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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1242/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCIA SIDOTI;
OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA CARUSO;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 222/2023 (R.G. 424/2023) del 14.2.2023, notificato in data 15.2.2023. Citazione in opposizione notificata in data 24.3.2023. Decreto ingiuntivo basato su contratto di appalto e fatture;
importo ingiunto di € 11.005,43, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo n. 222/23 opposto emesso il 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Ragusa, iscritto al R.G.N. 424/23 e notificato a mezzo pec il 15 febbraio 2023, con cui si intima al il pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, di € 11.005,43 oltre interessi e spese, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per parte opposta:
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nella minor somma di € 3.990,51; 3) Condannare il al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da Parte_1 quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa. 4) Condannare il opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 24.3.2023, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 424/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.2.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 424/2023 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.005,43, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1 In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver stipulato, in data Controparte_1 18.3.2020, un contratto di appalto con il avente ad oggetto i lavori di demolizione Parte_1 di una porzione di immobile abusivo sito in Scoglitti, via Plebiscito, e di ripristino del suo stato originario, per un corrispettivo di € 35.615,09, oltre iva;
in data 30.9.2020, le parti sottoscrivevano una perizia di variante, con verbale di concordamento nuovi prezzi. La società eseguiva i lavori pattuiti ed emetteva fatture per un importo complessivo di € 37.723,72, ma l'ente locale provvedeva al pagamento di soli € 29.775,38. L'ingiungente vantava, pertanto, un credito residuo insoluto di € 7.948,34, da maggiorare dei relativi interessi moratori, per il quale gli veniva concesso decreto ingiuntivo. In sede di opposizione, il affermava di aver corrisposto a Parte_1 Controparte_1 l'interezza dell'importo dovuto, negava la debenza degli interessi moratori e contestava il valore probatorio delle fatture prodotte dall'ingiungente. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 deducendo che, in data 27.2.2023, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente provvedeva al pagamento in suo favore di € 7.948,34, lasciando impagato il solo importo di € 3.990,51 (interessi moratori, spese sostenute per recuperare il credito, spese legali del ricorso monitorio), per il quale chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione. Chiedeva altresì la condanna del al Pt_1 risarcimento del danno per lite temeraria. Con provvedimento del 13.12.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di € 2.000,00, con invito delle parti a conciliare la causa su tale importo. A seguito del rifiuto della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. L'opposizione è solo parzialmente fondata. Nel caso di specie è incontestato che abbia effettuato prestazioni lavorative in Controparte_1 favore del Comune di in esecuzione di un sottostante contratto di appalto. Parimenti Pt_1 incontestato è che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'ente locale abbia provveduto a saldare la sorte capitale del corrispettivo dovuto alla società opposta. L'oggetto del contendere attiene alla debenza delle somme richieste da a titolo di interessi moratori e spese. Controparte_1 Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (da ultimo, Cass. n. 1747/2025). Il contratto in esame rientra, pertanto, nel campo applicativo del d.lgs. n. 231/2002. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 prevede al comma 1 che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e al comma 2 che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
pagina 2 di 3 È provato, oltre che incontestato, che il abbia provveduto al saldo delle fatture Parte_1 emesse dalla società opposta oltre i trenta giorni successivi al loro ricevimento. Segnatamente, la fattura n. 16/2020 (per un importo di € 29.258,38) è stata emessa in data 21.7.2020; la fattura n. 22/2020 (per un importo di € 517,00) è stata emessa in data 28.8.2020; la fattura n. 6/2021 (per un importo di € 7.948,34) è stata emessa in data 22.3.2021. A fronte della ricezione di tali documenti, l'ente locale ha provveduto al pagamento di € 15.146,19 in data 2.12.2020, di € 7.314,59 in data 21.12.2020, di € 7.314,60 in data 20.9.2021 e di € 7.948,34 in data 27.2.2023. Risultano, pertanto, dovute a titolo di interessi moratori le seguenti somme:
- € 1.163,37 per il ritardato pagamento delle fatture n. 16/2020 e n. 22/2020, come da dettagliata
“tabella interessi moratori” allegata al ricorso monitorio;
- € 1.212,73 per il ritardato pagamento della fattura n. 6/2021 (dal 20.4.2021 – primo giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni per il pagamento della fattura – all'effettivo saldo). Per un totale di € 2.376,10. Quanto alle somme richieste dalla società ingiungente a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per diffidare il al pagamento delle fatture, l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2002 dispone che Pt_1
“Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha dimostrato di aver sostenuto i costi di cui chiede il rimborso, essendosi limitata ad allegare al fascicolo monitorio una copia della fattura elettronica emessa dallo studio legale. Le relative somme non devono, pertanto, esserle riconosciute. Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 222/2023 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma residua di € 2.376,10. Controparte_1 Va dato atto che il ha già provveduto al versamento dell'importo di € 2.000,00, per Parte_1
i quali il Giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione. L'ente deve, pertanto, essere condannato al pagamento del solo importo residuo di € 376,10. ha, inoltre, diritto al pagamento delle spese legali della procedura di ingiunzione, Controparte_1 correttamente avviata per il recupero del credito nei confronti del liquidate in € Parte_1 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Parte_1
. Il parziale accoglimento della svolta opposizione esclude, invece, la condanna dell'ente ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1242/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 222/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14.2.2023; condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 376,10; condanna il al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio, che si Parte_1 liquidano in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, e del presente giudizio, che si liquidano in
€ 2.540,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1242/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCIA SIDOTI;
OPPONENTE contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTA CARUSO;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 222/2023 (R.G. 424/2023) del 14.2.2023, notificato in data 15.2.2023. Citazione in opposizione notificata in data 24.3.2023. Decreto ingiuntivo basato su contratto di appalto e fatture;
importo ingiunto di € 11.005,43, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo n. 222/23 opposto emesso il 14 febbraio 2023 dal Tribunale di Ragusa, iscritto al R.G.N. 424/23 e notificato a mezzo pec il 15 febbraio 2023, con cui si intima al il pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, di € 11.005,43 oltre interessi e spese, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per parte opposta:
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nella minor somma di € 3.990,51; 3) Condannare il al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da Parte_1 quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa. 4) Condannare il opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 24.3.2023, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 424/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14.2.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 424/2023 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.005,43, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1 In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduceva di aver stipulato, in data Controparte_1 18.3.2020, un contratto di appalto con il avente ad oggetto i lavori di demolizione Parte_1 di una porzione di immobile abusivo sito in Scoglitti, via Plebiscito, e di ripristino del suo stato originario, per un corrispettivo di € 35.615,09, oltre iva;
in data 30.9.2020, le parti sottoscrivevano una perizia di variante, con verbale di concordamento nuovi prezzi. La società eseguiva i lavori pattuiti ed emetteva fatture per un importo complessivo di € 37.723,72, ma l'ente locale provvedeva al pagamento di soli € 29.775,38. L'ingiungente vantava, pertanto, un credito residuo insoluto di € 7.948,34, da maggiorare dei relativi interessi moratori, per il quale gli veniva concesso decreto ingiuntivo. In sede di opposizione, il affermava di aver corrisposto a Parte_1 Controparte_1 l'interezza dell'importo dovuto, negava la debenza degli interessi moratori e contestava il valore probatorio delle fatture prodotte dall'ingiungente. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 deducendo che, in data 27.2.2023, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente provvedeva al pagamento in suo favore di € 7.948,34, lasciando impagato il solo importo di € 3.990,51 (interessi moratori, spese sostenute per recuperare il credito, spese legali del ricorso monitorio), per il quale chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione. Chiedeva altresì la condanna del al Pt_1 risarcimento del danno per lite temeraria. Con provvedimento del 13.12.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di € 2.000,00, con invito delle parti a conciliare la causa su tale importo. A seguito del rifiuto della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. L'opposizione è solo parzialmente fondata. Nel caso di specie è incontestato che abbia effettuato prestazioni lavorative in Controparte_1 favore del Comune di in esecuzione di un sottostante contratto di appalto. Parimenti Pt_1 incontestato è che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, l'ente locale abbia provveduto a saldare la sorte capitale del corrispettivo dovuto alla società opposta. L'oggetto del contendere attiene alla debenza delle somme richieste da a titolo di interessi moratori e spese. Controparte_1 Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (da ultimo, Cass. n. 1747/2025). Il contratto in esame rientra, pertanto, nel campo applicativo del d.lgs. n. 231/2002. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 prevede al comma 1 che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e al comma 2 che “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
pagina 2 di 3 È provato, oltre che incontestato, che il abbia provveduto al saldo delle fatture Parte_1 emesse dalla società opposta oltre i trenta giorni successivi al loro ricevimento. Segnatamente, la fattura n. 16/2020 (per un importo di € 29.258,38) è stata emessa in data 21.7.2020; la fattura n. 22/2020 (per un importo di € 517,00) è stata emessa in data 28.8.2020; la fattura n. 6/2021 (per un importo di € 7.948,34) è stata emessa in data 22.3.2021. A fronte della ricezione di tali documenti, l'ente locale ha provveduto al pagamento di € 15.146,19 in data 2.12.2020, di € 7.314,59 in data 21.12.2020, di € 7.314,60 in data 20.9.2021 e di € 7.948,34 in data 27.2.2023. Risultano, pertanto, dovute a titolo di interessi moratori le seguenti somme:
- € 1.163,37 per il ritardato pagamento delle fatture n. 16/2020 e n. 22/2020, come da dettagliata
“tabella interessi moratori” allegata al ricorso monitorio;
- € 1.212,73 per il ritardato pagamento della fattura n. 6/2021 (dal 20.4.2021 – primo giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni per il pagamento della fattura – all'effettivo saldo). Per un totale di € 2.376,10. Quanto alle somme richieste dalla società ingiungente a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per diffidare il al pagamento delle fatture, l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2002 dispone che Pt_1
“Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”. Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta non ha dimostrato di aver sostenuto i costi di cui chiede il rimborso, essendosi limitata ad allegare al fascicolo monitorio una copia della fattura elettronica emessa dallo studio legale. Le relative somme non devono, pertanto, esserle riconosciute. Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 222/2023 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore di della somma residua di € 2.376,10. Controparte_1 Va dato atto che il ha già provveduto al versamento dell'importo di € 2.000,00, per Parte_1
i quali il Giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione. L'ente deve, pertanto, essere condannato al pagamento del solo importo residuo di € 376,10. ha, inoltre, diritto al pagamento delle spese legali della procedura di ingiunzione, Controparte_1 correttamente avviata per il recupero del credito nei confronti del liquidate in € Parte_1 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Parte_1
. Il parziale accoglimento della svolta opposizione esclude, invece, la condanna dell'ente ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1242/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 222/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14.2.2023; condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 376,10; condanna il al pagamento delle spese di lite del procedimento monitorio, che si Parte_1 liquidano in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, e del presente giudizio, che si liquidano in
€ 2.540,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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