Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4139 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], Zafferia, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Boner, 49, presso lo studio dell'avv. MOBILIA CARMELO (C.F.: , fax: C.F._2
090/361442, pec: che lo rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...]
ed elettivamente domiciliata in Ganzirri (ME), Via Papardo, 8, presso e nello studio dell'avv. PICCIONE ANTONELLA (C.F.:
, fax: 090/717474, pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.10.2024, premesso che in data Parte_1
07.07.1990 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto al n. 581 parte 2 serie A anno 1990); che Controparte_1
dall'unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...]; che con sentenza n. 633/2020 Per_2
pubblicata il 09.04.2020 era stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi;
che il Tribunale di Messina aveva posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di € 500,00 di CP_1
cui € 300,00 per il mantenimento del figlio ed € 200,00 per il Per_2
mantenimento del coniuge, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio;
che egli non lavorava se non occasionalmente ed aveva seri problemi di salute;
che il figlio ormai maggiorenne, lavorava presso un'agenzia che Per_2
operava nel settore del turismo ed aveva acquisito l'autonomia economica;
che la non poteva avere diritto ad alcun assegno divorzile, in CP_1
quanto la stessa non aveva mai voluto svolgere alcuna attività lavorativa né aveva cercato di reperire una occupazione nonostante la giovane età; che erano decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che fosse revocato l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento del figlio Per_2
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29/30.10.2024.
2 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 02.01.2025 si costituiva tardivamente la quale aderiva alla domanda Controparte_1
di divorzio, confermando che dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che entrambi i figli erano ormai autosufficienti. Osservava, nondimeno, che ella non lavorava ed aveva dovuto più volte denunciare il poichè lo stesso non aveva Parte_1
versato l'assegno posto a suo carico, benché lo stesso lavorasse nell'edilizia come operaio, ancorché in nero. Evidenziava che il Parte_1
spendeva tutto il denaro al gioco e che, a causa di tale patologia aveva sperperato anche tutto il denaro della famiglia. Evidenziava che durante il matrimonio ella non aveva potuto lavorare, in quanto il era Parte_1
contrario, volendo che si dedicasse alla famiglia ed ormai aveva difficoltà ad immettersi nel mondo del lavoro tenuto conto dei problemi di salute e dell'età avendo quasi raggiunto i 60 anni. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di € 350,00 o in subordine di importo pari a quello stabilito in sede di separazione.
All'udienza del 23.02.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede il procuratore del ricorrente eccepiva la tardività della comparsa di costituzione avversaria e la inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla controparte. Il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
3 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 633/2020 emessa il 06.04.2020 e pubblicata il
09.04.2020, ormai irrevocabile, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio contratto a Messina in data 07.07.1990 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Messina al n. 581 parte 2 serie A anno 1990.
Va, poi, revocato l'assegno che in sede di separazione è stato posto a carico del ed a favore della a titolo di contributo Parte_1 CP_1
4 al mantenimento del figlio maggiorenne Gli elementi che Per_2
costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”.
Nella fattispecie in esame non è contestato, nondimeno, che il figlio maggiorenne abbia acquisito l'autonomia economica e da ciò Per_2
discende che è cessato l'obbligo di provvedere al suo mantenimento, con la conseguenza che l'assegno posto a carico del per il Parte_1
mantenimento del figlio va revocato con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che, la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri
5 ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). Proprio in ragione di ciò, è pacifico che nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. civ.
12.03.2012 n. 3925; Cass. civ. 15.11.2002 n. 16066). Di conseguenza, non essendosi la resistente costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ben oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di comparizione, quando era ormai preclusa la possibilità di proporre domande riconvenzionali, la sua domanda diretta alla corresponsione di un assegno va dichiarata inammissibile.
Va, infine, osservato che, a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale e vanno, pertanto, revocate le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nella sentenza di separazione sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e della non opposizione della resistente alla domanda di divorzio, che non rende configurabile una vera e propria soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15.10.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina in data 07.07.1990 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 581 parte 2 serie A anno 1990, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 28.08.1966 e nata a [...] il Controparte_1
15/10/1967;
2) revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'assegno posto a carico del ed a favore della a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio Per_2
3) dichiara inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale da volta al riconoscimento di un assegno divorzile e Controparte_1
revoca le statuizioni economiche a favore del coniuge contenute nella sentenza di separazione sin dalla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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