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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5103/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv.
Tiziana Siciliani, in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata a Tuglie (LE) in via N. Sauro n. 70, presso lo studio legale dell'Avv.
Alessandro Greco in virtù di mandato alle liti a margine alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 18/7/2023, il impugnava la Parte_1
sentenza n. 509/2023, depositata in Cancelleria il 18/1/2023, con cui il Giudice di Pace
1 di Lecce aveva accolto (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) introdotto dal ricorrente avverso il verbale di accertamento n. 1028/2022 elevato dal CP_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 3/6/2022 in cui era stata Pt_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8
Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 25/5/2022 alle ore 00:41 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V. 2.0
CP_ Matr. Elab 000324 – telec. , installata a sulla S.S. 613 Brindisi- Num_1 Pt_1
Lecce km 24+250 (direzione Lecce), consistita nella circolazione su strada con autovettura Renault BZ1S06 targata EX220VT “ad una velocità di 147,25,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 37,25 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di
€ 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivo di appello: 1) errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, essendo stati depositati certificato di taratura e verbale di verifica della funzionalità redatto dagli agenti della Polizia Locale;
2) errata valutazione in ordine alla leggibilità delle risultanze fotografiche;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con conferma del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da rifondere nei confronti dell'avv.
Tiziana Siciliani dichiaratasi antistataria.
costituitasi in giudizio, condividendo le argomentazioni del giudice di CP_1 primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari.
All'udienza del 13/2/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini, avendo già concesso alle parti termine di giorni 30 antecedenti alla predetta udienza, per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato essendo stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
2 Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
3 Ciò posto, nella specie, dalla documentazione depositata dal Comune di Pt_1
(determine dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del
Direttore Generale Ing. Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive), Persona_1
emerge chiaramente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla
[...]
non è omologata, bensì semplicemente approvata;
correttamente, dunque, il CP_3 primo giudice, mancando la prova incombente sull'Ente circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della apparecchiatura) ha annullato il verbale di accertamento impugnato.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Riguardo le spese processuali relative al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di
Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio 2020 n.
4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 509/2023, depositata in Cancelleria il
18/1/2023 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara compensate le spese di lite del secondo grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Lecce, 21 febbraio 2025
4 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5103/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv.
Tiziana Siciliani, in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata a Tuglie (LE) in via N. Sauro n. 70, presso lo studio legale dell'Avv.
Alessandro Greco in virtù di mandato alle liti a margine alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 18/7/2023, il impugnava la Parte_1
sentenza n. 509/2023, depositata in Cancelleria il 18/1/2023, con cui il Giudice di Pace
1 di Lecce aveva accolto (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) introdotto dal ricorrente avverso il verbale di accertamento n. 1028/2022 elevato dal CP_1
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 3/6/2022 in cui era stata Pt_1 accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8
Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 25/5/2022 alle ore 00:41 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V. 2.0
CP_ Matr. Elab 000324 – telec. , installata a sulla S.S. 613 Brindisi- Num_1 Pt_1
Lecce km 24+250 (direzione Lecce), consistita nella circolazione su strada con autovettura Renault BZ1S06 targata EX220VT “ad una velocità di 147,25,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 37,25 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di
€ 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivo di appello: 1) errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, essendo stati depositati certificato di taratura e verbale di verifica della funzionalità redatto dagli agenti della Polizia Locale;
2) errata valutazione in ordine alla leggibilità delle risultanze fotografiche;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con conferma del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da rifondere nei confronti dell'avv.
Tiziana Siciliani dichiaratasi antistataria.
costituitasi in giudizio, condividendo le argomentazioni del giudice di CP_1 primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari.
All'udienza del 13/2/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini, avendo già concesso alle parti termine di giorni 30 antecedenti alla predetta udienza, per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato essendo stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
2 Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
3 Ciò posto, nella specie, dalla documentazione depositata dal Comune di Pt_1
(determine dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del
Direttore Generale Ing. Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive), Persona_1
emerge chiaramente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla
[...]
non è omologata, bensì semplicemente approvata;
correttamente, dunque, il CP_3 primo giudice, mancando la prova incombente sull'Ente circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della apparecchiatura) ha annullato il verbale di accertamento impugnato.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Riguardo le spese processuali relative al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di
Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
Stante il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa (cfr. Cass., Sez. Unite, 20 febbraio 2020 n.
4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 509/2023, depositata in Cancelleria il
18/1/2023 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara compensate le spese di lite del secondo grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa.
Lecce, 21 febbraio 2025
4 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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