Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
L'espresso divieto di iscriversi ai Fondi di previdenza integrativa, stabilito dall'art. 14 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici parastatali assunti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, è stato abrogato dall'art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, che ha consentito la facoltà di riscatto dei periodi pregressi, subordinandola però, al pari dell'iscrizione ai Fondi, all'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri di calcolo degli oneri di riscatto o ricongiungimento, in mancanza della quale non può configurarsi in capo ai lavoratori già dipendenti dell'E.N.P.I., assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975, un diritto soggettivo all'iscrizione al Fondo integrativo costituito presso l'ente d'appartenenza, cosicché è legittimo il provvedimento di cancellazione ex tunc di tale iscrizione, effettuata in violazione della normativa di riferimento, con restituzione dei contributi versati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2024, n. 17111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17111 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LL GG, AU AN, che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro FORTUNI ANGELO, CRUCIANI LUCIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROMITI, che li rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè contro Oggetto R.G.N. 2345/2017 Cron. Rep. Ud. 14/02/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 17111 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA Data pubblicazione: 20/06/2024 2 MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3708/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2016 R.G.N. 4142/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MASSIMO ROMITI. R.G. 2345/17 Svolgimento del processo Con sentenza del 20.7.2016 n. 3708, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame di UN NG e UC NO, avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, all’esito del regolamento di giurisdizione proposto presso la Corte di Cassazione che aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di impiego pubblico contrattualizzato, con riferimento al trattamento retributivo dei ricorrenti e alle modalità della sua erogazione, in un periodo di tempo che si collocava ampiamente dopo il 30.6.1998. In particolare, il tribunale a supporto della propria pronuncia d’improcedibilità, aveva accertato che la notifica del ricorso era stata effettuata all’ISPEL presso l’Avvocatura erariale, ma quando tale ente era già stato incorporato nell’NA, che ha una sua avvocatura interna all’ente, così che la notifica doveva considerarsi inesistente, dal momento che difettava qualsivoglia collegamento tra il luogo della sua esecuzione e il destinatario dello stesso, e non soltanto nulla, ipotesi nella quale avrebbe operato il primo comma dell’art. 291 3 c.p.c. e la costituzione del convenuto avrebbe sanato la decadenza. Secondo il tribunale, la costituzione in giudizio dell’NA era infatti idonea a determinare il venir meno dei vizi della notifica inesistente solo con effetti ex nunc, ma nel frattempo era decorso il termine per riassumere il giudizio;
infatti, sempre ad avviso del primo giudice, non era ipotizzabile la rinnovazione di un atto giuridicamente inesistente, mancando una disposizione che consenta al giudice di rinnovare un termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale che non era stata mai effettuata. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dei sigg.ri UN NG e UC NO ha, in via preliminare, ritenuto che il ricorso di primo grado dovesse ritenersi procedibile, in quanto, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che in tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendosi il momento della rinnovata editio actionis da quello della vocatio in ius, sicché una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell’atto, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Più in particolare, la riassunzione del processo, si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che, non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, idonea, invece, al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché ove essa sia viziata o inesistente o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l’estinzione del processo. 4 Nel merito, la Corte d’appello accoglieva la domanda dei lavoratori, ritenendo illegittima la cancellazione ex tunc degli stessi dal Fondo integrativo, in quanto erano stati assunti dall’Enpi (e poi assegnati all’Ispel) dopo l’entrata in vigore della legge n. 75/1970 e a loro carico erano state effettuate le trattenute per il fondo integrativo dei dipendenti ex Enpi. L’art. 14 della legge n. 75/70 stabiliva al comma 2 che i fondi integrativi di previdenza, previsti dai regolamenti di taluni enti, sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge. Successivamente, il d.lgs. n. 124 del 1993, all’art. 18 comma 9, nel sancire l’abrogazione dell’art. 14 comma 2 della legge n. 70/75, ha stabilito che i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 cit., assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, potevano chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. Pertanto, ad avviso della Corte del merito, la cancellazione dal Fip degli appellanti era illegittima, perché quando la stessa veniva disposta nel 2001, già si era verificata la condizione di cui alla disposizione da ultimo citata, atteso che le trattenute dallo stipendio mensile dei lavoratori appellanti dell’importo dei ratei da versare al suddetto fondo erano già state effettuate dall’Istituto e ciò implicava riconoscimento e accettazione da parte dell’ente della volontà dei lavoratori di avvalersi delle prestazioni pensionistiche integrative del suddetto fondo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’NA ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre UN NG e UC NO hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria;
anche il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti con unico controricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere, alla luce della rinuncia all’azione da parte dei controricorrenti, nei confronti degli stessi. Il PG ha concluso verbalmente nel senso dell’infondatezza del ricorso dell’NA. 5 Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, l’NA deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 59 commi 2 e 4 della legge n. 69/09 e la falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato che il ricorso in primo grado fosse procedibile, a fronte di una notifica del ricorso e del decreto giuridicamente inesistente e del decorso del termine perentorio di riproposizione della domanda e ciò a seguito della decisione della Corte di Cassazione che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario. Con il secondo motivo di ricorso, l’NA deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124 del 1993, dell’art. 14 della legge n. 70/75, dell’art. 21 comma 8 del d.lgs. n. 252/05 e dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto illegittima la cancellazione ex tunc di UN NG e UC NO dal Fondo integrativo, in quanto, a suo dire, erano stati assunti dall’Enpi (e poi assegnati all’Ispel) dopo l’entrata in vigore della legge n. 75/1970 e a loro carico erano state effettuate le trattenute per il fondo integrativo dei dipendenti ex Enpi, quando, invece, alla luce delle norme di cui alla rubrica, non avrebbero dovuto essere proprio iscritti al predetto fondo integrativo, perché non era mai entrato in vigore il decreto ministeriale che avrebbe dovuto approvare i criteri attuariali aggiornati, elaborati dagli enti interessati, per determinare l’onere per la ricongiunzione o per il riscatto a qualsiasi titolo. Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta 6 identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.” (Cass. n. 6921/19, cfr. Cass. nn. 2174/16, 7161/15, 21869/13, secondo le quali il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, fissando un nuovo termine e non può dichiarare l’estinzione del processo, ove la notifica del ricorso e del decreto sia viziata o inesistente). A tale orientamento va data continuità; pertanto, correttamente la Corte del merito ha ritenuto l’originario ricorso procedibile, provvedendo ad esaminarlo nel merito. Il secondo motivo è fondato. In via preliminare, vanno individuati i principali riferimenti normativi d’interesse, in particolare, l’art. 14 della legge n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente): “1. Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
2. I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già 7 cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. Inoltre, secondo l’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124/93 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421): “I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto”. Sulla base di tale disposto normativo, va verificato per gli odierni ricorrenti - assunti presso l’Enpi il 3.12.75 (e assegnati all’Ispesl dall’1.4.83) e cioè, dopo l’entrata in vigore della legge n. 70/75 di riordino degli Enti pubblici del Parastato - iscritti al Fondo integrativo di previdenza dell’Enpi con relativo versamento dei contributi mediante trattenute sullo stipendio, se tale iscrizione sia avvenuta nel rispetto della normativa sopra indicata, come ritenuto dalla Corte d’appello di Roma. Ciò detto, va rilevato come la Corte di appello non abbia affrontato e risolto la questione dell’assenza del decreto ministeriale attuativo dei criteri attuariali che avrebbero dovuto essere emanati dagli Enti interessati e se tale mancanza potesse incidere o meno sulla validità della domanda di iscrizione al 8 Fondo e ciò in ragione del fatto che non risultavano fissati né il dies a quo del termine di decadenza di novanta giorni per la presentazione della domanda di iscrizione e di esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di pregressa contribuzione al Fondo, né i criteri attuariali di determinazione delle prestazioni. In effetti, da una parte, l’art. 14 comma 2 della legge n. 70 del 1975 conteneva un espresso divieto di iscrizione al Fondo ex Enpi, dei dipendenti assunti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, come gli odierni ricorrenti che alla data di assunzione del dicembre 1975 non potevano essere ricompresi né nella categoria del “personale in servizio” né in quello “già cessato dal servizio”, ma erano neoassunti che non rientravano nelle ipotesi derogatorie di validità del Fondo. D’altra parte, non vale a sanare tale illegittima iscrizione, il successivo intervento dell’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124/93, il quale ha dato facoltà ai dipendenti degli enti pubblici assunti dopo l’entrata in vigore della legge n. 70/75 di ottenere l’iscrizione ai fondi integrativi a far data dal 28.4.1993 (data di entrata in vigore di tale decreto legislativo) e di riscattare i periodi di lavoro pregressi, in quanto il legittimo esercizio di tale facoltà risulta subordinato alla previa adozione del decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, recante aggiornati criteri attuariali per il calcolo dell’onere per l’esercizio del riscatto. Se è vero, infatti, che il predetto art. 18 comma 9 cit. dispone testualmente l’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 70/75, rimuovendo così il divieto assoluto di iscrizione ai fondi, è altrettanto vero che la stessa norma subordina l’esercizio della facoltà di richiedere la iscrizione al Fondo, con riscatto dei periodi pregressi, alla entrata in vigore del Decreto ministeriale che avrebbe dovuto approvare criteri attuariali aggiornati elaborati dagli enti interessati, per determinare l’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà in oggetto, posto dalla legge a totale carico dei dipendenti;
inoltre, la richiesta di iscrizione al fondo 9 doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. Il tenore letterale dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/93 porta, dunque, a ritenere che sia la facoltà di iscrizione al Fondo che quella di riscatto sono subordinate alla emanazione del predetto decreto ministeriale, non potendo in mancanza di tale atto decorrere il termine di novanta giorni per la presentazione delle relative richieste. È evidente, pertanto, come il disposto normativo di cui all’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124 cit. non abbia carattere immediatamente precettivo, ma prefigura una fattispecie a formazione progressiva che, in assenza del previsto decreto ministeriale di attuazione, deve considerarsi inoperante. Né vale a superare tale ricostruzione, la pronuncia di questa Suprema Corte n. 22403/13 (in tema di Fondo Inam), secondo la quale “l'errata iscrizione del lavoratore, assunto stabilmente dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 con effettuazione delle relative trattenute, ove sia intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è sanata per effetto del disposto del primo periodo del medesimo comma 9, che consente il riscatto dei periodi pregressi, rispondendo ad un criterio di ragionevolezza, e ad una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 38, secondo comma Cost., che l'iscrizione effettuata erroneamente, ma successivamente consentita, anche con riguardo al passato, dal legislatore, non sia posta nel nulla, dovendosi ritenere chiara la volontà negoziale del lavoratore di essere iscritto al fondo”. Ne deriverebbe, secondo tale pronuncia, che sarebbe illegittima la cancellazione ex tunc del lavoratore dal fondo integrativo. Deve, per contro, rilevarsi che la necessità dell’emanazione del prescritto decreto ministeriale, configura in capo ai lavoratori non un diritto soggettivo pieno, ma tutt’al più un’aspettativa qualificata all’emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe attribuito un diritto pieno ad ottenere, dietro 10 presentazione di un’apposita richiesta, l’iscrizione al fondo e il riscatto degli anni pregressi. Pertanto, la mancata emanazione dei decreti attuativi con la conseguenziale mancata fissazione dei criteri attuariali di calcolo dell’ammontare delle prestazioni, non consente di ritenere perfezionato, in favore dei lavoratori, il diritto all’iscrizione del fondo. Sulla base di ciò, la cancellazione dei richiedenti dal Fondo, con restituzione dei contributi versati (su cui, cfr. p. 3 della sentenza impugnata) risulta legittimamente operata da parte dell’NA, non potendosi imporre alla P.A. di corrispondere un trattamento pensionistico non giustificato dalla normativa di riferimento. I ricorrenti, conclusivamente, pur avendo esercitato l’opzione per fatti concludenti, tuttavia non hanno maturato nessun diritto pensionistico, in quanto la loro iscrizione è stata illegittimamente disposta, mancando, come già detto, i decreti attuariali di calcolo delle prestazioni. Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originaria domanda. Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attesa la rinuncia all’azione da parte dei lavoratori nei loro confronti, come risulta alle pagine 12 e seguenti del controricorso. Attesa la novità delle questioni affrontate, si stima equo compensare le spese dell’intero processo fra NA, UN NG e UC NO. Nulla sulle spese, invece, nei confronti dei Ministeri intimati, in virtù dell’atto di rinuncia di UN NG e UC NO reiterato in controricorso, come detto. 11
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.24.