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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14375 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13928/2022
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 31.07.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025; visto il provvedimento del 23.09.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.10.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 13928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 16.10.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Belli 36, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Forlini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
l , Controparte_2 la Controparte_3
- appellate contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 24671/2021 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
09720200028219930 e al sotteso verbale di accertamento n. 13170367322, elevato per violazione del Codice della strada.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria, deducendo di aver proposto, avverso il verbale n. 13170367322, ricorso amministrativo, da ritenersi accolto in forza ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, d.lgs. 285/1992, in difetto di adozione nel termine di legge del provvedimento prefettizio.
L'attrice eccepiva altresì l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 e la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto eseguita mediante posta elettronica certificata, in difetto di attestazione di conformità all'atto trasmesso in formato “pdf” all'originale e in difetto della necessaria relazione di notifica.
L eccepiva l'inammissibilità della domanda in difetto di Controparte_2 attivazione della procedura amministrativa ex art. 1, comma 537, L. 228/2012, volta alla presentazione di istanza di annullamento del credito esattoriale in via di autotutela.
L'opposta evidenziava altresì il rituale perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata e la legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, nonché degli ulteriori oneri di riscossione.
L eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_2 ordine alle contestazioni afferenti agli atti di competenza dell'ente creditore e chiedeva di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali in caso di accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni CP_1 relative agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione e della di Roma. CP_3
Nel corso dell'udienza del 12.10.2021, eccepiva il difetto di prova della CP_1 proposizione del ricorso al Prefetto, producendo nota della Prefettura di Roma con la quale si evidenziava che con la PEC del 26.04.2017, mediante la quale sarebbe stato notificato il ricorso amministrativo avverso verbale di accertamento n. 13170367322, sarebbe stato in realtà trasmesso
3 atto introduttivo di un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Monza, estraneo agli atti oggetto di contestazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Roma ha rigetto il ricorso, in ragione della carenza di prova in ordine alla proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, come attestato dalla documentazione prodotta da CP_1
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di Pt_1 Parte_1 prime cure per aver fondato la propria decisione sulla documentazione prodotta irritualmente e tardivamente da CP_1
L'appellante ha inoltre eccepito l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo PEC mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri e ha riproposto la contestazione relativa alla carenza di attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso in formato “pdf”.
L'appellante ha infine evidenziato l'illegittimità della pretesa creditoria dell'amministrazione, in regione dell'intervenuto annullamento del verbale di accertamento in sede amministrativa ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, evidenziando la correttezza CP_1 della statuizione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del ricorso asseritamente proposto dall'opponente al Prefetto di Roma, avverso il verbale di accertamento n. 13170367322.
L'appellata ha, inoltre, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata, chiedendo quindi il rigetto del gravame in quanto infondato.
In via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla condanna alle spese CP_1 processuali atteso il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative agli atti della fase della riscossione.
L' e la sono rimaste contumaci. Controparte_2 Controparte_3
2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, ritenendo non provata la proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta di statuizione che deve trovare conferma in questa sede, non risultando adeguatamente documentato, da parte dell'opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, l'instaurazione del procedimento amministrativo.
Nel corso dell'udienza del 12.10.2021, la prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti della , il funzionario delegato di ha depositato CP_3 CP_1 la nota proveniente dalla Prefettura di Roma e la documentazione ad essa allegata, attestante il
4 contenuto della PEC con la quale sarebbe stato proposto il ricorso al Prefetto (PEC contenente in realtà atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Monza redatto in favore di un soggetto diverso dall'opponente e relativo a provvedimenti non impugnati in questa sede). Parte_1
Va premesso, stante la contestazione al riguardo sollevata dall'appellante, che nessuna preclusione al deposito documentale può derivare dalla circostanza che si tratti di documenti in parte formati da un soggetto non costituito in giudizio (la ), non sussistendo alcuna disposizione Controparte_3 processuale che limiti in tal senso le facoltà istruttorie della parte costituita, che – a fondamento delle proprie tesi difensive – può depositare anche documenti provenienti da soggetti del tutto estrani al processo.
Quanto alla tempestività dell'adempimento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, sicché in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, non distinguendosi all'art. 320 cod. proc. civ. tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti (e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, fissata ai sensi del suddetto quarto comma, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (Cass. n. 18498/2006).
Premesso che i documenti contestati risultano prodotti nella prima udienza, successiva all'integrazione del contraddittorio, va evidenziato che nel corso della medesima udienza
[...]
ha altresì contestato la carenza di prova in ordine all'effettiva proposizione del ricorso al CP_1
Prefetto (cfr. al riguardo il verbale dell'udienza del 12.10.2021)
Va quindi evidenziato che, anche prescindendo dalla valutazione di tali documenti e volendo ritenerne tardivo il deposito effettuato per mezzo del funzionario di all'udienza del CP_1
12.20.2021 (nonostante si tratti della prima udienza celebrata a contraddittorio integro), a fronte della contestazione in ordine al contenuto della PEC, l'opponente – sul quale gravava il relativo onere della prova – avrebbe dovuto fornire prova (previa eventuale richiesta di termine per controdedurre) della natura dell'allegato trasmesso alla , eventualmente mediante deposito CP_3
5 della PEC in formato eml oppure msg (eventualmente su supporto analogico ove l'ufficio del giudice di Pace non disponesse, all'epoca, di applicativi per la gestione telematica del processo), onde consentire l'accertamento dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica, verifica che non può essere condotta sulla base della mera copia in formato pdf del messaggio di posta elettronica.
Si tratta di adempimento al quale l'opponente non ha provveduto neppure successivamente, in sede di appello.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato
(nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile
"aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. n. 16189/2023)
Non può quindi ritenersi fornita prova adeguata dell'effettiva proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento n. 13170367322 e, conseguentemente, del tacito accoglimento dello stesso ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, d.lgs. 285/1992
La statuizione del primo giudice al riguardo merita di essere confermata.
3. L'appellante ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo di posta elettronica
( t) non inserito in un pubblico registro al tempo Email_1 della notifica dell'atto.
Si tratta contestazione nuova, proposta per la prima volta in appello e pertanto inammissibile.
Nel giudizio di prime cure l'opponente aveva infatti contestato la carenza di attestazione di conformità della copia all'originale, che avrebbe dovuto essere apposta dal pubblico ufficiale all'atto notificato dall'agente della riscossione.
Tale eccezione, riproposta in sede di appello, è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo neppure necessario adottare il formato ".p7m",
6 atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario, mentre la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. (cfr. Cass. 30922/2024; Cass. n..30948/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 22 comma terzo d.lgs. 82/2005 le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, pertanto non appare neanche necessaria l'attestazione di conformità atteso che la cartella impugnata nasce come documento informatico e come tale viene trasmessa via PEC (Cass. n. 21328/2020).
Nella specie nessuna specifica e circostanziata contestazione della conformità della copia della cartella di pagamento notificata rispetto all'originale risulta formulata dall'opponente, che si è limitato a rilevare, sotto il profilo formale, la carenza della (non necessaria, per le motivazioni sopra esposte) attestazione del pubblico ufficiale di conformità della copia all'originale.
Va in ogni caso rilevato che la notificazione integra una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (cfr. ex multis n. 21071/2018;
Cass. n. 8374/2015), sicché deve farsi applicazione del principio generale secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
4. Le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado, quali l'illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all' art. 27 L. 689/81, nonché degli ulteriori oneri di riscossione, e la nullità della cartella di pagamento per omessa predisposizione della relazione di notificazione, non risultano espressamente riproposte in appello e devono intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante nei confronti di
CP_1
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese dell' e della Controparte_4
attesa la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
7
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 16.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 31.07.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025; visto il provvedimento del 23.09.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.10.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 13928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, all'esito dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 16.10.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Belli 36, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Forlini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
l , Controparte_2 la Controparte_3
- appellate contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 24671/2021 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n.
09720200028219930 e al sotteso verbale di accertamento n. 13170367322, elevato per violazione del Codice della strada.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria, deducendo di aver proposto, avverso il verbale n. 13170367322, ricorso amministrativo, da ritenersi accolto in forza ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, d.lgs. 285/1992, in difetto di adozione nel termine di legge del provvedimento prefettizio.
L'attrice eccepiva altresì l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 e la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto eseguita mediante posta elettronica certificata, in difetto di attestazione di conformità all'atto trasmesso in formato “pdf” all'originale e in difetto della necessaria relazione di notifica.
L eccepiva l'inammissibilità della domanda in difetto di Controparte_2 attivazione della procedura amministrativa ex art. 1, comma 537, L. 228/2012, volta alla presentazione di istanza di annullamento del credito esattoriale in via di autotutela.
L'opposta evidenziava altresì il rituale perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata e la legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, nonché degli ulteriori oneri di riscossione.
L eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_2 ordine alle contestazioni afferenti agli atti di competenza dell'ente creditore e chiedeva di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali in caso di accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni CP_1 relative agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione e della di Roma. CP_3
Nel corso dell'udienza del 12.10.2021, eccepiva il difetto di prova della CP_1 proposizione del ricorso al Prefetto, producendo nota della Prefettura di Roma con la quale si evidenziava che con la PEC del 26.04.2017, mediante la quale sarebbe stato notificato il ricorso amministrativo avverso verbale di accertamento n. 13170367322, sarebbe stato in realtà trasmesso
3 atto introduttivo di un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Monza, estraneo agli atti oggetto di contestazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Roma ha rigetto il ricorso, in ragione della carenza di prova in ordine alla proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, come attestato dalla documentazione prodotta da CP_1
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di Pt_1 Parte_1 prime cure per aver fondato la propria decisione sulla documentazione prodotta irritualmente e tardivamente da CP_1
L'appellante ha inoltre eccepito l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo PEC mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri e ha riproposto la contestazione relativa alla carenza di attestazione di conformità all'originale dell'atto trasmesso in formato “pdf”.
L'appellante ha infine evidenziato l'illegittimità della pretesa creditoria dell'amministrazione, in regione dell'intervenuto annullamento del verbale di accertamento in sede amministrativa ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, evidenziando la correttezza CP_1 della statuizione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del ricorso asseritamente proposto dall'opponente al Prefetto di Roma, avverso il verbale di accertamento n. 13170367322.
L'appellata ha, inoltre, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata, chiedendo quindi il rigetto del gravame in quanto infondato.
In via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla condanna alle spese CP_1 processuali atteso il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative agli atti della fase della riscossione.
L' e la sono rimaste contumaci. Controparte_2 Controparte_3
2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, ritenendo non provata la proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta di statuizione che deve trovare conferma in questa sede, non risultando adeguatamente documentato, da parte dell'opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, l'instaurazione del procedimento amministrativo.
Nel corso dell'udienza del 12.10.2021, la prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti della , il funzionario delegato di ha depositato CP_3 CP_1 la nota proveniente dalla Prefettura di Roma e la documentazione ad essa allegata, attestante il
4 contenuto della PEC con la quale sarebbe stato proposto il ricorso al Prefetto (PEC contenente in realtà atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Monza redatto in favore di un soggetto diverso dall'opponente e relativo a provvedimenti non impugnati in questa sede). Parte_1
Va premesso, stante la contestazione al riguardo sollevata dall'appellante, che nessuna preclusione al deposito documentale può derivare dalla circostanza che si tratti di documenti in parte formati da un soggetto non costituito in giudizio (la ), non sussistendo alcuna disposizione Controparte_3 processuale che limiti in tal senso le facoltà istruttorie della parte costituita, che – a fondamento delle proprie tesi difensive – può depositare anche documenti provenienti da soggetti del tutto estrani al processo.
Quanto alla tempestività dell'adempimento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, sicché in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è comunque caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, non distinguendosi all'art. 320 cod. proc. civ. tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti (e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendosi (al quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, fissata ai sensi del suddetto quarto comma, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (Cass. n. 18498/2006).
Premesso che i documenti contestati risultano prodotti nella prima udienza, successiva all'integrazione del contraddittorio, va evidenziato che nel corso della medesima udienza
[...]
ha altresì contestato la carenza di prova in ordine all'effettiva proposizione del ricorso al CP_1
Prefetto (cfr. al riguardo il verbale dell'udienza del 12.10.2021)
Va quindi evidenziato che, anche prescindendo dalla valutazione di tali documenti e volendo ritenerne tardivo il deposito effettuato per mezzo del funzionario di all'udienza del CP_1
12.20.2021 (nonostante si tratti della prima udienza celebrata a contraddittorio integro), a fronte della contestazione in ordine al contenuto della PEC, l'opponente – sul quale gravava il relativo onere della prova – avrebbe dovuto fornire prova (previa eventuale richiesta di termine per controdedurre) della natura dell'allegato trasmesso alla , eventualmente mediante deposito CP_3
5 della PEC in formato eml oppure msg (eventualmente su supporto analogico ove l'ufficio del giudice di Pace non disponesse, all'epoca, di applicativi per la gestione telematica del processo), onde consentire l'accertamento dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica, verifica che non può essere condotta sulla base della mera copia in formato pdf del messaggio di posta elettronica.
Si tratta di adempimento al quale l'opponente non ha provveduto neppure successivamente, in sede di appello.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato
(nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile
"aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. n. 16189/2023)
Non può quindi ritenersi fornita prova adeguata dell'effettiva proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento n. 13170367322 e, conseguentemente, del tacito accoglimento dello stesso ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, d.lgs. 285/1992
La statuizione del primo giudice al riguardo merita di essere confermata.
3. L'appellante ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo di posta elettronica
( t) non inserito in un pubblico registro al tempo Email_1 della notifica dell'atto.
Si tratta contestazione nuova, proposta per la prima volta in appello e pertanto inammissibile.
Nel giudizio di prime cure l'opponente aveva infatti contestato la carenza di attestazione di conformità della copia all'originale, che avrebbe dovuto essere apposta dal pubblico ufficiale all'atto notificato dall'agente della riscossione.
Tale eccezione, riproposta in sede di appello, è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo neppure necessario adottare il formato ".p7m",
6 atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario, mentre la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. (cfr. Cass. 30922/2024; Cass. n..30948/2019).
Inoltre, ai sensi dell'art. 22 comma terzo d.lgs. 82/2005 le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta, pertanto non appare neanche necessaria l'attestazione di conformità atteso che la cartella impugnata nasce come documento informatico e come tale viene trasmessa via PEC (Cass. n. 21328/2020).
Nella specie nessuna specifica e circostanziata contestazione della conformità della copia della cartella di pagamento notificata rispetto all'originale risulta formulata dall'opponente, che si è limitato a rilevare, sotto il profilo formale, la carenza della (non necessaria, per le motivazioni sopra esposte) attestazione del pubblico ufficiale di conformità della copia all'originale.
Va in ogni caso rilevato che la notificazione integra una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (cfr. ex multis n. 21071/2018;
Cass. n. 8374/2015), sicché deve farsi applicazione del principio generale secondo cui l'accertamento in fatto della ricezione della cartella di pagamento da parte del destinatario e la sua successiva tempestiva impugnazione costituisce circostanza idonea a sanare qualsiasi vizio di natura formale, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
4. Le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado, quali l'illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all' art. 27 L. 689/81, nonché degli ulteriori oneri di riscossione, e la nullità della cartella di pagamento per omessa predisposizione della relazione di notificazione, non risultano espressamente riproposte in appello e devono intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante nei confronti di
CP_1
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese dell' e della Controparte_4
attesa la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
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PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 24671/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 16.10.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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