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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nato in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo THIELLA
contro
, nata in [...] il [...], ultima residenza nota in Schio via Controparte_1
Confalonieri 15, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: Chiede a codesto Ill.mo Tribunale, che previ gli incombenti di legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto in Comune di
Schio in data 11.03.2017 tra i sig.ri (nato a [...] – Ghana - il Parte_1
02.04.1975) e (nata a [...] - Ghana - il 25.10.1979) disponendo Controparte_1
l'annotazione della sentenza a margine del registro degli atti di matrimonio. Con
rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 29.4.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con nel Comune di Schio l'11.3.2017; che dall'unione era nata Controparte_1
una figlia, la quale nell'ottobre del 2020 si era trasferita con la madre nel Regno Unito;
che con sentenza n. 1647/2023 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio, né compariva Controparte_1
all'udienza del 14.11.2024, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale avanti il
2 Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1647/2023 (irrevocabile l'8.3.2024) e la data di deposito del ricorso.
Le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c.
dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
nel Comune di Schio l'11.3.2017; CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.6 , parte I, anno 2017;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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