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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 247/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CALLIPO GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLIPO Parte_2 P.IVA_2
GAETANO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
CRIMI VITO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_4
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_5
appellati
CONCLUSIONI
per i comuni di e accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare Parte_1 Pt_2 la infondatezza e la inammissibilità dell'azione e delle domande introdotte in primo grado dal , con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa nei Controparte_1
confronti dei Parte_3 -) ovvero in via subordinata, in riforma della sentenza appellata ridurre le somme dovute dai comuni appellanti nei termini dedotti nell'atto di appello e nei successivi atti difensivi
-) Condannare parte appellata al pagamento in favore degli appellanti al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali;
per il 1) Nel merito, rigettare l'appello proposto dai Controparte_1
avverso la sentenza n. 48/2020, in quanto del tutto Parte_3
infondato in fatto ed in diritto;
2) Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di prime cure;
3) Condannare l'appellante anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.05.2020, i comuni di e Pt_2 Parte_1
impugnavano la sentenza n. 48/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale gli appellanti erano stati condannati, rispettivamente, al pagamento della somma di €
163.057,51 ed € 209.518,07 in favore del a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2005-2016.
Gli appellanti deducevano la illegittimità della sentenza, a) che il primo Giudice avrebbe erroneamente disatteso le eccezioni formulate in punto d'insussistenza d'un titolo contrattuale donde l'obbligo di pagamento ritenuto, affermando inesattamente che avrebbero legittimamente imposto l'adempimento di detti debiti le plurime ordinanze emesse in materia di protezione civile dal Commissario per l'emergenza ambientale, là dove in realtà e a ben vedere:
- gli oneri di gestione dell'opera avrebbero dovuto esser posti a carico dell'ente regione, in quanto operante per il tramite dell'ufficio del Commissario;
- le ordinanze ritenute dal Giudice a quo sostitutive del titolo contrattuale (a partire da quella del 10.1.2001) non solo non sarebbero state prodotte dalla parte attrice ma neppure potrebbero avere effetto derogatorio rispetto al principio dell'indefettibilità
pag. 2/13 della forma scritta in materia di contratti della p.a., risultando travisate nel loro effettivo rilievo giuridico ed altresì prive di riferimenti alla fase successiva alla realizzazione e messa in funzione dell'opera pubblica consortile, nonché di qualsivoglia criterio di liquidazione ed imputazione ovvero d'un piano di distribuzione dei costi di sua gestione;
- la produzione documentale disponibile – riveniente da acquisizioni del c.t.u. e non da depositi delle allora parti attrici – darebbe ragione soltanto dell'avvenuta comunicazione ai Sindaci interessati dall'opera consortile de qua d'una mera nota informativa d'un funzionario del ramo nel settembre del 2004 e della presa d'atto in data 18.1.2011 da parte dei Comuni consorziati dell'esito d'un sopralluogo tecnico eseguito in sito, nel contesto del quale sarebbe stata individuata una modalità di ripartizione solo per il futuro;
- le delibere successive al gennaio del 2011 non avrebbero avuto effetto retroattivo
(ossia, relativamente alle spese d'esercizio maturate tra il 2004 ed il 2012);
- il primo accordo di programma inclusivo della regolamentazione delle spese in argomento recava effetto dal 1.1.2013;
- non v'era prova dell'effettività dei pagamenti asseritamente avvenuti a favore dell'ente gestore del servizio elettrico;
b) che la domanda d'indebito arricchimento era stata proposta in difetto del requisito della sua residualità e comunque nei confronti di soggetti diversi da quello effettivamente tenuto (id est, l'ente regione);
c) che, in ogni caso, la soluzione adottata dal c.t.u. di prime cure (e recepita in sentenza) per la determinazione del quantum del debito asseritamente gravante su esso ente appellante meriterebbe particolare censura avendo il professionista officiato valorizzato
– nonostante le copiose osservazioni contrarie formulate in c.t.p. e non adeguatamente resistite nelle risposte offerte – liquidazioni avvenute in virtù d'atti redatti da parte dei tecnici dei Comuni cointeressati per singoli eventi straordinari donde carichi di consumo eccezionali e non ordinari o per epoche successive;
d) che, infine, il decisum sarebbe viziato d'ultrapetizione, comprendendo un orizzonte temporale esteso fino al 2016 là dove la domanda aveva chiesto statuirsi fino al 2012.
pag. 3/13 Si costituiva in giudizio il , contestando i motivi di appello Controparte_1
proposti, evidenziando che l'ordinanza commissariale imponeva ai comuni di attivarsi e che l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza da parte dell'appellato determinava il diritto al rimborso, mentre per il periodo successivo al 2011 i verbali sottoscritti dovevano considerarsi accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990. L'appellato contestava tutti i motivi di appello e insisteva nel rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14.12.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata, dopo aver correttamente illustrato le caratteristiche del potere di ordinanza ex lege n. 225 del 1992, evidentemente qualifica il provvedimento n.
13941/2004, con cui l'ufficio del Commissario invita i comuni interessati a stipulare il contratto per la fornitura di energia elettrica per l'impianto di depurazione e quantifica la percentuale di spesa a carico di ciascun comune, come ordinanza ex art. 5 legge citata e fonte contrattuale dell'obbligo a carico di ciascun comune.
L'assunto è del tutto errato, poiché l'ordinanza di per sé non può considerarsi fonte contrattuale di una obbligazione e perché la nota non costituisce ordinanza ex art. 5 legge n. 225 del 1992, non avendo alcuna delle caratteristiche richieste dalla norma in questione. Le ordinanze ex lege 225/1992 sono dirette alla realizzazione di opere ed hanno effetto derogatorio limitato al superamento delle norme in materie di pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, di varianti allo strumento urbanistico comunale di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, proprio al fine di consentire un rapido completamento dell'iter preliminare e della esecuzione dell'opera, ma non riguardano la fase operativa dell'opera realizzata.
La carenza di titolo contrattuale permane anche a seguito degli incontri-accordi del 10 gennaio 2011 e del 12 e 19 luglio 2012, in quanto trattasi di riunioni tra tecnici relative ad interventi di straordinaria amministrazione d'urgenza, non sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti locali.
pag. 4/13 Anche gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990, infatti, come tutti contratti della
Pubblica Amministrazione, devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dal rappresentante legale dell'ente, e queste caratteristiche sono evidentemente assenti nei verbali richiamati.
2.1. La carenza di fonte contrattuale, tuttavia, non ostacola l'accoglimento della domanda sotto il profilo dell'indebito arricchimento, domanda avanzata in via subordinata dal sin dall'originario ricorso dinanzi al Tar, Controparte_1
ribadita in sede di riassunzione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e reiterata in sede di comparsa di costituzione in appello, non potendosi qualificare in altro modo la difesa nella parte in cui ribadisce che è stata l'esecuzione dell'ordine di stipula del contratto, contenuto nell'ordinanza, ed il pagamento anche della quota degli altri comuni a determinare il diritto al rimborso (come indicato alla pagina 14 della comparsa).
Difatti, la fonte dell'obbligo di provvedere alle spese per la fornitura dell'energia elettrica è irrilevante rispetto alla qualificazione dell'azione di rimborso delle spese effettuate da un comune nell'interesse di tutti gli altri: non è il fornitore dell'energia elettrica a richiedere il pagamento in base ad un contratto concluso nell'interesse di terzi, né il Commissario delegato ad agire per il pagamento delle spese secondo le quote determinate nel provvedimento n. 13941/2004, ma uno dei comuni che vi era tenuto ed ha provveduto anche per la quota spettante agli altri.
Nel provvedimento n. 13941/2004 del Commissario delegato non era individuata una modalità precisa (accordo o consorzio tra enti locali per regolamentazione dei rapporti interni per le spese), ma veniva esclusivamente indicata la necessità di provvedere e le percentuali spettanti a ciascun comune. La parte precettiva del suddetto atto era pertanto limitata alla suddivisione della spesa e non alle modalità di esecuzione. I comuni interessati avrebbero dovuto stipulare un apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 legge
241 del 1990 ad esempio, del genere di quello approvato nella delibera del comune di n. 32 del 27.12.2013. Solo in questa ipotesi, e cioè se l'accordo CP_1
regolarmente sottoscritto avesse previsto che il comune di avrebbe CP_1
stipulato il contratto e pagato per conto degli altri comuni aderenti, con successiva pag. 5/13 suddivisione delle somme secondo la percentuale pattuita, la fonte dell'obbligazione sarebbe stata contrattuale.
Mancando detto accordo-contratto, e non sussistendo alcun illecito, obbligo nascente dalla legge (sulla falsariga dell'obbligo alimentare), negotiorum gestio o promessa unilaterale, la fonte dell'obbligo di rimborso è evidentemente l'arricchimento senza causa dei comuni che, pur essendovi tenuti pro quota, non hanno partecipato alle spese per la fornitura di energia elettrica del depuratore.
È chiaro, infatti, che i comuni tenuti al pagamento della fornitura di energia elettrica si siano arricchiti a seguito del pagamento dell'intero da parte del comune di
[...]
, che non vi era certamente tenuto. CP_1
L'azione ex art. 2041 c.c. è residuale, non essendo ravvisabile alcuna diversa azione esercitabile dal comune di , essendo preclusa l'azione contrattuale per CP_1
assenza di convenzione valida tra gli enti, e non sussistendo una responsabilità finanziaria del Commissario delegato per l'emergenza ambientale.
Le spese di esercizio e di manutenzione del depuratore, infatti, non rientrano tra quelle di competenza del Commissario delegato. L'art. 5 della legge 225 del 1992, nella formulazione vigente all'epoca del completamento dell'impianto di depurazione, non prevedeva una gestione commissariale delle opere realizzate, ed in ogni caso il disposto del comma 4 quater dell'art. 5 della legge citata (introdotto nel 2012 e che stabilisce: con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione), quando anche fosse retroattivamente applicabile, non risulta rispettato per l'impianto in oggetto.
pag. 6/13 Ne consegue che, una volta realizzato l'impianto, le spese di utilizzazione e gestione erano a carico delle amministrazioni comunali interessate, come si desume dalla nota n.
13941/2004, mai contestata dai comuni interessati, e come di fatto è avvenuto dal 2004 in poi.
Di tanto sono consapevoli tutti i comuni interessati, e difatti i verbali delle riunioni per le opere di straordinaria manutenzione sono stati contestati dagli appellanti sotto il profilo della loro valenza contrattuale, ma non dal punto di vista della correttezza della imputazione delle spese di manutenzione straordinaria. Dalla lettura delle premesse delle delibere di approvazione delle spese sostenute nel 2012 da tutti i comuni, compresi gli appellanti, si ricava che l'esercizio del depuratore era stato inizialmente affidato ad che in seguito l'impianto veniva sottoposto a sequestro preventivo CP_4
d'urgenza del 4.07.2012, ed in questa occasione, verificato il mancato funzionamento dell'impianto, venivano effettuate opere di manutenzione straordinaria e gestione da parte della i cui compensi venivano ripartiti tra i comuni secondo le Controparte_5
percentuali indicate nei verbali del 12 luglio 2012 e del 19 luglio 2012. È evidente, quindi, che sebbene non sia mai stato formalizzato l'accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990 per la gestione consorziata dell'impianto, di fatto questa sia sempre stata effettuata congiuntamente dei comuni, che anche nel 2008 ripartivano le spese di manutenzione straordinaria, senza alcun intervento da parte del Commissario delegato, ancora operativo.
Non sussisteva, quindi, la possibilità di ripetizione nei confronti del Commissario delegato, né del suo successore (regione Calabria). Il precedente citato dagli appellanti si riferisce ad ipotesi del tutto diversa, ossia al risarcimento dei danni derivanti da occupazione d'urgenza intervenuta nel 2001, cui non seguiva decreto d'esproprio, rispetto alla quale veniva ritenuta la titolarità del rapporto giuridico controverso
(obbligazione risarcitoria e restitutoria) in capo alla Regione Calabria. A differenza del diritto azionato nel presente procedimento, che si riferisce alle spese di gestione di un'opera compiuta, il caso citato riguarda una obbligazione risarcitoria derivante da occupazione per opera non realizzata, con imputazione della responsabilità all'ente successore della gestione straordinaria.
pag. 7/13 2.3. La prova del pagamento delle bollette da parte del comune di è CP_1
stata fornita mediante la produzione della copia delle bollette corredate dalla delibera di spesa e dal mandato di pagamento.
È noto che l'ente locale adempie alle obbligazioni pecuniarie mediante il proprio tesoriere e nella sede di questo, attraverso la liquidazione della spesa, l'emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere, che provvede ad estinguerlo, ricevendo la quietanza del creditore cui è eseguito il versamento o è accreditata la somma corrispondente. Quando l'ente locale abbia fatto quanto gli è richiesto per porre il creditore nella condizione di essere pagato, ossia abbia emesso il mandato di pagamento, si sono realizzate le condizioni di un adempimento spontaneo, tanto che il creditore non può più fare ricorso all'azione esecutiva né minacciarla attraverso il precetto, perché non v'è la necessità di ricorrere ad un'attuazione coattiva del diritto, quando il debitore non rifiuta l'adempimento ed inutilmente si minaccerebbe il debitore ad adempiere, quando egli ha già fatto quanto doveva per adempiere e a mancare è solo la collaborazione che il creditore deve prestare per ricevere il pagamento.(cfr. Cass. sent. n. 23084 del 2005 e ord. n. 77 del 2022).
Questo implica che, dal punto di vista del comune di , con l'emissione CP_1 del mandato di pagamento ha adempiuto all'obbligazione, spettando poi al tesoriere corrispondere la somma al creditore su sua richiesta. Sebbene non siano presenti le quietanze di pagamento, il deposito della fattura con annotazione del mandato e trasmissione al tesoriere costituisce principio di prova dell'intervenuto pagamento, per cui gli appellanti avrebbero dovuto contestare in modo specifico che detto mandato non era stato onorato dal tesoriere, ovvero che il pagamento non era intervenuto per mancanza di cassa. L'assenza di specifica contestazione, unita alla circostanza della fornitura di energia elettrica per anni senza che dalle fatture stesse risulti un debito o un avviso di mancato pagamento, conduce a ritenere provato l'avvenuto pagamento nei termini indicati dal comune di . CP_1
Si deve, inoltre, escludere la necessità del riconoscimento espresso dell'utilità da parte dei comuni di e . Il riconoscimento dell'utilità da parte Pt_2 Parte_1
dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di pag. 8/13 provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". (Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14735, Rv. 671176 - 02).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, ed anzi il comune di CP_1
ha dimostrato di aver inoltrato la delibera del 8.2.2005 n. 19 con la quale l'ente veniva autorizzato a sottoscrivere il contratto di somministrazione dell'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di depurazione.
2.4. In merito alle annualità per le quali la domanda era stata azionata, si deve evidenziare che, nell'atto di citazione, il comune di aveva chiesto la CP_1
condanna al pagamento delle somme dovute, calcolate fino al 31.12.2012, nonché al pagamento “di ogni altra somma sostenuta e sostenenda dal 31.12.2012 in poi”, precisando nelle conclusioni che i comuni avrebbero dovuti essere condannati al pagamento delle somme calcolate per pagamenti dal 2005 e 2012, “nonché delle somme relative alle spese sostenende dopo il 31.12.2012”. L'attore, quindi, non ha limitato la richiesta di condanna alla somma quantificata, ma ha esteso la domanda alle somme maturate successivamente al 31.12.2012, di agevole calcolo. Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo. (cfr.
Cass. Sez. L., 10/08/2018, n. 20707, Rv. 649926 - 01).
La formula utilizzata nell'atto di citazione non è una formula di stile, ma l'indicazione di una pretesa determinata fino al 2012 e determinabile (spese che verranno sostenute per la fornitura), il cui ambito è stato circoscritto al momento della perizia nel giudizio di primo grado. Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti.
2.5. La liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. deve essere contenuta nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") subita dal comune di CP_1
pag. 9/13 . Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun guadagno da parte CP_1 dell'appellato, che si è limitato a corrispondere le somme dovute per il consumo di tutti i comuni utilizzatori del depuratore, l'indennità corrisponde alla spesa imputabile ai due comuni appellanti.
Il criterio di calcolo utilizzato dalla sentenza di prime cure non può essere condiviso ai fini della liquidazione della indennità dovuta ex art. 2041 c.c., in quanto estende al periodo 2004-2010 i criteri indicati nel verbale del 2011, sebbene detta rideterminazione sia stata operata al di fuori di un accordo negoziale tra gli enti e senza pretesa di retroattività e non tiene conto dell'intervenuto accordo del 2013.
Appare più aderente alla reale diminuzione economica sopportata dal Comune di il calcolo combinato delle ipotesi n.
1.1. ed 1.2 delle risposte alle CP_1
osservazioni alla ctu, ossia l'ammontare degli importi dovuti (comprensivi di iva) per la fornitura dell'energia elettrica relativa al Depuratore Consortile per il periodo dal
01.07.2005 al 31.12.2016, considerando le percentuali di riparto adottate dal
Commissario Delegato con delibera del 20.09.2004 (per gli anni dal 2005 al 2010), le percentuali di riparto modificate dall'ente gestore Acquereggine Scpa a seguito della riunione del 18.01.2011 (per l'anno 2011), le percentuali di riparto deliberate con i verbali di somma urgenza del 12.07.2012 e 19.07.2012 (per l'anno 2012), le percentuali di riparto indicate nella delibera del comune di n. 32 del 27.12.2013 CP_1
(per gli anni dal 2013 al 2016). La ripartizione dei costi in questi termini appare più vicina ai reali costi sostenuti dal comune appellato per conto degli appellanti, come formalizzati in atti riconosciuti da entrambe le parti in giudizio (ordinanza del
20.09.2004 e delibera dello stesso comune di ), nonché nei verbali per CP_1
gli anni 2011 e 2012, percentuali utilizzate dai comuni convenuti per i pagamenti alla e ritenute congrua nelle determine del 28.12.2012 n. 223 del comune di Controparte_5
e n.30 del 25.03.2013 del comune di Parte_1 Pt_2
Si deve, inoltre, includere la ripetibilità dell'iva, in quanto detraibile dal per i CP_1
costi di esercizio e manutenzione di impianti idrici e fognari per la sola quota di competenza.
pag. 10/13 Sulla scorta di tali indicazioni risultano dovute dal comune di Pt_2
anno Percentuale conf. Tabella applicata Importo dovuto anno 2005 (15,42%) tabella A1 €127,44
anno 2006 (15,42%) tabella B1 € 4.039,43
anno 2007 (15,42%) tabella C1 €12.669,69
anno 2008 (15,42%) tabella D1 € 11.345,02
anno 2009 (15,42%) tabella E1 € 6.375,61
anno 2010 (15,42%) tabella F1 € 8.677,22
anno 2011 (34,18%) tabella G1 € 28.366,82
anno 2012 (12,93%) tabella H1 € 10.529,13 anni 2013-2016 (12,93/13,55%) tabella I2 € 58.102,12 totale: € 140.232,48
per il comune di : Parte_1
anno Percentuale conf. Tabella applicata Importo dovuto anno 2005 (21,54%) tabella A1 € 178,02
anno 2006 (21,54%) tabella B1 € 5.642,63
anno 2007 (21,54%) tabella C1 €17.698,13
anno 2008 (21,54%) tabella D1 € 15.847,71
anno 2009 (21,54%) tabella E1 € 8.906,00
anno 2010 (21,54%) tabella F1 € 12.121,10
anno 2011 (40,24%) tabella G1 € 33.396,16
anno 2012 (23,16%) tabella H1 € 18.859,60 anni 2013-2016 (23,16/17,24%) tabella I2 € 73.924,76 totale: € 186.574,11
In conclusione, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata e la domanda del deve essere accolta, ex art. 2041 cc., limitatamente alla Controparte_1 somma di € 140.232,48 nei confronti del e di € 186.574,11 nei Parte_2
confronti del , oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_1
pag. 11/13 3. In tema di spese, giova premettere che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Cass. Sez. 3, 12/04/2018,
n. 9064, Rv. 648466 - 01). In applicazione di detti principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello limitatamente alla misura della somma ripetibile ed alla motivazione dell'accoglimento, le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante, e sono liquidate tenendo conto del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta. L'accoglimento solo parziale dell'appello e la rideterminazione in minima parte delle somme dovute dagli appellanti giustificano la conferma delle spese di lite così come già liquidate in primo grado (non determinandosi l'applicazione di uno diverso scaglione anche tenendo conto del decisum in questo grado). Per il presente grado, le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore nei seguenti termini in € 10.060,00 (€ 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dal avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria n. 48/2020, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento della somma di € 140.232,48 ed il Parte_2 Parte_1
Co
al pagamento della somma di € 186.574,11 nei confronti del comune
[...]
[...]
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo CP_1
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore del , delle Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.060,00, oltre 15 % per spese pag. 12/13 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Vito Crimi ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 247/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CALLIPO GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLIPO Parte_2 P.IVA_2
GAETANO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
CRIMI VITO
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_4
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_5
appellati
CONCLUSIONI
per i comuni di e accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare Parte_1 Pt_2 la infondatezza e la inammissibilità dell'azione e delle domande introdotte in primo grado dal , con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa nei Controparte_1
confronti dei Parte_3 -) ovvero in via subordinata, in riforma della sentenza appellata ridurre le somme dovute dai comuni appellanti nei termini dedotti nell'atto di appello e nei successivi atti difensivi
-) Condannare parte appellata al pagamento in favore degli appellanti al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali;
per il 1) Nel merito, rigettare l'appello proposto dai Controparte_1
avverso la sentenza n. 48/2020, in quanto del tutto Parte_3
infondato in fatto ed in diritto;
2) Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di prime cure;
3) Condannare l'appellante anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.05.2020, i comuni di e Pt_2 Parte_1
impugnavano la sentenza n. 48/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale gli appellanti erano stati condannati, rispettivamente, al pagamento della somma di €
163.057,51 ed € 209.518,07 in favore del a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2005-2016.
Gli appellanti deducevano la illegittimità della sentenza, a) che il primo Giudice avrebbe erroneamente disatteso le eccezioni formulate in punto d'insussistenza d'un titolo contrattuale donde l'obbligo di pagamento ritenuto, affermando inesattamente che avrebbero legittimamente imposto l'adempimento di detti debiti le plurime ordinanze emesse in materia di protezione civile dal Commissario per l'emergenza ambientale, là dove in realtà e a ben vedere:
- gli oneri di gestione dell'opera avrebbero dovuto esser posti a carico dell'ente regione, in quanto operante per il tramite dell'ufficio del Commissario;
- le ordinanze ritenute dal Giudice a quo sostitutive del titolo contrattuale (a partire da quella del 10.1.2001) non solo non sarebbero state prodotte dalla parte attrice ma neppure potrebbero avere effetto derogatorio rispetto al principio dell'indefettibilità
pag. 2/13 della forma scritta in materia di contratti della p.a., risultando travisate nel loro effettivo rilievo giuridico ed altresì prive di riferimenti alla fase successiva alla realizzazione e messa in funzione dell'opera pubblica consortile, nonché di qualsivoglia criterio di liquidazione ed imputazione ovvero d'un piano di distribuzione dei costi di sua gestione;
- la produzione documentale disponibile – riveniente da acquisizioni del c.t.u. e non da depositi delle allora parti attrici – darebbe ragione soltanto dell'avvenuta comunicazione ai Sindaci interessati dall'opera consortile de qua d'una mera nota informativa d'un funzionario del ramo nel settembre del 2004 e della presa d'atto in data 18.1.2011 da parte dei Comuni consorziati dell'esito d'un sopralluogo tecnico eseguito in sito, nel contesto del quale sarebbe stata individuata una modalità di ripartizione solo per il futuro;
- le delibere successive al gennaio del 2011 non avrebbero avuto effetto retroattivo
(ossia, relativamente alle spese d'esercizio maturate tra il 2004 ed il 2012);
- il primo accordo di programma inclusivo della regolamentazione delle spese in argomento recava effetto dal 1.1.2013;
- non v'era prova dell'effettività dei pagamenti asseritamente avvenuti a favore dell'ente gestore del servizio elettrico;
b) che la domanda d'indebito arricchimento era stata proposta in difetto del requisito della sua residualità e comunque nei confronti di soggetti diversi da quello effettivamente tenuto (id est, l'ente regione);
c) che, in ogni caso, la soluzione adottata dal c.t.u. di prime cure (e recepita in sentenza) per la determinazione del quantum del debito asseritamente gravante su esso ente appellante meriterebbe particolare censura avendo il professionista officiato valorizzato
– nonostante le copiose osservazioni contrarie formulate in c.t.p. e non adeguatamente resistite nelle risposte offerte – liquidazioni avvenute in virtù d'atti redatti da parte dei tecnici dei Comuni cointeressati per singoli eventi straordinari donde carichi di consumo eccezionali e non ordinari o per epoche successive;
d) che, infine, il decisum sarebbe viziato d'ultrapetizione, comprendendo un orizzonte temporale esteso fino al 2016 là dove la domanda aveva chiesto statuirsi fino al 2012.
pag. 3/13 Si costituiva in giudizio il , contestando i motivi di appello Controparte_1
proposti, evidenziando che l'ordinanza commissariale imponeva ai comuni di attivarsi e che l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza da parte dell'appellato determinava il diritto al rimborso, mentre per il periodo successivo al 2011 i verbali sottoscritti dovevano considerarsi accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990. L'appellato contestava tutti i motivi di appello e insisteva nel rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14.12.2020 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata, dopo aver correttamente illustrato le caratteristiche del potere di ordinanza ex lege n. 225 del 1992, evidentemente qualifica il provvedimento n.
13941/2004, con cui l'ufficio del Commissario invita i comuni interessati a stipulare il contratto per la fornitura di energia elettrica per l'impianto di depurazione e quantifica la percentuale di spesa a carico di ciascun comune, come ordinanza ex art. 5 legge citata e fonte contrattuale dell'obbligo a carico di ciascun comune.
L'assunto è del tutto errato, poiché l'ordinanza di per sé non può considerarsi fonte contrattuale di una obbligazione e perché la nota non costituisce ordinanza ex art. 5 legge n. 225 del 1992, non avendo alcuna delle caratteristiche richieste dalla norma in questione. Le ordinanze ex lege 225/1992 sono dirette alla realizzazione di opere ed hanno effetto derogatorio limitato al superamento delle norme in materie di pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali, provinciali e regionali, di varianti allo strumento urbanistico comunale di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, proprio al fine di consentire un rapido completamento dell'iter preliminare e della esecuzione dell'opera, ma non riguardano la fase operativa dell'opera realizzata.
La carenza di titolo contrattuale permane anche a seguito degli incontri-accordi del 10 gennaio 2011 e del 12 e 19 luglio 2012, in quanto trattasi di riunioni tra tecnici relative ad interventi di straordinaria amministrazione d'urgenza, non sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti locali.
pag. 4/13 Anche gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990, infatti, come tutti contratti della
Pubblica Amministrazione, devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dal rappresentante legale dell'ente, e queste caratteristiche sono evidentemente assenti nei verbali richiamati.
2.1. La carenza di fonte contrattuale, tuttavia, non ostacola l'accoglimento della domanda sotto il profilo dell'indebito arricchimento, domanda avanzata in via subordinata dal sin dall'originario ricorso dinanzi al Tar, Controparte_1
ribadita in sede di riassunzione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e reiterata in sede di comparsa di costituzione in appello, non potendosi qualificare in altro modo la difesa nella parte in cui ribadisce che è stata l'esecuzione dell'ordine di stipula del contratto, contenuto nell'ordinanza, ed il pagamento anche della quota degli altri comuni a determinare il diritto al rimborso (come indicato alla pagina 14 della comparsa).
Difatti, la fonte dell'obbligo di provvedere alle spese per la fornitura dell'energia elettrica è irrilevante rispetto alla qualificazione dell'azione di rimborso delle spese effettuate da un comune nell'interesse di tutti gli altri: non è il fornitore dell'energia elettrica a richiedere il pagamento in base ad un contratto concluso nell'interesse di terzi, né il Commissario delegato ad agire per il pagamento delle spese secondo le quote determinate nel provvedimento n. 13941/2004, ma uno dei comuni che vi era tenuto ed ha provveduto anche per la quota spettante agli altri.
Nel provvedimento n. 13941/2004 del Commissario delegato non era individuata una modalità precisa (accordo o consorzio tra enti locali per regolamentazione dei rapporti interni per le spese), ma veniva esclusivamente indicata la necessità di provvedere e le percentuali spettanti a ciascun comune. La parte precettiva del suddetto atto era pertanto limitata alla suddivisione della spesa e non alle modalità di esecuzione. I comuni interessati avrebbero dovuto stipulare un apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 legge
241 del 1990 ad esempio, del genere di quello approvato nella delibera del comune di n. 32 del 27.12.2013. Solo in questa ipotesi, e cioè se l'accordo CP_1
regolarmente sottoscritto avesse previsto che il comune di avrebbe CP_1
stipulato il contratto e pagato per conto degli altri comuni aderenti, con successiva pag. 5/13 suddivisione delle somme secondo la percentuale pattuita, la fonte dell'obbligazione sarebbe stata contrattuale.
Mancando detto accordo-contratto, e non sussistendo alcun illecito, obbligo nascente dalla legge (sulla falsariga dell'obbligo alimentare), negotiorum gestio o promessa unilaterale, la fonte dell'obbligo di rimborso è evidentemente l'arricchimento senza causa dei comuni che, pur essendovi tenuti pro quota, non hanno partecipato alle spese per la fornitura di energia elettrica del depuratore.
È chiaro, infatti, che i comuni tenuti al pagamento della fornitura di energia elettrica si siano arricchiti a seguito del pagamento dell'intero da parte del comune di
[...]
, che non vi era certamente tenuto. CP_1
L'azione ex art. 2041 c.c. è residuale, non essendo ravvisabile alcuna diversa azione esercitabile dal comune di , essendo preclusa l'azione contrattuale per CP_1
assenza di convenzione valida tra gli enti, e non sussistendo una responsabilità finanziaria del Commissario delegato per l'emergenza ambientale.
Le spese di esercizio e di manutenzione del depuratore, infatti, non rientrano tra quelle di competenza del Commissario delegato. L'art. 5 della legge 225 del 1992, nella formulazione vigente all'epoca del completamento dell'impianto di depurazione, non prevedeva una gestione commissariale delle opere realizzate, ed in ogni caso il disposto del comma 4 quater dell'art. 5 della legge citata (introdotto nel 2012 e che stabilisce: con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione), quando anche fosse retroattivamente applicabile, non risulta rispettato per l'impianto in oggetto.
pag. 6/13 Ne consegue che, una volta realizzato l'impianto, le spese di utilizzazione e gestione erano a carico delle amministrazioni comunali interessate, come si desume dalla nota n.
13941/2004, mai contestata dai comuni interessati, e come di fatto è avvenuto dal 2004 in poi.
Di tanto sono consapevoli tutti i comuni interessati, e difatti i verbali delle riunioni per le opere di straordinaria manutenzione sono stati contestati dagli appellanti sotto il profilo della loro valenza contrattuale, ma non dal punto di vista della correttezza della imputazione delle spese di manutenzione straordinaria. Dalla lettura delle premesse delle delibere di approvazione delle spese sostenute nel 2012 da tutti i comuni, compresi gli appellanti, si ricava che l'esercizio del depuratore era stato inizialmente affidato ad che in seguito l'impianto veniva sottoposto a sequestro preventivo CP_4
d'urgenza del 4.07.2012, ed in questa occasione, verificato il mancato funzionamento dell'impianto, venivano effettuate opere di manutenzione straordinaria e gestione da parte della i cui compensi venivano ripartiti tra i comuni secondo le Controparte_5
percentuali indicate nei verbali del 12 luglio 2012 e del 19 luglio 2012. È evidente, quindi, che sebbene non sia mai stato formalizzato l'accordo ex art. 15 della legge 241 del 1990 per la gestione consorziata dell'impianto, di fatto questa sia sempre stata effettuata congiuntamente dei comuni, che anche nel 2008 ripartivano le spese di manutenzione straordinaria, senza alcun intervento da parte del Commissario delegato, ancora operativo.
Non sussisteva, quindi, la possibilità di ripetizione nei confronti del Commissario delegato, né del suo successore (regione Calabria). Il precedente citato dagli appellanti si riferisce ad ipotesi del tutto diversa, ossia al risarcimento dei danni derivanti da occupazione d'urgenza intervenuta nel 2001, cui non seguiva decreto d'esproprio, rispetto alla quale veniva ritenuta la titolarità del rapporto giuridico controverso
(obbligazione risarcitoria e restitutoria) in capo alla Regione Calabria. A differenza del diritto azionato nel presente procedimento, che si riferisce alle spese di gestione di un'opera compiuta, il caso citato riguarda una obbligazione risarcitoria derivante da occupazione per opera non realizzata, con imputazione della responsabilità all'ente successore della gestione straordinaria.
pag. 7/13 2.3. La prova del pagamento delle bollette da parte del comune di è CP_1
stata fornita mediante la produzione della copia delle bollette corredate dalla delibera di spesa e dal mandato di pagamento.
È noto che l'ente locale adempie alle obbligazioni pecuniarie mediante il proprio tesoriere e nella sede di questo, attraverso la liquidazione della spesa, l'emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere, che provvede ad estinguerlo, ricevendo la quietanza del creditore cui è eseguito il versamento o è accreditata la somma corrispondente. Quando l'ente locale abbia fatto quanto gli è richiesto per porre il creditore nella condizione di essere pagato, ossia abbia emesso il mandato di pagamento, si sono realizzate le condizioni di un adempimento spontaneo, tanto che il creditore non può più fare ricorso all'azione esecutiva né minacciarla attraverso il precetto, perché non v'è la necessità di ricorrere ad un'attuazione coattiva del diritto, quando il debitore non rifiuta l'adempimento ed inutilmente si minaccerebbe il debitore ad adempiere, quando egli ha già fatto quanto doveva per adempiere e a mancare è solo la collaborazione che il creditore deve prestare per ricevere il pagamento.(cfr. Cass. sent. n. 23084 del 2005 e ord. n. 77 del 2022).
Questo implica che, dal punto di vista del comune di , con l'emissione CP_1 del mandato di pagamento ha adempiuto all'obbligazione, spettando poi al tesoriere corrispondere la somma al creditore su sua richiesta. Sebbene non siano presenti le quietanze di pagamento, il deposito della fattura con annotazione del mandato e trasmissione al tesoriere costituisce principio di prova dell'intervenuto pagamento, per cui gli appellanti avrebbero dovuto contestare in modo specifico che detto mandato non era stato onorato dal tesoriere, ovvero che il pagamento non era intervenuto per mancanza di cassa. L'assenza di specifica contestazione, unita alla circostanza della fornitura di energia elettrica per anni senza che dalle fatture stesse risulti un debito o un avviso di mancato pagamento, conduce a ritenere provato l'avvenuto pagamento nei termini indicati dal comune di . CP_1
Si deve, inoltre, escludere la necessità del riconoscimento espresso dell'utilità da parte dei comuni di e . Il riconoscimento dell'utilità da parte Pt_2 Parte_1
dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di pag. 8/13 provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto". (Cass. Sez. 3, 27/05/2024, n. 14735, Rv. 671176 - 02).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, ed anzi il comune di CP_1
ha dimostrato di aver inoltrato la delibera del 8.2.2005 n. 19 con la quale l'ente veniva autorizzato a sottoscrivere il contratto di somministrazione dell'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di depurazione.
2.4. In merito alle annualità per le quali la domanda era stata azionata, si deve evidenziare che, nell'atto di citazione, il comune di aveva chiesto la CP_1
condanna al pagamento delle somme dovute, calcolate fino al 31.12.2012, nonché al pagamento “di ogni altra somma sostenuta e sostenenda dal 31.12.2012 in poi”, precisando nelle conclusioni che i comuni avrebbero dovuti essere condannati al pagamento delle somme calcolate per pagamenti dal 2005 e 2012, “nonché delle somme relative alle spese sostenende dopo il 31.12.2012”. L'attore, quindi, non ha limitato la richiesta di condanna alla somma quantificata, ma ha esteso la domanda alle somme maturate successivamente al 31.12.2012, di agevole calcolo. Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo. (cfr.
Cass. Sez. L., 10/08/2018, n. 20707, Rv. 649926 - 01).
La formula utilizzata nell'atto di citazione non è una formula di stile, ma l'indicazione di una pretesa determinata fino al 2012 e determinabile (spese che verranno sostenute per la fornitura), il cui ambito è stato circoscritto al momento della perizia nel giudizio di primo grado. Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione lamentato dagli appellanti.
2.5. La liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. deve essere contenuta nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") subita dal comune di CP_1
pag. 9/13 . Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun guadagno da parte CP_1 dell'appellato, che si è limitato a corrispondere le somme dovute per il consumo di tutti i comuni utilizzatori del depuratore, l'indennità corrisponde alla spesa imputabile ai due comuni appellanti.
Il criterio di calcolo utilizzato dalla sentenza di prime cure non può essere condiviso ai fini della liquidazione della indennità dovuta ex art. 2041 c.c., in quanto estende al periodo 2004-2010 i criteri indicati nel verbale del 2011, sebbene detta rideterminazione sia stata operata al di fuori di un accordo negoziale tra gli enti e senza pretesa di retroattività e non tiene conto dell'intervenuto accordo del 2013.
Appare più aderente alla reale diminuzione economica sopportata dal Comune di il calcolo combinato delle ipotesi n.
1.1. ed 1.2 delle risposte alle CP_1
osservazioni alla ctu, ossia l'ammontare degli importi dovuti (comprensivi di iva) per la fornitura dell'energia elettrica relativa al Depuratore Consortile per il periodo dal
01.07.2005 al 31.12.2016, considerando le percentuali di riparto adottate dal
Commissario Delegato con delibera del 20.09.2004 (per gli anni dal 2005 al 2010), le percentuali di riparto modificate dall'ente gestore Acquereggine Scpa a seguito della riunione del 18.01.2011 (per l'anno 2011), le percentuali di riparto deliberate con i verbali di somma urgenza del 12.07.2012 e 19.07.2012 (per l'anno 2012), le percentuali di riparto indicate nella delibera del comune di n. 32 del 27.12.2013 CP_1
(per gli anni dal 2013 al 2016). La ripartizione dei costi in questi termini appare più vicina ai reali costi sostenuti dal comune appellato per conto degli appellanti, come formalizzati in atti riconosciuti da entrambe le parti in giudizio (ordinanza del
20.09.2004 e delibera dello stesso comune di ), nonché nei verbali per CP_1
gli anni 2011 e 2012, percentuali utilizzate dai comuni convenuti per i pagamenti alla e ritenute congrua nelle determine del 28.12.2012 n. 223 del comune di Controparte_5
e n.30 del 25.03.2013 del comune di Parte_1 Pt_2
Si deve, inoltre, includere la ripetibilità dell'iva, in quanto detraibile dal per i CP_1
costi di esercizio e manutenzione di impianti idrici e fognari per la sola quota di competenza.
pag. 10/13 Sulla scorta di tali indicazioni risultano dovute dal comune di Pt_2
anno Percentuale conf. Tabella applicata Importo dovuto anno 2005 (15,42%) tabella A1 €127,44
anno 2006 (15,42%) tabella B1 € 4.039,43
anno 2007 (15,42%) tabella C1 €12.669,69
anno 2008 (15,42%) tabella D1 € 11.345,02
anno 2009 (15,42%) tabella E1 € 6.375,61
anno 2010 (15,42%) tabella F1 € 8.677,22
anno 2011 (34,18%) tabella G1 € 28.366,82
anno 2012 (12,93%) tabella H1 € 10.529,13 anni 2013-2016 (12,93/13,55%) tabella I2 € 58.102,12 totale: € 140.232,48
per il comune di : Parte_1
anno Percentuale conf. Tabella applicata Importo dovuto anno 2005 (21,54%) tabella A1 € 178,02
anno 2006 (21,54%) tabella B1 € 5.642,63
anno 2007 (21,54%) tabella C1 €17.698,13
anno 2008 (21,54%) tabella D1 € 15.847,71
anno 2009 (21,54%) tabella E1 € 8.906,00
anno 2010 (21,54%) tabella F1 € 12.121,10
anno 2011 (40,24%) tabella G1 € 33.396,16
anno 2012 (23,16%) tabella H1 € 18.859,60 anni 2013-2016 (23,16/17,24%) tabella I2 € 73.924,76 totale: € 186.574,11
In conclusione, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata e la domanda del deve essere accolta, ex art. 2041 cc., limitatamente alla Controparte_1 somma di € 140.232,48 nei confronti del e di € 186.574,11 nei Parte_2
confronti del , oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Parte_1
pag. 11/13 3. In tema di spese, giova premettere che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Cass. Sez. 3, 12/04/2018,
n. 9064, Rv. 648466 - 01). In applicazione di detti principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello limitatamente alla misura della somma ripetibile ed alla motivazione dell'accoglimento, le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante, e sono liquidate tenendo conto del valore della domanda nella misura in cui è stata accolta. L'accoglimento solo parziale dell'appello e la rideterminazione in minima parte delle somme dovute dagli appellanti giustificano la conferma delle spese di lite così come già liquidate in primo grado (non determinandosi l'applicazione di uno diverso scaglione anche tenendo conto del decisum in questo grado). Per il presente grado, le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore nei seguenti termini in € 10.060,00 (€ 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dal avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria n. 48/2020, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento della somma di € 140.232,48 ed il Parte_2 Parte_1
Co
al pagamento della somma di € 186.574,11 nei confronti del comune
[...]
[...]
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo CP_1
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore del , delle Controparte_1
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.060,00, oltre 15 % per spese pag. 12/13 generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Vito Crimi ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 13/13