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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6484/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CARLESSO MARCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SABATINI MICHELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento DE matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione DEl'udienza DE 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente DE Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse DEla prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere DE Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto il 26/10/2013 da (n. a Parte_1
NT (TV) il 28/06/1988) e (n. a NAPOLI il 29/06/1980), Parte_2
iscritto al n. 93, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013 DE registro degli atti di matrimonio DE Comune di NT alle seguenti condizioni:
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La figlia Persona_1
continuerà a studiare presso la scuola statale secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani” sita in via degli Artiglieri
n. 17 a (31040) RA DE MO (TV) ove sta frequentando il primo anno.
2. La figlia trascorrerà week-end alternati con il padre o con la madre;
nel proprio week-end il signor Persona_1
preleverà la figlia entro le ore 20:30 DE venerdì riportandola dalla madre entro le ore 21:00 DEla domenica. Pt_1
Inoltre il signor potrà tenere con sé la figlia per il pernotto di ogni mercoledì, prelevandola entro le ore 20:30 ed Pt_1
accompagnandola a scuola la mattina successiva anche con la collaborazione dei nonni paterni.
2 3. In ordine alle vacanze ed alle festività annuali, le parti convengono quanto segue:
a) trascorrerà due settimane con ciascun genitore durante le vacanze estive. I periodi di vacanza dovranno essere Per_1
concordati tra i genitori entro il 15 Maggio d'ogni anno.
b) starà con il padre e la madre la metà DEle vacanze natalizie e pasquali avendo cura i genitori d'alternare Per_1
annualmente il Natale e il Capodanno nonchè la Pasqua e tutti gli altri giorni di festività. Nei giorni di Natale e Pasqua il genitore che terrà con sé avrà cura, ove possibile, di consentire all'altro di vederla. Per_1
4. L'abitazione familiare sita in via Pieve, n° 9, a 31040 RA DE MO (TV), ove attualmente risiedono la signora alla figlia verrà venduta. Allorché la casa familiare verrà venduta la signora Parte_3 Per_1 [...]
reperirà un nuovo alloggio in cui condurrà la figlia dando immediata comunicazione DEl'ubicazione DEla Parte_2 Per_1
sua nuova residenza al signor che farà lo stesso a seguito DEl'eventuale acquisto di una nuova abitazione. Parte_1
La signora dovrà reperire il proprio nuovo alloggio a RA DE MO (TV) o, al più, nei comuni Parte_2
limitrofi, al fine di preservare la routine ed i legami con i nonni paterni con i quali la figlia ha una ottima relazione Per_1
e consentire ad entrambi i genitori di rispettare i propri impegni lavorativi. Qualora la signora abbia Parte_2
necessità di essere coadiuvata da una baby sitter per l'accudimento DEla figlia il relativo costo sarà integralmente a Per_1
suo carico e si intende già compreso nel contributo mensile di mantenimento più avanti specificato.
5. I ricorrenti danno atto di aver già individuato dei promissari acquirenti che si sono impegnati ad acquistare l'abitazione familiare entro il 28 febbraio 2026 per il prezzo di Euro 243.000,00 (duecentoquarantatremila/00) che verrà corrisposto, al netto di quanto necessario per l'estinzione DE mutuo e dei finanziamenti contratti, a favore DEla signora Parte_2
mentre al signor percepirà esclusivamente un importo di Euro 15.000,00. Parte_1
6. Al fine di favorire la vendita DEla casa familiare il signor si è fatto carico in via integrale DEle spese tecniche Pt_1
per l'aggiornamento catastale, per le opere eseguite al pianto terra e per il rilascio DEl'A.P.E., mentre la signora
[...]
si farà carico esclusivo DE pagamento DEle spese afferenti al la vendita (compenso e spese di mediazione d'agenzia Parte_2
immobiliare, registrazione preliminare e quant'altro).
7. I ricorrenti si danno atto che i ratei e le spese relativi a:
- mutuo ipotecario con Credit LE RI S.p.a. di cui al contratto DE 25 Maggio 2018 con rata mensile di €
3 844,90;
- mutuo chirografario con Credit LE RI S.p.a. DE 25 Maggio 2018 con rata mensile di € 66,49;
- finanziamento con Agos Ducato S.p.a. con rata mensile di € 253,15; sono stati integralmente pagati fino ad agosto 2025 dal signor e nei mesi di settembre ed ottobre 2025 Parte_1
nella misura di metà da ciascuno dei ricorrenti. I ricorrenti convengono che, a far data dal 1° novembre 2025 e fino alla vendita DEla casa familiare (prevista per il mese di febbraio 2026) la signora si farà carico DEl'integrale Parte_2
pagamento dei ratei e DEle spese dei mutui e dei finanziamenti sopra indicati.
8. Il ricavato dalla vendita DEla casa familiare verrà in primis utilizzato per l'estinzione anticipata dei due mutui e DE contratto di finanziamento di cui al punto 5 (che alla data odierna ammonta a circa € 138.000,00). Il residuo sarà corrisposto integralmente a favore DEla signora ad accezione DEl'importo di € 15.000,00 che andrà al Parte_2
signor Il maggior importo che la signora percepirà in aggiunta al valore DEla propria quota di Parte_1 Parte_2
comproprietà (che corrisponde a circa Euro 38.000,00) dovrà essere utilizzato per le esigenze di mantenimento DEla figlia minore Per_1
9. La signora potrà, dopo la vendita, tenere per sé tutti gli arredi DEla casa familiare, ad eccezione di quella parte Parte_2
DEl'arredamento DEla camera DEla figlia che non risulti possibile montare o adattare alla nuova camera DEla nuova Per_1
abitazione DEla signora che verrà trattenuta dal signor Parte_2 Pt_1
10. La signora continuerà a percepire in via esclusiva ed integrale l'assegno unico universale (c.d. A.U.U), Parte_2
attualmente pari ad € 235,40 obbligandosi a chiederne il ricalcolo una volta che sia stata depositata la sentenza DE divorzio e comunicando altresì al marito il nuovo ammontare DE predetto assegno.
11. I ricorrenti convengono che, considerati i rispettivi redditi, i costi e le spese correnti necessari al proprio sostentamento ed al mantenimento DEla figlia nonché la quota DE prezzo di vendita DEla casa familiare che, benché di spettanza DE Per_1
signor andrà a favore DEla signora (corrispondente a circa Euro 38.000) convengono Parte_1 Parte_2
che, far data dal mese di novembre 2025, il signor corrisponderà alla signora un Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento DEla figlia pari ad € 200,00. Tale contributo sarà versato entro il 20° giorno di ogni Per_1
mese e, dopo il primo anno, sarà rivalutato nella misura DE 100% DEl'indice I.S.T.A.T. F.O.I..
4 12. Le spese straordinarie DEla figlia per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo DE Tribunale di Treviso, Per_1
resteranno a carico dei genitori nella misura DEl'50% ciascuno.
13. I ricorrenti convengono che, a seguito DEl'estinzione anticipata DE mutuo ipotecario con Credit LE RI
S.p.a. di cui al contratto DE 25 Maggio 2018, le somme che verranno rimborsate dalla Banca o dalla Società Assicuratrice per la polizza contratta a garanzia di tale mutuo saranno suddivise in ragione dei ratei pagati dalle parti dal 2018 all'estinzione e, pertanto, il signor ne tratterà per sé il 70% ed il residuo 30% sarà dal medesimo Parte_1
corrisposto a beneficio DEla signora . Rimangono invariate le detrazioni fiscali riportate nelle rispettive Parte_2
dichiarazioni dei redditi di cui hanno finora goduto le parti (per gli interessi passivi DE mutuo e per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico) in relazione all'abitazione familiare sita in RA DE MO che verrà venduta.
14. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni forma di contributo e/o mantenimento l'uno nei confronti DEl'altra e viceversa.
15. Si dà atto che ciascun genitore avviserà l'altro, con anticipo di almeno 30 giorni, nel caso in cui intenda portare la figlia all'Estero, ferme restando le disposizioni di Legge che regolano la materia.
16. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione DEla sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio DE 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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