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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2845/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19153/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036980218000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2519/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'avviso di intimazione n. 07120259036980218000 limitatamente alla cartella di pagamento n.07120240014646287000 notificata in data 6-3-2024 per omesso versamento bollo auto anno 2018.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha prodotto la prova della regolare notifica della cartella n.07120240014646287000, avvenuta in data 6-3-2024.
La stessa è divenuta definitiva per mancata opposizione. Ogni contestazione riguardante la cartella o gli atti prodromici doveva essere presentata contestualmente alla impugnazione della cartella in oggetto.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 200,00 in favore della parte resistente costituita.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19153/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036980218000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2519/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'avviso di intimazione n. 07120259036980218000 limitatamente alla cartella di pagamento n.07120240014646287000 notificata in data 6-3-2024 per omesso versamento bollo auto anno 2018.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha prodotto la prova della regolare notifica della cartella n.07120240014646287000, avvenuta in data 6-3-2024.
La stessa è divenuta definitiva per mancata opposizione. Ogni contestazione riguardante la cartella o gli atti prodromici doveva essere presentata contestualmente alla impugnazione della cartella in oggetto.
La Corte quindi rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese che liquida in euro 200,00 in favore della parte resistente costituita.