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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9908 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34293/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. MANCUSI GAETANO GIACINTO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: pensione anticipata vecchiaia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con atto di ricorso depositato in data 24.9.24 ha chiesto di accertare la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile per fruire della pensione di vecchiaia anticipata e la condanna CP_ dell' al pagamento della pensione stessa, deducendo di essere affetta da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% ed essendo in possesso, per il resto, dei requisiti anagrafici e contributivi, per fruire della prestazione pensionistica richiesta. CP_
2.-L' convenuto, costituitosi in giudizio tardivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, la necessità che siano dimostrati il requisito contributivo di almeno 20 anni e il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, l'innalzamento del requisito anagrafico in conseguenza dell'incremento della speranza di vita e l'applicazione del regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del
2010.
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.-L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, oltre al requisito anagrafico, è necessario aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n.
503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
4.- Nel caso di specie, il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto parte ricorrente non ha documentato il requisito contributivo nel termine assegnato e non si è presentata per due volte alla visita peritale senza giustificazione alcuna.
5.- Nulla per le spese, ex art 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 34293/2024 promossa da:
Parte_1 Avv. MANCUSI GAETANO GIACINTO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: pensione anticipata vecchiaia.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.-Con atto di ricorso depositato in data 24.9.24 ha chiesto di accertare la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile per fruire della pensione di vecchiaia anticipata e la condanna CP_ dell' al pagamento della pensione stessa, deducendo di essere affetta da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% ed essendo in possesso, per il resto, dei requisiti anagrafici e contributivi, per fruire della prestazione pensionistica richiesta. CP_
2.-L' convenuto, costituitosi in giudizio tardivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, la necessità che siano dimostrati il requisito contributivo di almeno 20 anni e il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, l'innalzamento del requisito anagrafico in conseguenza dell'incremento della speranza di vita e l'applicazione del regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del
2010.
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 3.-L'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992, al comma 1, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, quindi, oltre al requisito anagrafico, è necessario aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 d.lgs. n.
503/1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992).
4.- Nel caso di specie, il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto parte ricorrente non ha documentato il requisito contributivo nel termine assegnato e non si è presentata per due volte alla visita peritale senza giustificazione alcuna.
5.- Nulla per le spese, ex art 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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