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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 908.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 908/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] a, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Muzzioli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Manlio Gelsomini n. 26, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA Gruppo Kruk Italia – C.F. società Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Piazza della
Trivulziana n. 4/A, e per essa quale procuratore P. IVA Gruppo Kruk Controparte_2
Italia - C.F. , con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. P.IVA_1 P.IVA_3
4/A e sede operativa in La Spezia (Sp), via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia, via Fontevivo n. 21/N;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2020 emesso in data 25.02.2020 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 524/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 228/2020 del Tribunale di Viterbo con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 21.267,84, oltre interessi legali e spese, quale garante del debito residuo del finanziamento n. 4049812 stipulato, in data 28.01.2010, da con la CP_3 CP_4
del gruppo
[...] Parte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva la prescrizione del credito, per decorso del termine decennale di prescrizione decorrente dalla stipula del 28.01.2010, la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo per la notifica tardiva oltre i 60 gg., la non debenza degli interessi per anatocismo e superamento del tasso soglia, nonché l'omessa prova del credito, della veridicità e della relativa spettanza.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Segnatamente affermava di avere piena capacità processuale, avendo regolarmente acquistato il credito da contestava la scadenza del termine prescrizionale e ribadiva che Parte_2
tutte le voci del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori, erano state correttamente applicate senza superamento del tasso soglia.
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza del 26.09.2022 il precedente giudicante affidava al CTU dott. Persona_1
l'accertamento sui tassi di interesse applicati e l'eventuale anatocismo.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 23.10.2024, che si teneva nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c., le parti formulavano le proprie conclusioni riportandosi a quanto esposto nei precedenti scritti.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente il Giudice osserva che deve ritenersi fondata l'eccezione secondo cui l'opposta non ha fornito la prova dell'inclusione del credito oggetto della domanda monitoria nel contratto di cessione in blocco.
2 Sul punto giova ricordare il granitico orientamento nomofilattico secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire deve essere qualificata come condizione dell'azione, sicché il difetto di legitimatio ad causam può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio (cfr.
Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), in quanto si ricollega al principio, dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Tanto al fine di evitare che venga pronunciata una sentenza inutiliter data (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Orbene, l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Diversamente, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB (Cass. 06/02/2024, n. 3405).
Applicando le compendiate coordinate ermeneutiche al caso scrutinato, si osserva che l'opposta ha allegato il contratto di cessione (documento n. 9 del fascicolo monitorio), ma dal testo del documento negoziale (peraltro in inglese) non emergono elementi che consentano di affermare che il credito oggetto della domanda monitoria sia stato ricompreso nella cessione in blocco.
3 Vi è poi un documento denominato “lista crediti ceduti” (documento n. 10 del fascicolo monitorio) che, tuttavia, non può valere come prova della cessione, in quanto proveniente dalla stessa opposta.
Inoltre, il documento in esame è privo di data certa e di sottoscrizione, di talché non può assumere rilevanza istruttoria come prova documentale.
Deve quindi concludersi che l'opposta non ha fornito la prova di essere divenuta titolare del credito ingiunto per effetto della cessione in blocco. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della bassa complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2020 emesso in data 25.02.2020 dal Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 524/2020;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
2.600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Viterbo, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 908/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] a, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Muzzioli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Manlio Gelsomini n. 26, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA Gruppo Kruk Italia – C.F. società Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, Piazza della
Trivulziana n. 4/A, e per essa quale procuratore P. IVA Gruppo Kruk Controparte_2
Italia - C.F. , con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. P.IVA_1 P.IVA_3
4/A e sede operativa in La Spezia (Sp), via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia, via Fontevivo n. 21/N;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2020 emesso in data 25.02.2020 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 524/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 228/2020 del Tribunale di Viterbo con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 21.267,84, oltre interessi legali e spese, quale garante del debito residuo del finanziamento n. 4049812 stipulato, in data 28.01.2010, da con la CP_3 CP_4
del gruppo
[...] Parte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva la prescrizione del credito, per decorso del termine decennale di prescrizione decorrente dalla stipula del 28.01.2010, la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo per la notifica tardiva oltre i 60 gg., la non debenza degli interessi per anatocismo e superamento del tasso soglia, nonché l'omessa prova del credito, della veridicità e della relativa spettanza.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Segnatamente affermava di avere piena capacità processuale, avendo regolarmente acquistato il credito da contestava la scadenza del termine prescrizionale e ribadiva che Parte_2
tutte le voci del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori, erano state correttamente applicate senza superamento del tasso soglia.
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con ordinanza del 26.09.2022 il precedente giudicante affidava al CTU dott. Persona_1
l'accertamento sui tassi di interesse applicati e l'eventuale anatocismo.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, all'udienza del 23.10.2024, che si teneva nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c., le parti formulavano le proprie conclusioni riportandosi a quanto esposto nei precedenti scritti.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente il Giudice osserva che deve ritenersi fondata l'eccezione secondo cui l'opposta non ha fornito la prova dell'inclusione del credito oggetto della domanda monitoria nel contratto di cessione in blocco.
2 Sul punto giova ricordare il granitico orientamento nomofilattico secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire deve essere qualificata come condizione dell'azione, sicché il difetto di legitimatio ad causam può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio (cfr.
Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), in quanto si ricollega al principio, dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Tanto al fine di evitare che venga pronunciata una sentenza inutiliter data (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Orbene, l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Diversamente, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB (Cass. 06/02/2024, n. 3405).
Applicando le compendiate coordinate ermeneutiche al caso scrutinato, si osserva che l'opposta ha allegato il contratto di cessione (documento n. 9 del fascicolo monitorio), ma dal testo del documento negoziale (peraltro in inglese) non emergono elementi che consentano di affermare che il credito oggetto della domanda monitoria sia stato ricompreso nella cessione in blocco.
3 Vi è poi un documento denominato “lista crediti ceduti” (documento n. 10 del fascicolo monitorio) che, tuttavia, non può valere come prova della cessione, in quanto proveniente dalla stessa opposta.
Inoltre, il documento in esame è privo di data certa e di sottoscrizione, di talché non può assumere rilevanza istruttoria come prova documentale.
Deve quindi concludersi che l'opposta non ha fornito la prova di essere divenuta titolare del credito ingiunto per effetto della cessione in blocco. Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della bassa complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2020 emesso in data 25.02.2020 dal Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 524/2020;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
2.600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Viterbo, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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