Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele
Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 23/12/2024 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1414/2023 a.c. promossa
DA Parte 1 , nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro con domicilio eletto in Boscoreale
(NA) alla Piazza Pace n. 20
RICORRENTE
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in
Napoli alla Via De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
[...] volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lvo. 503/1992, a partire dal compimento del 55% anno di età o, in subordine, dall'epoca della domanda amministrativa, presentata nel mese di settembre del 2022, previo riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'80%.
L'CP_1 si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Infatti, la consulenza tecnica espletata dal dott. Persona 1 da '
intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che Parte 1
[...] , in considerazione delle patologie riscontrate, si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia già a partire dal 3/10/2020, epoca in cui ha compiuto il 55° anno di età, atteso che in tale epoca è divenuta invalida nella misura del 90%.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico - legali. Sussiste, pertanto, dal mese di ottobre del 2021, il requisito sanitario richiesto dalla legge per poter beneficiare della prestazione richiesta, requisito che, invece, non era stato ritenuto sussistente dall' CP_1 nel corso della fase amministrativa.
La prestazione pensionistica, tuttavia, può essere riconosciuta alla ricorrente solo tenendo conto della disciplina relativa alle cd.
"finestre" di accesso introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.247.
Per effetto di tale disciplina, a decorrere dal gennaio 2008 sono entrate in vigore le cd. "finestre pensionistiche", ovvero degli specifici periodi di tempo nel corso dell'anno all'interno dei quali i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici possono accedere alla pensione di vecchiaia, determinando così uno slittamento tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto alla pensione e la decorrenza effettiva del beneficio previdenziale.
La Suprema Corte, con la sentenza n. n. 29191/2918, ha affermato che la normativa in parola individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il requisito delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego, pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (cfr. sent. cit.).
Alla luce di tale principio, confermato anche dalla più recente Cass.
5150/2021, la decorrenza della prestazione subisce lo slittamento di dodici mesi, atteso che “le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono considerarsi incluse nel meccanismo delle c.d.
finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010 (conv. con modifiche dalla
L. 122 122 del 2010)...." (cfr. Cass. 5150/2021).
Va pertanto accertato e dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, n.8, del D.lgvo 503/92 a far data dal
3/10/2020, fatta salva l'applicazione del succitato meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010 (conv. con modifiche dalla
L. 122 122 del 2010).
Il beneficio pensionistico richiesto, pertanto, va riconosciuto alla ricorrente tenendo conto dello slittamento annuale ex art. 12, commi
1 e 2, e 13 ter del D.L. n. 78/2010; detta norma, infatti, prevede espressamente il “differimento di 12 mesi dalla data di perfezionamento di tutti i requisiti del diritto".
Poiché il requisito sanitario di cui sopra è insorto sin dall'epoca del compimento del 55% anno di età, I CP_1 deve essere condannato al pagamento integrale delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP 1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 2 con ricorso del 7/3/2023 nei confronti dell' CP_1 così provvede: a)accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara che si trova nelle Parte 1
condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, n.8, del D.lgvo 503/92 a far data dal
3/10/020, fatta salva l'applicazione del succitato meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010 (conv. con modifiche dalla
L. 122 122 del 2010); b) dichiara, pertanto, che la ricorrente ha diritto al beneficio pensionistico richiesto tenendo conto dello slittamento annuale ex art. 12, commi 1 e 2, e 13 ter del D.L. n. 78/2010;
c) condanna | CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 7/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco