Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4476/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 18.2.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, visti gli artt. 6 D. Lgs. 150/11 e 429 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
TRA
, in proprio ed in qualità di legale rapp.te della , Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Oreste Cantillo presso il cui studio elettivamente domicilia, al corso Vittorio Emanuele 58 in Salerno come da procura in atti
ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dai Controparte_2
dipendenti delegati, dott. e CP_3 CP_4
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OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con la proposizione della odierna opposizione, la ed hanno CP_1 Parte_1
[... chiesto l'annullamento del decreto n. 648535/A/NA emesso dal dell'Economia CP_2
con il quale veniva ingiunto il pagamento di €. 31.130,00 a titolo di sanzione CP_2
amministrativa per aver trasferito denaro contante in violazione dei limiti previsti dal d.lgs. n.
231/2007. In particolare, i ricorrenti hanno contestato:
- la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio de quo dal momento che il relativo provvedimento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della condotta illegittima;
- la carenza di motivazione nell'atto impugnato;
- l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al d.lgs. 231/2007;
- l'insussistenza, nella vicenda odierna, di una operazione da intendersi in senso unitario ai fini della applicazione della normativa suddetta.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Ed, infatti, del tutto pretestuosa appare l'eccezione volta a contestare la decadenza dell'ente dal potere sanzionatorio in esame, nella misura in cui, nel verbale del 21.5.2012, per un verso, si dà atto che la consegna dello stesso vale quale notifica ai sensi dell'art. 14 l. 689/81
pagina 2 di 6 e, per altro verso, nel sottoscrivere il medesimo verbale la ricorrente ha confermato di Pt_1
averne ricevuto “un esemplare completo”, sicché ogni contestazione sulla tardività della notifica si palesa priva di fondamento.
Quanto alla denunciata carenza motivazionale, va rammentato che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Nel caso di specie, nel decreto impugnato vi è una analitica descrizione dei fatti che hanno condotto alla irrogazione della sanzione, con la conclusione di doversi ritenere ampiamente soddisfatto l'onere motivazionale nei sensi dianzi intesi.
Parte ricorrente ha contestato l'applicabilità del d.lgs. 231 cit. alla condotta per cui è
causa.
Tuttavia, parte ricorrente non considera che la natura lecita della provenienza del denaro non esclude affatto l'illecito amministrativo.
Infatti, la disposizione dell'art.49 del d.lgs. 231/2007 si limita a sanzionare la condotta di chiunque abbia effettuato un trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a nulla rilevando la causale sottesa all'operazione, che pertanto può essere anche perfettamente lecita.
A tal proposito, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia afferma che “(...) ai fini della sussistenza dell'illecito - per il quale non costituisce circostanza
esimente la liceità dell'operazione sottostante e la struttura causale del negozio giuridico ad
esso correlato - è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, i
pagina 3 di 6 quali si rendono quindi entrambi responsabili della violazione, non occorrendo che il
trasferimento comporti una autonoma, e finale in base al negozio sottostante, disponibilità del
denaro in capo al soggetto percettore;
la ratio legis della norma deve allora essere individuata
nella esigenza di garantire la trasparenza e "tracciabilità" delle operazioni finanziarie al fine
di prevenire possibili illeciti, (essendo) irrilevante la natura in sé lecita dell'operazione di
pagamento in contanti, stante l'illiceità in sé del trasferimento di denaro contante, senza il
tramite di intermediario abilitato” (Cass. civ., Sez. II, sent. 9881/2018; Cass. n. 1645/2017).
Né parte ricorrente ha mai contestato di aver erogato in contanti le ingenti somme di cui al decreto impugnato.
Neppure potrebbe eccepirsi l'insussistenza di una operazione unitaria, ai fini della configurabilità della fattispecie posta all'origine delle sanzioni irrogate alle odierne opponenti.
Ed, infatti, “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa
antiriciclaggio, in coerenza anche con il parere n. 1504 del 1995 reso dal Consiglio di Stato, il
divieto di trasferire, senza il tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al
portatore per importi superiori a euro 12.500,00, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del
1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis",
anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2007), fa riferimento al valore
dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (cd. criterio
oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il
compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito,
mentre sono irrilevanti il criterio del valore dei singoli pagamenti e quello del tempo in cui
questi sono stati effettuati” (cfr, ex multis, Cassazione civile sez. II, 23/06/2021, n.17971),
avendo la Suprema Corte ribadito in tal modo un principio ripetutamente affermato (cfr.
pagina 4 di 6 Cassazione civile sez. II, 21/03/2014, n.6792; Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, n.15103),
secondo il quale è irrilevante il periodo di tempo nel quale i trasferimenti sono avvenuti essendo piuttosto decisivo il valore dell'intera operazione economica.
L'opposizione, in definitiva, per tutto quanto illustrato, deve essere respinta.
In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio
personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la
condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli
onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in
giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse
da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da
apposita nota” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 20.12.2017, n. 30597).
Atteso che nel caso di specie il non ha Controparte_2
dimostrato di aver effettuato spese per lo svolgimento della difesa, né può trovare applicazione l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., disposizione che fa riferimento unicamente alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'autorità
opposta non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta opposizione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) nulla per spese.
Così deciso in Nola, 18 febbraio 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dr. ssa Valeria Ferraro
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