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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/06/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. AN SC Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 3126/2022 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Pt_1
Piazza delle Cinque Giornate n. 3;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Autieri e dall'Avv. Marco Autieri CP_1
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina, Via Armellini n.7.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Latina n.
1063/2022, pubblicata in data 18.10.2022, notificata il 7.11.2022.
CONCLUSIONI APPELLANTE: In accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, sezione Lavoro, n. 1063/22, depositata in data 18.10.2022:
- Respingere il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente perché nullo;
CP_1
- in subordine, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto;
- con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio. CONCLUSIONI APPELLATO: Per tutto quanto sopra esposto, l'Avv. Francesco Autieri e l'Abg. Marco Autieri nell'interesse del Sig. concludono affinché Codesta Corte CP_1 voglia: a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 1063/2022 Pt_1
emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Latina;
b) in via subordinata, rigettare l'appello perché infondato nel merito. Con ogni altro conseguente eventuale provvedimento. Vinte le spese come per legge.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da con cui quest'ultimo aveva chiesto che fosse accertata l'origine CP_1 professionale della patologia “carcinoma spinocellulare delle fosse nasali”, derivante dalla prolungata esposizione inalatoria a polveri e vapori metallici cancerogeni riconducibili all'attività da questi svolta come odontotecnico a partire dal 1987, non riconosciuta dall' in sede Pt_1
amministrativa.
Il giudice di prime cure, espletata prova testimoniale ed in adesione alle risultanze della consulenza tecnica medico-legale, accertata la natura tecnopatica della suddetta patologia, dichiarava che dalla stessa era derivato, a carico del un danno biologico pari al 48% e condannava l' al CP_1 Pt_1
pagamento delle conseguenti prestazioni economiche, nonché alle spese di c.t.u. e del grado di giudizio.
1.1.In particolare, il giudice a quo così motivava la decisione: <L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni disimpegnate dal ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. Persona_1
affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con gli approdi istruttori acquisiti al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte perizianda fosse affetta da “carcinoma spinocellulare delle fosse nasali trattato con intervento chirurgico di maxillectomia tipo IIc sec Brown, etmoidectomia estesa fino alla fossa cranica anteriore, svuotamento laterocervicale I-IV bilaterale e ricostruzione con lembo cutaneo di perone destro, trattamento radio-chemioterapico e reintervento chirurgico di rimozione mezzi si sintesi
2 mascellari, in attuale follow-up semestrale” ed ha rilevato come la stessa fosse da ritenersi ascrivibile unicamente all'attività lavorativa dedotta in ricorso ed asseverata in sede istruttoria.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura del 45-50% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato.
Per tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia
“carcinoma spinocellulare delle fosse nasali trattato con intervento chirurgico di maxillectomia tipo IIc sec Brown, etmoidectomia estesa fino alla fossa cranica anteriore, svuotamento laterocervicale I-IV bilaterale e ricostruzione con lembo cutaneo di perone destro, trattamento radio-chemioterapico e reintervento chirurgico di rimozione mezzi si sintesi mascellari, in attuale follow-up semestrale” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari al 48%
(percentuale individuata all'interno dell'intervallo valutativo proposto dal CTU), con conseguente condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche conseguenti.>>. Pt_1
2. Avverso tale decisione proponeva l'odierno appello l' chiedendo l'integrale riforma della Pt_1
gravata pronuncia ed il rigetto della domanda del sulla base di tre motivi di impugnazione. CP_1
Con il primo motivo lamentava l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di nullità del ricorso. In particolare, deduceva l'assenza della prova relativa all'esposizione al rischio professionale e del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia, ritenendo la stessa una patologia non tabellata.
Con il secondo e terzo motivo di appello contestava, da un lato, l'errata applicazione dell'onere probatorio e la valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie, dall'altro l'erronea applicazione della normativa in materia di malattie non tabellate.
2.1. Con memoria depositata in data 4 gennaio 2024 si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto dell'odierno gravame perché infondato in fatto e in diritto. In particolare, deduceva l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per violazione dell'art. 434 c.p.c. affermando la Pt_1
genericità dello stesso stante il mancato riferimento ai capi della sentenza da censurare. In aggiunta, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, precisava come nell'attuale tabellazione delle malattie professionali rientrasse quella oggetto del giudizio, riportando, altresì, quanto affermato nella perizia di primo grado.
2.2. In esito all'udienza del 4 dicembre 2024 il Collegio riteneva necessario disporre nuova c.t.u. medico-legale sul seguente quesito: “Dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ivi compresi quelli prodotti nel corso della consulenza d'ufficio espletata nel
3 primo grado del giudizio, nonché tutte le prove orali espletate nel primo grado del giudizio
(deposizioni rese all'udienza dell'11 novembre 2021), nonché acquisito, anche presso terzi, ogni ulteriore documento indispensabile al fine della risposta al quesito, anche non prodotto in giudizio, tenuto conto delle critiche avanzate con l'atto di appello alla consulenza d'ufficio espletata nel primo grado, sentite le osservazioni delle parti, se il carcinoma spinocellulare delle fosse nasali, per cui ha subito interventi chirurgici che gli hanno lasciato postumi valutati nella Parte_2
misura del 48%, sia causalmente imputabile, in base alle regole civilistiche del nesso eziologico, ed in particolare in base al requisito della probabilità qualificata richiesto dalle patologie ad eziologia multifattoriale, alle condizioni di lavoro di quest'ultimo”.
Espletata la consulenza tecnica medico-legale, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa coma da dispositivo che segue.
3. L'appello è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, con cui l' si duole dell'omessa pronuncia, da parte del Pt_1
Tribunale, in ordine all'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, preme evidenziare come dallo stesso potessero chiaramente rinvenirsi tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c. e sviluppati dalla giurisprudenza in materia. Nello specifico, risultavano chiaramente individuabili sia il petitum che la causa petendi, avendo il prospettato in modo specifico lo svolgimento dell'attività CP_1
di odontotecnico, il tipo di sostanze cui era stato esposto e la patologia contratta.
Ciò è tanto vero che l' costituendosi nel primo grado del giudizio, si è ampiamente difeso nel Pt_1
merito ed il giudice di prime cure, mediante espletamento di prova per testi e di consulenza tecnica medico-legale, ha potuto ricostruire puntualmente le mansioni svolte dal ed accertare la CP_1
natura professionale della patologia contratta e il relativo coefficiente di invalidità.
Pertanto, alla luce dei precedenti rilievi, non può ritenersi sussistente il dedotto vizio di nullità del ricorso introduttivo prospettato dall' avendo l'atto introduttivo permesso sia all'odierno Pt_1
appellante, che al giudice, di comprendere appieno la domanda introdotta e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa.
Peraltro, se effettivamente il ricorso introduttivo fosse stato affetto da un vizio dell'editio actionis, il giudice, ai sensi dell'articolo 184 c.p.c., stante l'avvenuta costituzione dell' avrebbe dovuto Pt_1
fissare al ricorrente un termine perentorio per integrarla.
Ma tale richiesta nemmeno è stata avanzata dall' nella memoria difensiva di primo grado, Pt_1 essendosi l' difeso nel merito, a riprova che aveva perfettamente compreso la materia Pt_1
oggetto del contendere.
4 Il giudice di primo grado, peraltro, pur potendo adottare d'ufficio il suddetto provvedimento, non ha ritenuto di provvedere in tal senso, segno evidente che anche a lui era perfettamente comprensibile la domanda avanzata dal con il ricorso introduttivo. CP_1
Sicché è evidente l'infondatezza della doglianza di parte appellante che il Tribunale di Latina non abbia provveduto sull'eccezione di nullità del ricorso introduttivo – peraltro nemmeno proposta dall' nella memoria difensiva del primo grado -, atteso che la gestione del processo adottata Pt_1
evidenzia che il giudice di primo grado ha ritenuto inesistente la dedotta nullità.
3.2. Il secondo e il terzo motivo di gravame, congiuntamente esaminabili in quanto concernenti questioni interdipendenti, censurano la pronuncia in oggetto sotto il profilo dell'onere probatorio e della valutazione delle risultanze istruttorie in materia di malattie professionali.
Anche tali motivi sono infondati.
Sul punto, giova premettere che, in tema di malattie professionali, la distinzione tra patologie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988 ha, infatti, introdotto un sistema c.d. misto in virtù del quale, accanto alle patologie indicate in tabella vanno poste, come indennizzabili, tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro.
Nello specifico, dall'inclusione nella tabella della lavorazione svolta e della malattia contratta discende l'applicazione della presunzione di origine professionale della patologia sofferta dal lavoratore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a partire da Cass. n. 3556/94, che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, che siano entrambe tabellate, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professionale”.
Dall'applicazione di tali principi deriva un sistema per cui, mentre nel caso di malattia e lavorazioni tabellate opera in favore del lavoratore una presunzione di origine professionale della patologia, che può essere vinta mediante la prova che l'attività alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia avuto in concreto idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità, in caso di malattia non tabellata incomberà sul lavoratore un onere della prova ben più gravoso, dovendo questi provare sia l'esposizione al rischio, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto.
5 In ogni caso, anche allorché a venire in rilievo sia una patologia tabellata ad eziologia multifattoriale, il lavoratore è tenuto a fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
La presunzione legale in questione, tuttavia, non è assoluta, rimanendo la possibilità per l'istituto di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, caratterizzata da rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente, nel caso concreto, a cagionare la malattia, oppure che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla.
Ciò è stato a più riprese ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, con ordinanza n. 22592 del 2024, ha affermato che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del
1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.”
3.3. Fatte tali premesse, va rilevato che l' appellante sostiene che la patologia da cui è affetto Pt_1
il non sarebbe tabellata, ragion per cui incomberebbe sul ricorrente la prova dell'origine CP_1
professionale della malattia che, a dire dell'Istituto, non sarebbe stata offerta.
In realtà, la questione della natura tabellata o non tabellata della malattia, nel caso di specie, non assume particolare rilievo, perché dall'istruttoria compiuta emerge in maniera tranquillante il nesso causale fra l'attività espletata dal ed il carcinoma da cui è stato interessato. CP_1
Il testimone , sentito nel primo grado del giudizio, ha dichiarato: <Conosco il Testimone_1
ricorrente perché abbiamo collaborato per un paio di anni dal 1995 al 1997. In particolare, lui mi
'ospitò' presso il suo laboratorio situato in Latina nei pressi di via Ticino. Io mi occupavo prevalentemente di apparecchi ortodontici, lui invece trattava le ceramiche ed i metalli, confermo quindi una significativa esposizione a polveri di metalli, cere, silice, nichel e cromo. … Ricordo che si disperdevano delle polveri nell'ambiente, specialmente nelle operazioni di finitura dei metalli, e che all'epoca non vi erano particolari accorgimenti come mascherine e aspiratori.
Ricordo che a fine giornata, quando il ricorrente soffiava il naso, espelleva del muco nerastro. Io no ma lui aveva il muco nerastro.>>.
6 Il testimone ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_2 insieme, sono anche io un odontotecnico. Ho fatto un po' di gavetta presso il suo laboratorio dal
2000 sino al 2002, quando mi assunse come dipendente per un periodo, sino al 2006. Il laboratorio era a Latina a via Mincio n. 45. In quel periodo nel laboratorio lavoravamo io e sempre CP_1 fianco a fianco, ogni tanto veniva anche un'altra persona, che è la mia socia attuale, per apprendere il mestiere. Noi ci occupavamo in particolare delle protesi fisse. Fondevamo i metalli a cannella e presso-fusione, modellando leghe con nichel e cromocobalto o anche leghe preziose.
Ricordo che c'erano delle cappe e indossavamo la mascherina ma, quando facevamo particolari operazioni di dettaglio, la dovevamo spostare perché i vetri si appannavano e dovevamo vedere da vicino il colore della fiamma per governare meglio la modellazione. … Confermo che a fine giornata, quando ci soffiavamo il naso, usciva nel muco nerastro. Quanto agli orari lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 20 di sera, ma in alcuni casi abbiamo tirato avanti sino alle 5 del mattino perché vi era troppo lavoro.”.
3.4. Il consulente d'ufficio nominato nel presente grado di giudizio ha osservato, in merito: <nella vicenda in analisi è fondamentale ricordare come alcuni metalli pesanti (intendendo come tali i metalli con densità superiore a 4,5 gr per centimetro cubo), in particolare, per quanto di interesse della presente indagine, nichel e cromo, hanno una ormai riconosciuta azione cancerogena nei soggetti esposti.
L'azione del metallo può esplicarsi sottoforma di intossicazione (acuta o cronica) a seguito di ingestione e/o inalazione di fumi/vapori da essi metalli derivati, oppure, a seguito di reiterata esposizione/inalazione l'azione può concretizzarsi in una espressione tumorale.
La patologia in esame (carcinoma dei seni paranasali) è infatti spesso correlata, nella sua origine,
a lavorazioni che espongono all'azione del nichel o all'utilizzo di leghe dove è presente tale metallo. Bisogna inoltre osservare come per il nichel, e in genere per tutti i metalli pesanti, pur essendo stati fissati dei limiti di concentrazione ambientale ai fini della sicurezza nei posti di lavoro e non solo … tuttavia non esiste un valore-soglia di esposizione al di sotto del quale, con ragionevole probabilità, il soggetto esposto risulti immune dall'azione cancerogena della sostanza.
…
Tale esposizione, inoltre, nel caso in analisi, per le peculiarità dell'agente patogeno, non può essere avvenuta in ambiente e/o attività extralavorative, così da doversi prendere in considerazione cause/concause extralavorative e quindi potenzialmente in grado di escludere la malattia professionale;
è infatti difficilmente sostenibile che un soggetto possa venire in contatto con fumi/vapori di nichel e leghe contenenti nichel, al di fuori di un peculiare ambiente di lavoro quale quello di un laboratorio odontotecnico. …>>.
7 Le osservazioni del consulente d'ufficio appaiono pienamente condivisibili, essendo fondate sulla prova testimoniale raccolta nel primo grado del giudizio, sulle migliori conoscenze tecniche e su considerazioni logiche estremamente stringenti e difficilmente contestabili.
3.5. Inoltre, nel caso di specie si versa anche in ipotesi di malattia cd. tabellata, come già ritenuto dal consulente tecnico di primo grado e confermato dal consulente nominato in questo grado di giudizio.
Quest'ultimo, nella relazione peritale da ultimo espletata, in particolare ha osservato che <La patologia in esame (carcinoma dei seni paranasali) è infatti spesso correlata, nella sua origine, a lavorazioni che espongono all'azione del nichel o all'utilizzo di leghe dove è presente tale metallo>> e che <se è vero che il nichel può causare un carcinoma dei seni paranasali, è altrettanto vero che il carcinoma dei seni paranasali può insorgere anche in assenza di un'esposizione al metallo;
ovvero non esiste una correlazione causale ben determinata, per il carcinoma dei seni paranasali, così come ad esempio può aversi tra amianto e mesotelioma. Ma tale considerazione, nel campo previdenziale, è superata dal fatto che la neoplasia in analisi è malattia tabellata e quindi è presunta la sua origine professionale.>>.
3.6. Il consulente nominato nel presente giudizio d'appello ha concluso, quindi, affermando che
<Il Sig. è affetto da un k spinocellulare delle fosse nasali radio e chemiotrattato e CP_1
conseguenti plurimi interventi chirurgici che, attualmente, è esitato in grave dismorfismo della piramide nasale con sostanziale assenza della respirazione nasale, completa avulsione dentaria dell'arcata superiore, grave difficoltà nella masticazione e triturazione dei cibi, rinolalia e attendibile riferita ageusia e anosmia. L'infermità k spinocellulare delle fosse nasali è da considerare come malattia professionale. La menomazione dell'integrità psicofisica può essere percentualizzata nella misura del 50% a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda.>>.
4. Dunque, va affermata l'eziologia professionale della patologia in esame, sia sulla base della prova positiva in atti (lavorazioni continuate nel tempo comportanti l'aspirazione di fumi e polveri di nichel e altri metalli pesanti e mancanza di concorrenti cause extralavorative), sia sulla base della tabella delle malattie professionali.
La certezza della derivazione professionale della malattia è attestata, poi, dalla conclusione conforme dei due elaborati peritali del primo e del secondo grado, nonché dall'ulteriore circostanza che quello espletato nel presente grado di giudizio non è stato oggetto di alcuna critica da parte dell' appellante, a conferma della correttezza e bontà delle conclusioni cui è pervenuto il Pt_1
consulente.
8 5. Quanto, infine, alla valutazione percentuale del danno biologico, sebbene la consulenza espletata nel presente grado di giudizio lo abbia quantificato nella misura del 50%, ossia superiore a quella del 48% affermata nell'impugnata sentenza, non avendo l'appellato proposto impugnazione incidentale avverso il capo della quantificazione del danno, va dunque tenuta ferma la percentuale stabilita in sentenza. A fortiori, in mancanza di censura specifica, nessun rilievo può attribuirsi alle note critiche avanzate alla c.t.u. da parte del consulente del che ha quantificato il danno CP_1
nella misura del 55-60%.
6.Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello deve essere respinto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia.
Le spese della c.t.u. del presente grado di giudizio, liquidate con separate decreto, sono parimenti poste a carico dell' appellante. Pt_1
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare a le spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio che liquida nella somma di € 4.500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura
15%, iva e c.p.a.
Pone le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto, a carico dell' Pt_1
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 28 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN SC
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