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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4286/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2018 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CIMINO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RIMEMBRANZE 170 87064 CORIGLIANO CALABROpresso il difensore avv. CIMINO GIOVANNI
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVATORE ABRAMO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. DI SALVATORE MARIA ELENA ( ) Via Roma, 577 64010 C.F._1 MARTINSICURO-VILLA ROSA;
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.577, FRAZIONE VILLA ROSA 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. DI SALVATORE ABRAMO
appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 680/2018 il giudice di pace di Teramo respingeva la opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro il Parte_2 decreto ingiuntivo concesso dal giudice di pace contro la stessa ed in favore di per preteso CP_1 pagamento mancato per fornitura di servizi. Il giudice di pace ha ritenuto non contestata la fornitura degli stessi servizi per gli anni 2014 e 2015 e la fornitura degli stessi servizi allo stesso prezzo da CP_1 per l'anno 2016, e quindi ha ritenuto prova l'estratto autentico della scrittura contabile prevista dalle leggi tributarie tra imprenditori. Si appella la soccombente affermando che la fornitura di servizi aveva una scadenza e non era previsto alcun rinnovo tacito;
presunzione del giudice di pace illegittima perché parte opponente mai ha affermato di aver inserito in contabilità la fattura passiva per cui è decreto ingiuntivo .insiste per il difetto di prova della domanda dell'opposto attore sostanziale. L'appellata difende l'impugnata sentenza motivata in modo esaustivo e corretto. L'appello quindi è inammissibile ed infondato perché la prova di aver erogato le prestazioni è stata data. Chiesta la dichiarazione IVA dell'appellante, ma non ottenuta, in ogni caso sono state fatte precisare le conclusioni;
e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da Cassazione, 3091/25, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, è stata data comunque prova del compimento della stessa prestazione, per cui vi era contratto, dall'odierna appellata;
e l'appellante non ha contestato se non in maniera generica nella prima udienza di primo grado, né nel primo grado né tantomeno in questo grado, il documento 4, che attesta i link ricevuti dal sito del Camping del levante attraverso la pagina su camping.it, e nemmeno il documento 5, che attesta le mail ricevute, ed il documento 6, last minute pubblicati. Questi sono i servizi, oggetto del contratto fino al 2015, reiterati nel 2016 e palesemente accettati dal Camping, che ha pubblicato anche annunci last minute. Vi è pervero generico disconoscimento del contenuto dei link, ove peraltro si parla di un servizio “unilateralmente”prestato- il che è in contraddizione con il disconoscimento, sempre effettuato alla udienza del 23 luglio 2018; pertanto che il servizio sia stato erogato, ancorché unilateralmente ed arbitrariamente, è riconosciuto dalla stessa appellante a foglio 8 dell'atto di appello. E quindi si dà il caso di prestazioni, ancorché non richieste, nei fatti accettate e non contestate;
prova ne sono i last minute pubblicati, solo genericamente contestati ed infine ammessi, nella globale ottica di servizi non richiesti comunque prestati, e non contestati;
nemmeno al ricevimento della fattura. Pertanto, così emendata la motivazione di primo grado, che comunque dà anche atto della erogazione e non contestazione dei servizi, con motivazione quindi di per sé idonea a sorreggere la decisione presa, non può accogliersi il gravame ( effettivamente non vi è una prova dell'utilizzo delle fatture in contabilità; va peraltro detto che in base al principio della prossimità della prova ben avrebbe potuto l'appellante produrre la propria dichiarazione IVA di riferimento per dimostrare il mancato inserimento della fattura azionata monitoriamente in contabilità ). L'appello va pertanto respinto, con spese a carico dell'appellante per il grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna Parte_1 al pagamento delle spese in favore di che liquida per questo grado in euro 662 per
[...] CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%. Teramo, 15 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2018 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CIMINO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RIMEMBRANZE 170 87064 CORIGLIANO CALABROpresso il difensore avv. CIMINO GIOVANNI
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVATORE ABRAMO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. DI SALVATORE MARIA ELENA ( ) Via Roma, 577 64010 C.F._1 MARTINSICURO-VILLA ROSA;
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.577, FRAZIONE VILLA ROSA 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. DI SALVATORE ABRAMO
appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 680/2018 il giudice di pace di Teramo respingeva la opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro il Parte_2 decreto ingiuntivo concesso dal giudice di pace contro la stessa ed in favore di per preteso CP_1 pagamento mancato per fornitura di servizi. Il giudice di pace ha ritenuto non contestata la fornitura degli stessi servizi per gli anni 2014 e 2015 e la fornitura degli stessi servizi allo stesso prezzo da CP_1 per l'anno 2016, e quindi ha ritenuto prova l'estratto autentico della scrittura contabile prevista dalle leggi tributarie tra imprenditori. Si appella la soccombente affermando che la fornitura di servizi aveva una scadenza e non era previsto alcun rinnovo tacito;
presunzione del giudice di pace illegittima perché parte opponente mai ha affermato di aver inserito in contabilità la fattura passiva per cui è decreto ingiuntivo .insiste per il difetto di prova della domanda dell'opposto attore sostanziale. L'appellata difende l'impugnata sentenza motivata in modo esaustivo e corretto. L'appello quindi è inammissibile ed infondato perché la prova di aver erogato le prestazioni è stata data. Chiesta la dichiarazione IVA dell'appellante, ma non ottenuta, in ogni caso sono state fatte precisare le conclusioni;
e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da Cassazione, 3091/25, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, è stata data comunque prova del compimento della stessa prestazione, per cui vi era contratto, dall'odierna appellata;
e l'appellante non ha contestato se non in maniera generica nella prima udienza di primo grado, né nel primo grado né tantomeno in questo grado, il documento 4, che attesta i link ricevuti dal sito del Camping del levante attraverso la pagina su camping.it, e nemmeno il documento 5, che attesta le mail ricevute, ed il documento 6, last minute pubblicati. Questi sono i servizi, oggetto del contratto fino al 2015, reiterati nel 2016 e palesemente accettati dal Camping, che ha pubblicato anche annunci last minute. Vi è pervero generico disconoscimento del contenuto dei link, ove peraltro si parla di un servizio “unilateralmente”prestato- il che è in contraddizione con il disconoscimento, sempre effettuato alla udienza del 23 luglio 2018; pertanto che il servizio sia stato erogato, ancorché unilateralmente ed arbitrariamente, è riconosciuto dalla stessa appellante a foglio 8 dell'atto di appello. E quindi si dà il caso di prestazioni, ancorché non richieste, nei fatti accettate e non contestate;
prova ne sono i last minute pubblicati, solo genericamente contestati ed infine ammessi, nella globale ottica di servizi non richiesti comunque prestati, e non contestati;
nemmeno al ricevimento della fattura. Pertanto, così emendata la motivazione di primo grado, che comunque dà anche atto della erogazione e non contestazione dei servizi, con motivazione quindi di per sé idonea a sorreggere la decisione presa, non può accogliersi il gravame ( effettivamente non vi è una prova dell'utilizzo delle fatture in contabilità; va peraltro detto che in base al principio della prossimità della prova ben avrebbe potuto l'appellante produrre la propria dichiarazione IVA di riferimento per dimostrare il mancato inserimento della fattura azionata monitoriamente in contabilità ). L'appello va pertanto respinto, con spese a carico dell'appellante per il grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna Parte_1 al pagamento delle spese in favore di che liquida per questo grado in euro 662 per
[...] CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%. Teramo, 15 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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