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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC EP, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18482/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01222556 61 000 TASSA CIRCOLAZI 2020
- sul ricorso n. 18679/2025 depositato il 05/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Via S Lucia 81 80100 NA
Difeso da
LA SS - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01222556 61 000 TASSA CIRCOLAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi regolarmente notificati VA SC ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 24.07.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020 in relazione al veicolo tg. Targa_1, per un importo complessivo di € 507,16.
Chiesta la riunione tra i ricorsi n. 18482/2025 e n. 18679/2025, in quanto identici, eccepisce di avere pagato la tassa automobilistica il 28.4.2020 e, per l'anno successivo, il 24.5.2021, e di avere perciò depositato istanza di sgravio, alla quale non è stato fornito riscontro.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e il rigetto nel resto. Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dell'atto di accertamento prodromico alla cartella impugnata, e replicando che la pretesa riguarda l'anno di imposta 2020 (scadenza aprile 2021), in relazione al quale il ricorrente non ha dimostrato il pagamento, avendo prodotto soltanto un “pre-scontrino”, inidoneo a provare il pagamento.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 7.8.2023.
Il ricorrente ha prodotto due scontrini;
tuttavia, mentre quello attestante un pagamento di 376,60, eseguito il 28.4.2020, è regolare, ma è riferito all'anno di imposta 2019 (scadenza aprile 2020), quello oggetto di esazione, relativo all'anno di imposta 2020 (scadenza aprile 2021) non è un attestato di pagamento, trattandosi di un “prescontrino”; del resto, in calce allo stesso è scritto “questa distinta non costituisce ricevuta”.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 278,00 ciascuna oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
GI IC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC EP, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18482/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01222556 61 000 TASSA CIRCOLAZI 2020
- sul ricorso n. 18679/2025 depositato il 05/11/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Via S Lucia 81 80100 NA
Difeso da
LA SS - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01222556 61 000 TASSA CIRCOLAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 811/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi regolarmente notificati VA SC ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 24.07.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2020 in relazione al veicolo tg. Targa_1, per un importo complessivo di € 507,16.
Chiesta la riunione tra i ricorsi n. 18482/2025 e n. 18679/2025, in quanto identici, eccepisce di avere pagato la tassa automobilistica il 28.4.2020 e, per l'anno successivo, il 24.5.2021, e di avere perciò depositato istanza di sgravio, alla quale non è stato fornito riscontro.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa e il rigetto nel resto. Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dell'atto di accertamento prodromico alla cartella impugnata, e replicando che la pretesa riguarda l'anno di imposta 2020 (scadenza aprile 2021), in relazione al quale il ricorrente non ha dimostrato il pagamento, avendo prodotto soltanto un “pre-scontrino”, inidoneo a provare il pagamento.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia dell'avviso di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificato al contribuente, nel termine triennale, in data 7.8.2023.
Il ricorrente ha prodotto due scontrini;
tuttavia, mentre quello attestante un pagamento di 376,60, eseguito il 28.4.2020, è regolare, ma è riferito all'anno di imposta 2019 (scadenza aprile 2020), quello oggetto di esazione, relativo all'anno di imposta 2020 (scadenza aprile 2021) non è un attestato di pagamento, trattandosi di un “prescontrino”; del resto, in calce allo stesso è scritto “questa distinta non costituisce ricevuta”.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 278,00 ciascuna oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli 20/01/2026
Il giudice monocratico
GI IC