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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2340/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monreale (PA) in Via Roma n. 48, giusta procura in atti
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 n.80, e successive modifiche), dal dott. funzionario del CP_3 [...]
, TE Controparte_5
Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia 54 - Palermo
[...]
(PA), presso il cui è stato eletto domicilio CP_5
-resistente-
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Termini Imerese in funzione di G.L e, dopo aver premesso di aver prestato servizio per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021 con contratti a tempo determinato senza percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, ha chiesto di “ Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- Per l'effetto, condannare il TE
, al pagamento delle relative TE
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.200,93 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” (cfr. conclusioni ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
In ogni caso, poi, ha eccepito la prescrizione quinquennale di tutti i crediti maturati oltre il quinquennio, calcolato a ritroso con decorrenza dalla notifica della diffida stragiudiziale o dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento (cfr. memoria).
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.09.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L'art 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede, altresì, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999.”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'a.s., stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono
i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto, il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord.
n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017) e, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego”, che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi servizio effettivamente prestato dal 26.10.2018, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI;
conseguentemente, per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi, stante la generica contestazione in merito ai conteggi allegati al ricorso, da parte del , l'Amministrazione convenuta CP_4
va condannata al pagamento della somma richiesta dalla docente, visto che tra la maturazione del diritto più risalente (ottobre 2018) e la notifica del ricorso (avvenuto il 10.09.2023) è trascorso un termine inferiore a cinque anni.
Il deve, per l'effetto, essere condannato al pagamento in favore CP_6
della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, complessivamente pari ad €. 2.200,93, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999, per il servizio prestato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro-tempore al TE CP_2
pagamento delle relative differenze retributive, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. CP_6
1.030,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Così deciso, il 23.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo