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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa MA NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 591/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.5.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2025
d a OGGETTO:
[...]
(C.F. e P. I.V.A. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_ CODICE: difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco Mocci ( e Email_1
dall'avv. Anna Bettoni ( e elettivamente Email_2
domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura in atti;
pagina 1 di 14 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Stefano Intorcia ( , ed elettivamente Email_3
domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di OV, pubblicata in data 22.04.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: - riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc
depositata il 22.4.2021, pronunciata dal Tribunale di OV nella persona
del Giudice Dott.ssa Francesca Arrigoni nell'ambito del giudizio avente R.G.
n. 688/2020, non notificata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate
dalla sig.ra n quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa;
In ogni caso: - condannare la sig.ra al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione in favore della
Finanziaria delle somme pagate da in esecuzione della predetta Pt_1 pagina 2 di 14 Ordinanza pari a complessivamente € 312,33 per capitale, con riserva di
produrre appena disponibile la contabile di pagamento.”
Dell'appellata (rassegnate nella costituzione in appello)
“
1. Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di OV
all'esito della causa civile iscritta al n. di R.G. 688/2020, emessa il 22.04.2021
e depositata, nonché comunicata in data 23.04.2021;
2. Nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto, e soprattutto non provato, per tutte le ragioni suesposte;
3. Condannare l'appellante ex art. 96, III co., cpc, al pagamento di una somma
equitativamente determinata, e alla rifusione delle spese e compensi di lite del
doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio deducendo, con riferimento al Parte_1
contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
18585QSF stipulato in data 19.02.2009 con (ora Controparte_2 [...]
ed estinto anticipatamente il 15.05.2018: 1) la sua qualità di Parte_1
consumatrice; 2) l'illegittimo addebito di interessi usurari, nonché di pagina 3 di 14 commissioni, spese di istruttoria e costi di assicurazione;
3) l'erroneo calcolo dei costi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del contratto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: 1) il difetto Parte_1
di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo non maturato;
2) l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà
del rapporto;
3) l'inapplicabilità della sentenza cd. Lexitor al contratto in esame;
4) l'erroneità del criterio di calcolo dei costi up front; 5) l'infondatezza della domanda di rivalutazione degli interessi.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 22.04.2021, il Tribunale di
OV ha condannato al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 312,33, oltre interessi legali, e ha compensato Controparte_1
integralmente tra le parti le spese di lite, valutando:
- rinunciata dalla ricorrente la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di commissioni, costi assicurativi e interessi, attesa la usurarietà del TEG
ove computata anche la penale di estinzione anticipata;
- infondata l'eccezione di usurarietà originaria del contratto di finanziamento basata sul presupposto della inclusione nel calcolo del TEG dei costi relativi alla polizza assicurativa a copertura del rischio vita/perdita di impiego dell'assicurato, in quanto computata sulla base di metodologie di calcolo diverse da quelle indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia;
pagina 4 di 14 - infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione dei costi di assicurazione, risultando dal contratto in atti che contraente e beneficiario della polizza di assicurazione fosse la stessa
[...]
e non essendovi prova che detti costi fossero stati corrisposti Controparte_2
a terzi in occasione della stipula del contratto;
- la stipula del contratto dopo l'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB,
attuativo dell'art. 16.1 della Direttiva n. 2008/48 e, dunque, l'applicabilità dalla sentenza cd. Lexitor al finanziamento in oggetto, con la conseguenza del diritto della consumatrice al rimborso delle maggiori somme dovute in forza della citata pronuncia, quantificate in una somma pari ad € 312,33, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di due Parte_1
motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la sig.ra resistendo al gravame Controparte_1
avversario.
Con decreto del 3 febbraio 2025, è stata disposta la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa MA NI.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del
18.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa pagina 5 di 14 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale
secondo la quale il contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 e, pertanto, nel caso in esame,
troverebbe applicazione l'art. 125 sexies TUB come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019, emessa nella causa C – 383/18 (cd. sentenza Lexitor).
Nella prospettazione dell'appellante, al caso in esame, dovrebbe applicarsi l'art. 125 sexies TUB nella sua interpretazione letterale, che (a suo giudizio) fonda la distinzione tra costi cd. recurring (rimborsabili in caso di estinzione anticipata)
e costi cd. up front (non rimborsabili in caso di estinzione anticipata), non potendo procedersi ad un'interpretazione “comunitariamente orientata” la quale sarebbe contraria alla legge.
Si osserva, in via preliminare, che l'art. 125 TUB, attuativo dell'art. 16
paragrafo 1 della Direttiva UE 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), prima della modifica apportata dalla Legge 23 luglio 2021,
n. 106, disponeva che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore avesse
“diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 6 di 14 Tale articolo era stato inizialmente interpretato dalla giurisprudenza nazionale e dalla Banca d'Italia nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto non maturati al momento del rimborso del capitale (cd. costi recurring).
La prospettata interpretazione è stata superata dalla giurisprudenza dell'Unione
Europea: infatti, l'art. 16.1 della Direttiva UE 2008/48, cui l'art. 125 sexies TUB
ha dato attuazione nel nostro ordinamento, è stato oggetto di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la cd. sentenza
Lexitor dell'11.03.2019, la quale ha affermato che il concetto di “costo totale
del credito” include sia i costi recurring, che quelli up front, ossia le spese sostenute dal cliente per avviare la pratica e ottenere il prestito, in quanto,
secondo i Giudici europei, un'interpretazione restrittiva dei costi rimborsabili comprometterebbe l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, perché consentirebbe agli istituti di credito di elevare i costi iniziali (costi up front), riducendo al minimo quelli legati alla durata del contratto (costi recurring), in modo da ridurre gli oneri oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del prestito.
Al fine di adeguare la normativa nazionale a tale pronuncia, l'art. 125 sexies
TUB è stato modificato dall'art.11 octies, commi I lett. b) e II, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n.
106, il quale ha specificato che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore pagina 7 di 14 “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte.”.
La censura prospettata nel primo motivo è fondata con esclusivo riferimento alla data di conclusione del contratto di finanziamento, il quale è stato stipulato il 19.02.2009, prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB;
pertanto, la disciplina ratione temporis applicabile è quella prevista dall'art. 125, co. II,
T.U.B.
L'applicazione dell'art. 125 co. II TUB in luogo dell'art. 125 sexies TUB non
è, peraltro, idonea a determinare la riforma della ordinanza nei termini richiesti dall'appellante.
Infatti, l'art. 125, co. II, T.U.B., nel testo in vigore dal 1.1.1994 al 18.9.2010,
prevedeva già che, in caso di adempimento anticipato, il consumatore avesse diritto ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR”.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicabilità dell'art. 125
co. II TUB, nel testo in vigore al momento della stipulazione del rapporto contrattuale, non fosse condizionata all'emanazione del provvedimento del
CICR cui detto articolo rinvia per la determinazione delle modalità di riduzione del costo del credito, stante la vigenza della norma (già vincolante per l'intermediario e correttamente richiamata dall'appellante), di cui all'art. 3, co.
pagina 8 di 14 I, del decreto del Ministro del Tesoro del 08.07.1992, in materia di credito al consumo, contenente l'esaustiva indicazione delle modalità alle quali, in assenza di diverse previsioni da parte della fonte successivamente richiamata,
le parti del rapporto dovevano ritenersi già vincolate (cfr. Cass. ord.
25977/2023; Cass. ord. 14836/2024; Cass. 266917/2024; Cass. 26917/2024;
Cass. ord. 12201/2025).
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 25977 del 2023, ha precisato che l'art. 125 del TUB era attuativo delle Direttive nn. 87/102/CEE e
90/88/CE, le quali prevedevano che il diritto del consumatore ad “un'equa
riduzione del costo complessivo del credito” fosse un concetto che ricomprendeva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese
che il consumatore deve pagare per il credito” (cfr. art. 1 della Direttiva n.
90/88/CEE).
Sebbene tali Direttive, oggi abrogate dalla Direttiva n. 2008/48, avessero efficacia diretta solo verticale e sebbene la norma nazionale di recepimento
(nella specie: l'art. 125 co. II TUB) avesse adottato una terminologia più vaga,
il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare normativa interna in modo conforme al diritto europeo ed alla luce degli obiettivi dallo stesso perseguiti e,
quindi, nel caso in esame, ad intendere l'inciso “equa riduzione del costo
complessivo del credito” di cui all'art. 125 co. II TUB come comprendente il costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi prodromici alla pagina 9 di 14 stipulazione del contratto e costi legati al suo svolgimento nel tempo.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella parte motiva della citata sentenza Lexitor, ha sottolineato che l'art. 8 della citata Direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore “deve avere
diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che, di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha
concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito
in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa
riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi””.
Tale impostazione è stata sposata in ambito nazione dalla Corte costituzionale,
nella sentenza n. 263/2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies co. II del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni nella L. 23.07.2021 n. 106, ha ricostruito la normativa interna e eurounitaria relativa al credito al consumo e ha chiarito come il concetto di
“riduzione del costo totale del credito”, contenuto nella direttiva n. 2008/49/CE
ha sostituito il precedente richiamo alla nozione generica di “equa riduzione” di cui all'art. 8 della Direttiva 87/102/CE e che l'art. 16, par. 1, della direttiva
2008/48, recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies TUB, “ha
concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito
in caso di rimorso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa
pagina 10 di 14 riduzione quella più precisa di riduzione del costo totale del credito e
aggiungendo che la riduzione deve riguardare gli interessi e i costi”.
La Corte di Cassazione ha decisivamente chiarito che l'art. 125 sexies TUB, ove prevede il diritto del consumatore ad “una riduzione del costo totale del
credito”, costituisca una specificazione dell'inciso “equa riduzione del costo
complessivo del credito” di cui al previgente art. 125 co. II TUB, essendo stato emanato nell'ambito di interventi successivi volti ad armonizzare le normative nazionali in materia di credito al consumo (cfr. Cass. ord. 25977/2023).
Si ritiene, pertanto, che l'art. 125 co. II TUB, nel testo vigente alla conclusione del prestito, interpretato conformemente al diritto eurounitario e specificato dall'art. 125 sexies TUB nella interpretazione prospettata dalla sentenza sancisca la ripetibilità di tutti i costi del credito anticipati dal CP_3
consumatore, senza distinzione tra oneri tra costi prodromici alla concessione del prestito e costi legati alla durata del rimborso del medesimo.
Si osserva, infine, che le censure sulla erroneità della sentenza Lexitor sono inammissibili in tale sede e che l'assunto secondo il quale tale pronuncia non potrebbe applicarsi retroattivamente è infondato in quanto trattasi di sentenza di interpretazione autentica, che per vocazione è retroattiva, come chiarito dalla
Corte Costituzione, nella sentenza n. 263/2022, “La citata sentenza della Corte
di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo
pagina 11 di 14 l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la
vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere
estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima
pronuncia”.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo gravame non può essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui ha adottato, per stimare i costi up front, il metodo proporzionale e non il metodo c.d. curva di interessi, utilizzato per gli interessi corrispettivi.
Sul punto, il Tribunale ha condivisibilmente statuito che “tale conclusione pare
in realtà quella adottata dalla Corte di Giustizia, ove la stessa sposa la tesi che
il riferimento alla vita residua del contratto vada letto nel senso del metodo di
calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero
prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e
riducendone poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” e che “sarebbe invero contraddittorio sostenere da un lato che il rimborso deve
riguardare tutti i costi del credito, superando la distinzione tra quelli up front
e recurring, e poi nuovamente richiamare detta distinzione al fine di individuare
il metodo di calcolo ritenuto corretto, in violazione dei fini della direttiva sopra
ampiamente esaminata. Deve quindi farsi applicazione del criterio di calcolo
“proporzionale” utilizzato da parte della ricorrente (che non risulta essere
stato specificamente contestato quanto alla corretta applicazione aritmetica).”.
pagina 12 di 14 Il riferimento al metodo cd. curva degli interessi indicato da parte appellante non consente di tenere in considerazione tutti i costi del credito e di operarne una riduzione commisurata alla residua durata del contratto con la conseguenza che non può essere condiviso e con l'ulteriore conseguenza che anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza dell'appellante e che,
avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate,
al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi, nonché sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 584,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui €
142,00 per la fase di studio (valore medio), € 142,00 per la fase introduttiva
(valore medio), € 90,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore medio,
anche in considerazione degli incombenti istruttori espletati) ed € 210,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della appellata, con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
ordinanza del Tribunale Ordinario di OV, pubblicata in data 22.04.2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 584,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
(se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
CONSIGLIERE EST.
MA NI IL PRESIDENTE
US OL
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. US OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa MA NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 591/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.5.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2025
d a OGGETTO:
[...]
(C.F. e P. I.V.A. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_ CODICE: difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco Mocci ( e Email_1
dall'avv. Anna Bettoni ( e elettivamente Email_2
domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori giusta procura in atti;
pagina 1 di 14 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Stefano Intorcia ( , ed elettivamente Email_3
domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di OV, pubblicata in data 22.04.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: - riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc
depositata il 22.4.2021, pronunciata dal Tribunale di OV nella persona
del Giudice Dott.ssa Francesca Arrigoni nell'ambito del giudizio avente R.G.
n. 688/2020, non notificata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate
dalla sig.ra n quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di CP_1
cui in narrativa;
In ogni caso: - condannare la sig.ra al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze, oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione in favore della
Finanziaria delle somme pagate da in esecuzione della predetta Pt_1 pagina 2 di 14 Ordinanza pari a complessivamente € 312,33 per capitale, con riserva di
produrre appena disponibile la contabile di pagamento.”
Dell'appellata (rassegnate nella costituzione in appello)
“
1. Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di OV
all'esito della causa civile iscritta al n. di R.G. 688/2020, emessa il 22.04.2021
e depositata, nonché comunicata in data 23.04.2021;
2. Nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto, e soprattutto non provato, per tutte le ragioni suesposte;
3. Condannare l'appellante ex art. 96, III co., cpc, al pagamento di una somma
equitativamente determinata, e alla rifusione delle spese e compensi di lite del
doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio deducendo, con riferimento al Parte_1
contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
18585QSF stipulato in data 19.02.2009 con (ora Controparte_2 [...]
ed estinto anticipatamente il 15.05.2018: 1) la sua qualità di Parte_1
consumatrice; 2) l'illegittimo addebito di interessi usurari, nonché di pagina 3 di 14 commissioni, spese di istruttoria e costi di assicurazione;
3) l'erroneo calcolo dei costi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del contratto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: 1) il difetto Parte_1
di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo non maturato;
2) l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà
del rapporto;
3) l'inapplicabilità della sentenza cd. Lexitor al contratto in esame;
4) l'erroneità del criterio di calcolo dei costi up front; 5) l'infondatezza della domanda di rivalutazione degli interessi.
Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 22.04.2021, il Tribunale di
OV ha condannato al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 312,33, oltre interessi legali, e ha compensato Controparte_1
integralmente tra le parti le spese di lite, valutando:
- rinunciata dalla ricorrente la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di commissioni, costi assicurativi e interessi, attesa la usurarietà del TEG
ove computata anche la penale di estinzione anticipata;
- infondata l'eccezione di usurarietà originaria del contratto di finanziamento basata sul presupposto della inclusione nel calcolo del TEG dei costi relativi alla polizza assicurativa a copertura del rischio vita/perdita di impiego dell'assicurato, in quanto computata sulla base di metodologie di calcolo diverse da quelle indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia;
pagina 4 di 14 - infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione dei costi di assicurazione, risultando dal contratto in atti che contraente e beneficiario della polizza di assicurazione fosse la stessa
[...]
e non essendovi prova che detti costi fossero stati corrisposti Controparte_2
a terzi in occasione della stipula del contratto;
- la stipula del contratto dopo l'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB,
attuativo dell'art. 16.1 della Direttiva n. 2008/48 e, dunque, l'applicabilità dalla sentenza cd. Lexitor al finanziamento in oggetto, con la conseguenza del diritto della consumatrice al rimborso delle maggiori somme dovute in forza della citata pronuncia, quantificate in una somma pari ad € 312,33, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di due Parte_1
motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la sig.ra resistendo al gravame Controparte_1
avversario.
Con decreto del 3 febbraio 2025, è stata disposta la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa MA NI.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del
18.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa pagina 5 di 14 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale
secondo la quale il contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010 e, pertanto, nel caso in esame,
troverebbe applicazione l'art. 125 sexies TUB come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019, emessa nella causa C – 383/18 (cd. sentenza Lexitor).
Nella prospettazione dell'appellante, al caso in esame, dovrebbe applicarsi l'art. 125 sexies TUB nella sua interpretazione letterale, che (a suo giudizio) fonda la distinzione tra costi cd. recurring (rimborsabili in caso di estinzione anticipata)
e costi cd. up front (non rimborsabili in caso di estinzione anticipata), non potendo procedersi ad un'interpretazione “comunitariamente orientata” la quale sarebbe contraria alla legge.
Si osserva, in via preliminare, che l'art. 125 TUB, attuativo dell'art. 16
paragrafo 1 della Direttiva UE 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo), prima della modifica apportata dalla Legge 23 luglio 2021,
n. 106, disponeva che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore avesse
“diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 6 di 14 Tale articolo era stato inizialmente interpretato dalla giurisprudenza nazionale e dalla Banca d'Italia nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto non maturati al momento del rimborso del capitale (cd. costi recurring).
La prospettata interpretazione è stata superata dalla giurisprudenza dell'Unione
Europea: infatti, l'art. 16.1 della Direttiva UE 2008/48, cui l'art. 125 sexies TUB
ha dato attuazione nel nostro ordinamento, è stato oggetto di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la cd. sentenza
Lexitor dell'11.03.2019, la quale ha affermato che il concetto di “costo totale
del credito” include sia i costi recurring, che quelli up front, ossia le spese sostenute dal cliente per avviare la pratica e ottenere il prestito, in quanto,
secondo i Giudici europei, un'interpretazione restrittiva dei costi rimborsabili comprometterebbe l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, perché consentirebbe agli istituti di credito di elevare i costi iniziali (costi up front), riducendo al minimo quelli legati alla durata del contratto (costi recurring), in modo da ridurre gli oneri oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del prestito.
Al fine di adeguare la normativa nazionale a tale pronuncia, l'art. 125 sexies
TUB è stato modificato dall'art.11 octies, commi I lett. b) e II, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n.
106, il quale ha specificato che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore pagina 7 di 14 “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte.”.
La censura prospettata nel primo motivo è fondata con esclusivo riferimento alla data di conclusione del contratto di finanziamento, il quale è stato stipulato il 19.02.2009, prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB;
pertanto, la disciplina ratione temporis applicabile è quella prevista dall'art. 125, co. II,
T.U.B.
L'applicazione dell'art. 125 co. II TUB in luogo dell'art. 125 sexies TUB non
è, peraltro, idonea a determinare la riforma della ordinanza nei termini richiesti dall'appellante.
Infatti, l'art. 125, co. II, T.U.B., nel testo in vigore dal 1.1.1994 al 18.9.2010,
prevedeva già che, in caso di adempimento anticipato, il consumatore avesse diritto ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR”.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicabilità dell'art. 125
co. II TUB, nel testo in vigore al momento della stipulazione del rapporto contrattuale, non fosse condizionata all'emanazione del provvedimento del
CICR cui detto articolo rinvia per la determinazione delle modalità di riduzione del costo del credito, stante la vigenza della norma (già vincolante per l'intermediario e correttamente richiamata dall'appellante), di cui all'art. 3, co.
pagina 8 di 14 I, del decreto del Ministro del Tesoro del 08.07.1992, in materia di credito al consumo, contenente l'esaustiva indicazione delle modalità alle quali, in assenza di diverse previsioni da parte della fonte successivamente richiamata,
le parti del rapporto dovevano ritenersi già vincolate (cfr. Cass. ord.
25977/2023; Cass. ord. 14836/2024; Cass. 266917/2024; Cass. 26917/2024;
Cass. ord. 12201/2025).
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 25977 del 2023, ha precisato che l'art. 125 del TUB era attuativo delle Direttive nn. 87/102/CEE e
90/88/CE, le quali prevedevano che il diritto del consumatore ad “un'equa
riduzione del costo complessivo del credito” fosse un concetto che ricomprendeva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese
che il consumatore deve pagare per il credito” (cfr. art. 1 della Direttiva n.
90/88/CEE).
Sebbene tali Direttive, oggi abrogate dalla Direttiva n. 2008/48, avessero efficacia diretta solo verticale e sebbene la norma nazionale di recepimento
(nella specie: l'art. 125 co. II TUB) avesse adottato una terminologia più vaga,
il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare normativa interna in modo conforme al diritto europeo ed alla luce degli obiettivi dallo stesso perseguiti e,
quindi, nel caso in esame, ad intendere l'inciso “equa riduzione del costo
complessivo del credito” di cui all'art. 125 co. II TUB come comprendente il costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi prodromici alla pagina 9 di 14 stipulazione del contratto e costi legati al suo svolgimento nel tempo.
Inoltre, la Corte di Giustizia, nella parte motiva della citata sentenza Lexitor, ha sottolineato che l'art. 8 della citata Direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore “deve avere
diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che, di conseguenza, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha
concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito
in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa
riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi””.
Tale impostazione è stata sposata in ambito nazione dalla Corte costituzionale,
nella sentenza n. 263/2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies co. II del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni nella L. 23.07.2021 n. 106, ha ricostruito la normativa interna e eurounitaria relativa al credito al consumo e ha chiarito come il concetto di
“riduzione del costo totale del credito”, contenuto nella direttiva n. 2008/49/CE
ha sostituito il precedente richiamo alla nozione generica di “equa riduzione” di cui all'art. 8 della Direttiva 87/102/CE e che l'art. 16, par. 1, della direttiva
2008/48, recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies TUB, “ha
concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito
in caso di rimorso anticipato, sostituendo alla nozione generica di equa
pagina 10 di 14 riduzione quella più precisa di riduzione del costo totale del credito e
aggiungendo che la riduzione deve riguardare gli interessi e i costi”.
La Corte di Cassazione ha decisivamente chiarito che l'art. 125 sexies TUB, ove prevede il diritto del consumatore ad “una riduzione del costo totale del
credito”, costituisca una specificazione dell'inciso “equa riduzione del costo
complessivo del credito” di cui al previgente art. 125 co. II TUB, essendo stato emanato nell'ambito di interventi successivi volti ad armonizzare le normative nazionali in materia di credito al consumo (cfr. Cass. ord. 25977/2023).
Si ritiene, pertanto, che l'art. 125 co. II TUB, nel testo vigente alla conclusione del prestito, interpretato conformemente al diritto eurounitario e specificato dall'art. 125 sexies TUB nella interpretazione prospettata dalla sentenza sancisca la ripetibilità di tutti i costi del credito anticipati dal CP_3
consumatore, senza distinzione tra oneri tra costi prodromici alla concessione del prestito e costi legati alla durata del rimborso del medesimo.
Si osserva, infine, che le censure sulla erroneità della sentenza Lexitor sono inammissibili in tale sede e che l'assunto secondo il quale tale pronuncia non potrebbe applicarsi retroattivamente è infondato in quanto trattasi di sentenza di interpretazione autentica, che per vocazione è retroattiva, come chiarito dalla
Corte Costituzione, nella sentenza n. 263/2022, “La citata sentenza della Corte
di giustizia prospetta una interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo
pagina 11 di 14 l'attuazione della direttiva (art. 30 della direttiva) e che non limita la
vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere
estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima
pronuncia”.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo gravame non può essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui ha adottato, per stimare i costi up front, il metodo proporzionale e non il metodo c.d. curva di interessi, utilizzato per gli interessi corrispettivi.
Sul punto, il Tribunale ha condivisibilmente statuito che “tale conclusione pare
in realtà quella adottata dalla Corte di Giustizia, ove la stessa sposa la tesi che
il riferimento alla vita residua del contratto vada letto nel senso del metodo di
calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero
prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e
riducendone poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” e che “sarebbe invero contraddittorio sostenere da un lato che il rimborso deve
riguardare tutti i costi del credito, superando la distinzione tra quelli up front
e recurring, e poi nuovamente richiamare detta distinzione al fine di individuare
il metodo di calcolo ritenuto corretto, in violazione dei fini della direttiva sopra
ampiamente esaminata. Deve quindi farsi applicazione del criterio di calcolo
“proporzionale” utilizzato da parte della ricorrente (che non risulta essere
stato specificamente contestato quanto alla corretta applicazione aritmetica).”.
pagina 12 di 14 Il riferimento al metodo cd. curva degli interessi indicato da parte appellante non consente di tenere in considerazione tutti i costi del credito e di operarne una riduzione commisurata alla residua durata del contratto con la conseguenza che non può essere condiviso e con l'ulteriore conseguenza che anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 cod. proc. civ.), seguono la soccombenza dell'appellante e che,
avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate,
al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi, nonché sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 584,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui €
142,00 per la fase di studio (valore medio), € 142,00 per la fase introduttiva
(valore medio), € 90,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore medio,
anche in considerazione degli incombenti istruttori espletati) ed € 210,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive della appellata, con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
ordinanza del Tribunale Ordinario di OV, pubblicata in data 22.04.2021;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 584,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
(se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
CONSIGLIERE EST.
MA NI IL PRESIDENTE
US OL
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