal Gestore.
La depenalizzazione tariffaria può essere applicata solo a distanza minima di 3 anni dalla precedente applicazione.
Per il periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione sui consumi eccedenti il consumo storico non viene applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione
e viene applicata la tariffa base relativamente al servizio idrico”.
Nel modulo, sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, quest'ultimo ha espressamente dichiarato che la lettura del contatore al momento della riparazione avvenuta in data 5 agosto 2019 era pari a mc 69296. La domanda è stata corredata anche dalla fotografia del misuratore al momento della riparazione che riporta appunto la lettura pari a mc 69296 (cfr. ancora all. 3 del fascicolo di parte convenuta).
La richiesta di depenalizzazione tariffaria avanzata dall'attrice è stata accolta dalla società convenuta che in data
30 settembre 2019 ha emesso la fattura n. 2019011002874967 dell'importo di € 190.919,34 (all. 1 del fascicolo di parte attrice) e contestualmente la nota di credito n. 2019011002874979 dell'importo di euro 177.190,94 (all. 2 del fascicolo di parte attrice).
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice,
[...]
nel fatturare i consumi ha tenuto conto della perdita CP_3 occulta denunciata dall'attrice riferita al proprio impianto di distribuzione interno posto a valle del contatore. Ed infatti la società convenuta in ossequio a quanto previsto dall'art. E5 del
Regolamento di Utenza per l'intero periodo compreso tra il
6/10/2018 e il 5/08/2019 (giorno della riparazione) ha applicato la tariffa base in luogo della tariffa piena ed ha provveduto ad uno storno di oltre euro 170.000,00 in favore dell'utente.
Tale ricalcolo è stato correttamente effettuato sulla base della lettura di mc 69296 al 5 agosto 2019 autodichiarata da Parte_1
nel modulo relativo alla domanda di depenalizzazione
[...] tariffaria. Ed infatti tale autolettura è riportata sia nella fattura n. 2019011002874967 che nella nota di credito n.
2019011002874979 del 30 settembre 2019, così smentendo l'assunto di parte attrice secondo cui la convenuta avrebbe indicato l'acquisizione di un'autolettura mai effettuata dall'utente.
Destituite di fondamento sono anche le ulteriori doglianze di parte attrice riferite alla fattura n. 2021011000602436 emessa in data 18/02/2021 per l'importo di euro 34.923,49 (all. 4 del fascicolo di parte attrice). Per quanto chiarito dalla convenuta si tratta di una fattura di conguaglio emessa per consentire l'applicazione della nuova articolazione tariffaria prevista, con decorrenza dall'1/01/2019, dal Testo Integrato Corrispettivi
Servizi Idrici (TICSI) adottato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione n. 665/2017 ed attuato dalla Conferenza dei Sindaci dell' – Lazio centrale CP_2
Roma, con successiva delibera n. 4/2019 del 11/11/2019 (all. 16 del fascicolo di parte convenuta).
Per quanto risulta dalla fattura in esame la nuova tariffa prevista dalle suddette modifiche normative è stata correttamente applicata al consumo relativo al segmento temporale 01/01/2019-
10/02/2021, con restituzione di quanto precedentemente fatturato secondo le previgenti tariffe. I consumi già oggetto di depenalizzazione (relativi al periodo compreso tra il 06/10/2018 e il 05/08/2019) sono stati solo figurativamente inseriti in fattura, senza influire sull'importo da corrispondere.
Nella stessa fattura n. 2021011000602436 del 18/02/2021 si dà conto della sostituzione del misuratore n. 262385F avvenuta in data 20/09/2020 con il nuovo misuratore n. 202015188349. Si rinvengono infatti i consumi rilevati dai due diversi apparecchi di misura nei periodi precedenti e successivi alla sostituzione;
è riportata inoltre la lettura finale del misuratore n. 262385F pari a mc. 73727 e la lettura iniziale del misuratore n.
202015188349 pari a 0 mc.
L'assunto di parte attrice, secondo cui il misuratore sarebbe stato sostituito senza contraddittorio ed in mancanza di una preventiva comunicazione, è smentito dall'avviso datato 18 settembre 2020 rilasciato dai tecnici della società convenuta presso il luogo di fornitura risultante dagli archivi informatici del gestore. Dall'avviso, prodotto in copia dalla parte convenuta
(all. 7), risulta che il cliente è stato tempestivamente informato della sostituzione del contatore poi avvenuta in data 22 settembre
2020.
In ogni caso la sostituzione del gruppo di misura in assenza dell'utente di per sé non compromette la correttezza dei consumi indicati nelle fatture in contestazione. Ed invero la società convenuta ha prodotto documentazione fotografica dalla quale risulta la lettura del vecchio misuratore con matricola n. 262385F alla data del 22/09/2020 (all. 17) e la lettura del nuovo misuratore con matricola n. 202015188349 al momento della sua installazione avvenuta in pari data (all. 18).
Né vi sono elementi sufficienti per dubitare del corretto funzionamento del vecchio misuratore sostituito come prospettato da in via del tutto ipotetica sulla base Parte_1 dell'esorbitante consumo di oltre 27.000 mc risultante dalle fatture impugnate per il periodo compreso tra il 6/07/2019 e il
6/08/2019.
Ed infatti a ben vedere il consumo di oltre 27.000 mc si riferisce al periodo della perdita occulta denunciata dall'attrice, sicché non può escludersi che l'improvviso incremento dei consumi sia dovuto proprio al danneggiamento dell'impianto di distribuzione interno posto a valle del contatore.
Proprio in considerazione di tale perdita occulta protrattasi nel tempo i conteggi riportati negli scritti difensivi di parte attrice e nella perizia prodotta da quest'ultima si rivelano del tutto inattendibili, in quanto privi di riferimento a dati confrontabili e a criteri verificabili.
Per le stesse ragioni non può essere ammessa neanche la CTU sollecitata dall'attrice da ritenere, allo stato degli atti, meramente esplorativa.
Del resto la stessa ha più volte richiesto ed Parte_1 ottenuto dei piani di rateizzazione (cfr. all.ti 6, 10 e 11 del fascicolo di parte convenuta) per il pagamento degli importi dovuti anche in relazione alle fatture qui impugnate, così riconoscendo il debito portato dalle suddette fatture.
Per quanto fin qui esposto va respinta la domanda di accertamento negativo proposta dalla dovendosi escludere la Parte_1 sussistenza di errori di calcolo nelle bollette riferiti al periodo compreso tra il 06/07/2019 e il 10/02/2021 come infondatamente affermato da parte attrice.
Di conseguenza devono essere respinte anche la richiesta restitutoria e quella risarcitoria, rispetto alle quali si osserva ulteriormente che la non ha dato alcuna prova né Parte_1 dei presunti pagamenti (essendosi limitata a produrre un mero prospetto predisposto unilateralmente: doc. 10), né del danno derivante dall'asserito e non documentato ricorso al credito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Parte_1 confronti di e per essa della sua mandataria Controparte_3
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, CP_3 così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attrice;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo