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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 253/2024 RG avente ad oggetto:
“ risarcimento danni – malattia professionale – esposizione amianto”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CISTERNINO Parte_1
COSIMO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati BLONDA IVANA e FAZIO CARMELO,
FUSO RICCARDO, DI MATTEO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata in
VIA ORSATO 8 30175 MARGHERA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro CP_1 affiche venissero accolte nei suoi confronti le seguenti conclusioni «nel
[...] merito: - accertarsi e dichiararsi che il signor è affetto dalle Parte_1 malattie carcinoma squamoso del polmone e placche pleuriche, tecnopatie insorte a causa delle lavorazioni effettuate presso lo stabilimento di Mestre-
Marghera della convenuta;
- condannarsi la Società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, in ogni sua componente, con pagamento in suo
1 favore della somma di € 431.326,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284
4°comma dal deposito del ricorso giudiziale ex Cass. n. 61/2023) e rivalutazione monetaria dall'insorgenza della patologia al saldo;
con vittoria della spese di lite aumentate del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014
e distrazione delle stesse in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_1 ricorrente chiedendo « disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'acquisizione della capitalizzazione della rendita erogata dall al CP_2 ricorrente ed espletamento di c.t.u. medico legale.
*** *** ***
1. Il ricorrente deduce di aver lavorato delle dipendenze della convenuta dal 1956 al 1992, svolgendo mansioni di carpentiere in ferro sia a bordo nave che in officina e più precisamente dal 1956 al 1974 alle dipendenze del poi fusa per incorporazione Controparte_3 dall'attuale convenuta;
rileva altresì di aver lavorato dal Controparte_1
8/06/1960 al 7/03/1961 alle dipendenze della Casa del Freno di Mestre
Marghera con mansioni di carpentiere;
di avere subito, nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso e presso la Controparte_3 convenuta, una eccezionale esposizione all'inalazione di fibre di amianto;
di essere affetto da placche pleuriche e da carcinoma squamoso scarsamente differenziato del polmone, malattia riconosciuta dall' ; di essersi invero CP_2 occupato della costruzione delle strutture metalliche all'interno della nave e della realizzazione, in officina, dei manufatti metallici poi montati a bordo;
che sulle modalità di esposizione ad amianto si era già pronunciato l'intestato
Tribunale con la sentenza n. 1060/2007; che la malattia è stata causa da fatto e colpa della società convenuta che ne deve rispondere ex art. 2087 c.c.
2 2. La resistente ha formulato varie eccezioni in particolare CP_4 sul nesso di causalità trattandosi di fumatore.
3. Il ricorrente, ad oggi di anni 87, come risulta dal libretto di lavoro e da quanto dallo stesso riferito, ha lavorato dal 1954 al 1955 presso la ditta Sguarrin Vittorio - impresa edile ove sarebbe stato adibito ad attività di apprendistato, nell'ambito delle mansioni di piegatura del metallo in ambiente aperto -, dal 1955 al 1958 presso i , successivamente ha Controparte_5 svolto il servizio militare e da giugno 1960 a marzo 1961 ha lavorato presso la Casa del Freno nell'ambito della riparazione di rimorchi (carpenteria metallica), dal 1961 e sino al pensionamento avvenuto nel 1992 ha nuovamente lavorato presso poi Controparte_5 CP_1 nell'ambito della carpenteria navale sia a bordo che a terra.
4. Il CTU dott. : Per_1
-confermato che il ricorrente è affetto da carcinoma squamoso scarsamente differenziato del polmone e placche pleuriche,
-dato atto che il carcinoma del polmone è una malattia comune,
- precisato che in caso di significativo abuso tabagico il fumo di sigaretta è responsabile di circa l'85%-90% dei casi di neoplasia polmonare e che l'incremento del rapporto dose-effetto aumenta progressivamente con il numero di sigarette fumate e con la durata dell'abitudine tabagica non essendo noto un valore di soglia (al di sotto del quale il rischio si azzera)
- premesso che la frequente incidenza di neoplasie polmonari in soggetti esposti ad asbesto con storia più o meno significativa e l'azione sinergica (ancorché non univocamente ammessa) tra esposizione ad asbesto e fumo di sigaretta ha comportato lo sviluppo di una notevole mole di contributi al tema e che tra i più noti vi sono certamente i Criteri di Helsinki che consentono l'attribuzione della neoplasia in rapporto alla entità dell'esposizione (in termini di intensità e durata), alla sussistenza di altre patologie asbesto correlate (asbestosi polmonare o placche pleuriche) o alla
“storia” di esposizione ad amianto, essendo sufficiente uno solo dei criteri consente di attribuire la patologia ad esposizione ad amianto,
3 - ha rilevato che « Stando alla ricostruzione dei fatti non sembra dubitabile l'esposizione ad asbesto dell'odierno Ricorrente, così come non risulta men che minimamente dubitabile l'esposizione a tabagismo di efficienza certa. (...) l'odierno Ricorrente venne riscontrato affetto, in un quadro noto di placche pleuriche asbesto-correlate, da neoplasia polmonare
(nella fattispecie carcinoma squamo-cellulare polmonare) per cui venne sottoposto ad intervento chirurgico di resezione segmentaria del lobo inferiore destro del polmone. La neoplasia venne riscontrata in forma “inizialissima” senza localizzazione alcuna, risultando pertanto l'ablazione chirurgica di per sé sufficiente alla “guarigione clinica” ovvero senza necessità di successivo approccio terapeutico mediante chemioterapia o altro. (...) (...) a parere dello scrivente, l'esposizione voluttuaria (tabagismo) e l'esposizione ad amianto nel periodo indicato devono essere considerate, sotto il profilo dell'efficienza lesiva, antecedenti dotati di “equivalenza causale” nell'insorgenza della patologia neoplastica polmonare elemento che deve dominare, quindi, nella quantificazione e nella ripartizione del risarcimento dovuto (attribuendo il danno, in altro termine, per il 50% all'abitudine voluttuaria e per il 50% ai profili che la S.V. Ill.ma vorrà individuare di eventuale responsabilità a carico del Resistente). (...) al riconoscimento dell'esposizione ad asbesto ed al tabagismo nonché alla metodologia valutativa i consulenti astanti non hanno sollevato contestazioni. (...) le due patologie riscontrate (placche pleuriche e neoplasia localizzata del polmone – con modestissima ablazione chirurgica) comportano, in uno con l'esito cicatriziale riscontrato, una riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 15% (quindici percento) (vogliamo in proposito rammentare che la semplice segmentectomia polmonare giustifica un danno alla integrità psicofisica non superiore a 8%), facente seguito ad un periodo di malattia e convalescenza della durata di giorni 6 quale danno biologico temporaneo totale, giorni 20 quale danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 20 quale danno biologico temporaneo parziale al 50%
e giorni 20 quale danno biologico temporaneo parziale al 25% (il periodo di osservazione clinica non rappresenta un periodo di malattia e convalescenza, in quanto non caratterizzato da stato patologico evolutivo). Con riferimento alle
4 componenti di danno non patrimoniale alla salute di derivazione biologica, andrà riconosciuto nella fattispecie un livello di sofferenza psicofisica di media entità (non ricompreso nel danno biologico) in relazione al patema d'animo che indubbiamente il paziente soffrirà, nel futuro, essendo consapevole di essere stato affetto da una forma neoplastica che necessita di una costante sorveglianza».
5. Le conclusioni a cui è giunto il CTU devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici e supportate dai possibili e necessari accertamenti.
6. Non vi è contestazione in ordine alla patologia e alla determinazione del danno, l'aspetto controverso riguarda il nesso causale.
7. Nel rispondere al CTP di parte resistente il CTU dott. Per_1 ha precisato come sia « ampiamente nota in letteratura (come del resto riportato) l'autonoma e rilevante cancerogenicità del fumo di sigaretta.
L'asserita minore efficienza dell'esposizione ad amianto sulla base dell'interruzione dell'esposizione lavorativa e dell'epoca di riscontro clinico della malattia neoplastica non trova fondamento alcuno, giacché non è comunque “possibile” individuare l'epoca di insorgenza della neoplasia ma solo della manifestazione clinica, il che evidentemente non consente di stabilire quale sia il reale intervallo cronologico fra cessazione dell'esposizione ad asbesto e correlata cancerogenesi. (...) la latenza cronologica tra esposizione ad amianto ed insorgenza di patologia neoplastica si colloca nell'ambito di un “enorme” intervallo cronologico, per cui l'ipotesi di collocare in una ipotetica gaussiana un evento puntiforme (neoplasia di cui fu affetto il
IG ) è un'astrazione non percorribile “scientificamente”. Nel Pt_1 ragionamento esposto dal deducente relativamente alla maggiore rilevanza dell'esposizione ad amianto valgono considerazioni del tutto analoghe. Non è condivisibile che l'insorgenza di placche pleuriche (del resto non contestate) debba essere riconducibile a “modeste” esposizioni. Precisato che l'entità dell'esposizione non può essere “presunta” sulla base della manifestazione patologica ma osservata unicamente sotto il profilo epidemiologico, sussiste ampia discrepanza in letteratura (giacché viene anche documentato che
5 l'insorgenza di placche pleuriche asbesto-correlate costituisce manifestazione di esposizione “assolutamente cospicua” ad amianto). In altri termini, non è nemmeno plausibile “ipotizzare” la reale entità dell'esposizione. (...)».
8. Quanto alla presenza di amianto presso i
[...] negli anni oggetto di causa quale coibente di paratie, Controparte_6 cabine, tubazioni, presente sottoforma di guarnizioni e baderne, presente anche nei dispositivi di protezione individuale quali le coperte ignifughe usate dai saldatori, e alla compresenza delle diverse lavorazioni, ritiene ormai il giudicante sufficiente richiamare la giurisprudenza dell'intestato Tribunale prodotta dal ricorrente: le sentenze del GL sent. 1060/2007 (relativamente a carpentiere in ferro nell'allestimento navale dal 1971 al 1998), sent. 136/2008
(anni 1976 – 2000 operaio tubista), sent. 440/2008 ( anni 1969-1998 meccanico navale), sent. 806/2008 ( anni 1972 – 1995 operaio tubista), sent.
1051/2008 ( anni 1957 – 1981 operaio fresatore, tornitore, motorista) e la sentenza 1196/2008 del Giudice Monocratico penale ( sui veda p. 10 segg) confermata da sentenza Corte d'Appello di Venezia 27072011.
9. In ordine al nesso causale, contestato da ritiene CP_1 pertanto il giudicante che il CTU abbia fatto buon governo del principio secondo il quale nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non possa essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessiti di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. Cassazione 9057/04).
10. Tali considerazioni, come noto, devono coordinarsi con il rilievo che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza
6 del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, così che, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr.
Cassazione SS UU n. 576/08; Cassazione n. 10741/09).
11. In particolare, come anche recentemente affermato dalla S.C.
«in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni» (Sez. L - , Sentenza n. 27952 del 31/10/2018).
12. Nel caso in esame, di patologia multifattoriale, la cui principale causa è data dal fumo di sigaretta, ma per la quale non è esclusa la derivazione dall'inalazione di amianto, anche tenuto conto dell'effetto sinergico tra fumo di sigaretta e amianto (la questione è molto discussa e anche il CTU ne dà atto)
e nel quale il ricorrente risulta aver fumato per 70 anni 15 sigarette al giorno, va rilevato che secondo i criteri di Helsinki può dirsi che il carcinoma polmonare sia riconducibile ad esposizione ad amianto quando sia certa una esposizione qualificata ad amianto e/o si rinvenga una certa quantità di fibre di amianto nel tessuto polmonare e/o quando vi sia una storia di esposizione ad amianto e/o quando vi siano patologia amianto correlate.
7 13. Nel caso in esame ricorrono due dei criteri sopra indicati ovvero una storia certa di esposizione ad amianto ed una patologia – quale le placche pleuriche – evento sentinella della esposizione ad amianto.
14. Sicché deve condividersi con il CTU che esposizione ad amianto e fumo di sigaretta siano state entrambe concausa della neoplasia polmonare e che non vi siano elementi per escludere l'una o l'altra né per attribuire ad una – il fumo di sigaretta – una maggiore efficacia causale dell'altra.
15. Per contro deve rilevarsi come nonostante il ricorrente abbia riconosciuto di aver fumato per circa 70 anni 15 sigarette al giorno, lo stesso abbia anche contemporaneamente lavorato presso la resistente e la sua dante causa per 35 anni, ed in particolare in un'epoca, anni '50, '60, '70 e '80, di massimo utilizzo dell' amianto.
16. Dunque deve ritenersi provato che il ricorrente, a causa delle mansioni svolte e dei materiali utilizzati da e dalla sua dante CP_1 causa, sia stato esposto ad amianto e che questo abbia concorso con il fumo di sigaretta alla causazione della neoplasia polmonare.
17. Come noto la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (
Cfr. Sez. L., n.644 del 14 gennaio 2005; Sez. L., Sentenza n. 24217 del
13/10/2017).
18. L'art. 2087 c.c., secondo il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, configura, invero, una
8 responsabilità, in capo al datore di lavoro, di natura contrattuale, per i danni alla salute psico –fisica del lavoratore e alla sua personalità morale, dovendo essere letto alla luce dell'art. 1218 c.c. e, conseguentemente, provato da parte del lavoratore il danno, l'insalubrità dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il secondo e il primo, spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, provare cioè che l'inadempimento è stato determinato da “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
19. Dunque, mentre nel caso in esame il ricorrente ha provato l'insalubrità dell'ambiente lavorativo (esposizione ad amianto) e il danno
(carcinoma polmonare e placche pleuriche/danno alla salute psicofisica), alcuna prova ha fornito la resistente di aver adottato per tutto il periodo di esposizione (1955-1958 e dal 1961 al 1992) misure atte ad evitare o a ridurre inalazione di fibre di amianto da parte dei saldatori, essendo state allegate alcune circostanze senza comunque fornirne la prova, posto che non sono stati indicati i testimoni né è stata prodotta documentazione, se non alcune fatture/ordini di acquisto di 8 estrattori nel periodo compreso tra il 1951 e il
1982; inoltre, quanto alla consegna di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare o ridurre notevolmente l'esposizione ad amianto, trattasi di circostanza solo dedotta, non è stata provata;
nemmeno è stato in alcun modo provato che il ricorrente, così come gli altri lavoratori, fossero stati resi edotti dei pericoli connessi all'esposizione all' amianto, diretta ed indiretta, e delle precauzioni da adottare in considerazione della presenza e manipolazione dell' amianto.
20. Non può nemmeno dirsi che il datore di lavoro vada esente da responsabilità in quanto non sia possibile provare che la rigorosa osservanza, da parte sua, della normativa vigente all'epoca in cui si ritiene che il lavoratore abbia assorbito l'amianto e l'adozione di comportamenti suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche dell'epoca avrebbero evitato l'evento dannoso con alto grado di probabilità, atteso che nulla ha CP_1 dimostrato.
9 21. Sono state, pertanto, violate le regole enucleabili dall'art. 2087
c.c. ma anche i precetti posti dagli artt. 21 del DPR 303/56 (“ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”, “Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera”, “ Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione”
“L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri” “ Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate …e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso”
“Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro” [...]”), 18 e 19 del DPR 303/56, art. 4 lettera b) e 387 del DPR n. 547/55.
22. Si osserva peraltro come la conoscenza della pericolosità dell'amianto fosse già diffusa all'epoca del verificarsi della esposizione del lavoratore, poiché, già dal 1943, era in vigore una legge (Legge 12 aprile 1943,
n. 455) sull' assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, non rilevando, per contro, al fine dell'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, la conoscenza dell'evento dannoso conseguente alla esposizione insalubre (silicosi, asbestosi, mesotelioma, cancro, placche ecc.) quanto la conoscenza della dannosità della materia alla quale è stato esposto il lavoratore senza adottare le più opportune precauzioni.
23. Se fosse dimostrato che l'adozione di alcuna misura era in grado di evitare pericoli per la salute del lavoratore si dovrebbe allora concludere che il lavoratore non doveva essere esposto all'inalazione di fibre di amianto.
10 24. Anche recentemente la S.C. ha precisato come «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (vd. Cass. n. 18503 del 21/09/2016) ed altresì che “ in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» (vd. Cass. n. 10425 del 14/05/2014).
25. Le sentenze di merito sopra richiamate hanno anche dato conto ed accertato che i lavoratori non furono resi edotti dei pericoli connessi all'esposizione ad amianto e delle precauzioni da adottare.
26. Va, infine, rilevato quanto ad eventuali altri esposizioni presso altri datori di lavoro – peraltro temporalmente minima rispetto a quella subita presso - che in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di CP_1 cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si
11 configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire ( vd ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014; Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 24405 del 09/09/2021), sicché risponderebbe CP_1 comunque quale coobbligata in solido salvo la successiva facoltà di agire in regresso.
27. Poiché la neoplasia è riconducibile sia al fumo di sigaretta che all'esposizione ad amianto nella misura del 50% la liquidazione del danno deve essere ridotta nella misura del 50% in virtù del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c. che nel caso in esame non si vede come possa essere escluso.
28. Deve altresì rammentarsi che secondo la ormai consolidata giurisprudenza della S.C. in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt.
10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall deve essere condotto secondo le regole comuni della CP_2 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (vd Cass. Sez. L - , Sentenza n.
12041 del 19/06/2020) sicché deve ritenersi anche accertato il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.
29. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale devono brevemente richiamarsi i principi espressi dalle SSUU 26972 del 11/11/2018
(c.d. sentenze di San Martino), secondo le quali:
12 - l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043
c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge;
- secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" significa che esso è risarcibile (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice;
- in tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile – sempre sulla base di una interpretazione
13 costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità;
– pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale;
– quanto ai criteri di liquidazione: il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Peraltro, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, ove tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però,
14 di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. Non è, inoltre, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.
30. Deve altresì richiamarsi Cass. 7513/2028 secondo la quale «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del
"danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione».
31. Deve poi darsi atto che questa Sezione a far data dalla primavera del 2018 applica nella liquidazione del danno non patrimoniale le
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aderendo alla giurisprudenza
15 costante della S.C. (vd. ex plurimis Cass. n. 12408 del 2011 conforme: Cass. n.
28290 del 2011, Cass. n. 4447 del 25/02/2014).
32. Ciò posto in applicazione delle tabelle di Milano 2024, che ha fatto proprie le statuizione di Cass. 7513/2028, deve riconoscersi al ricorrente
33. - a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale 15%-87 anni
€ 27.458 aumentata per la personalizzazione del 30% = 35.695,40 e a titolo di sofferenza soggettiva interiore € 8.513 aumentata per la personalizzazione al 30% = 11.066,90
- a titolo di danno biologico temporaneo € 115,00/die al 100% aumentato del 30% per la personalizzazione = € 149,50/die: 149,50 x giorni
6 = 897,00, 112,13 x giorni 20 = 2.242,60, 74,75 x giorni 20 = 1.495,00 e
€ 37,38 x giorni 20 = 747,60 = complessivamente € 5.382,20.
34. Si precisa come ben chiarito dalla tabelle milanesi che nelle stesse è stata aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate
“danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ovvero «ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata» sulle quali poi, ricorrendo i presupposti va operata, la personalizzazione nel limite massimo consentito.
35. Nel caso in esame il giudicante ha inteso applicare a titolo di personalizzazione l'aumento del 30% in considerazione del fatto che si tratta comunque di patologia tumorale che comporta comunque una sorveglianza clinica continuativa e potenzialmente letifera.
36. Quanto al danno differenziale appare sufficiente rammentare che « la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del CP_2
d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale
16 danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_2 omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_2 dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente ( vd ex CP_2 plurimis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019; Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 22021 del 12/07/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 30293 del
31/10/2023).
37. Ciò posto, l' ha indicato una capitalizzazione del danno CP_2 biologico di € 29.460,16 sicché al ricorrente andrà riconosciuta unicamente il danno da «sofferenza soggettiva interiore» con la relativa personalizzazione nella misura di € 11.066,90 e il danno biologico temporaneo con la relativa personalizzazione nella misura € 5.382,20, in quanto danni non coperti dall'assicurazione , ridotto per le ragioni sopra svolte, del 50% e quindi € CP_2
5.533,45 + 2.691,10.
38. Sono dovuti gli interessi legali dall'intervento e la rivalutazione monetaria dalla sentenza ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. Devono invece escludersi gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. in considerazione della specialità dell'art. 429 c.p.c. ( vd SSUU 12449/2024).
39. Deve, dunque, concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che devono essere compensate nella misura del 50% attesa la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico di e vengono Controparte_1 liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM
17 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il
23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia (decisum), che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (trattasi di questioni complesse ma ormai da tempo dibattute) dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
40. Le spese di CTU stante il riconoscimento seppur parziale della pretesa del ricorrente rimangono a carico della resistente.
41. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono ascrivibili alla responsabilità di e visto l'art. 1227. 1° co, Controparte_1
c.c., condanna al risarcimento del 50% del danno non Controparte_1 patrimoniale «complementare» in favore del ricorrente che liquida, per tale parte, in € 5.533,45 per sofferenza soggettiva interiore in riferimento al danno biologico permanente ed € 2.691,10 per danno biologico temporaneo e relativa sofferenza soggettiva interiore, oltre agli interessi legali dalla data dell'intervento e alla rivalutazione monetaria dalla presente sentenza ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna la resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1.400,00 + 30% (ex art. 1, comma 1, lett. b),
DM 37 dell'8.3.2017) per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte.
18 3) Pone definitivamente a carico di spese di Controparte_1
c.t.u. separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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