Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2024, n. 17111
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Sentenza 20 giugno 2024

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L'espresso divieto di iscriversi ai Fondi di previdenza integrativa, stabilito dall'art. 14 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici parastatali assunti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, è stato abrogato dall'art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, che ha consentito la facoltà di riscatto dei periodi pregressi, subordinandola però, al pari dell'iscrizione ai Fondi, all'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri di calcolo degli oneri di riscatto o ricongiungimento, in mancanza della quale non può configurarsi in capo ai lavoratori già dipendenti dell'E.N.P.I., assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975, un diritto soggettivo all'iscrizione al Fondo integrativo costituito presso l'ente d'appartenenza, cosicché è legittimo il provvedimento di cancellazione ex tunc di tale iscrizione, effettuata in violazione della normativa di riferimento, con restituzione dei contributi versati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2024, n. 17111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17111
    Data del deposito : 20 giugno 2024

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