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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2024, proposto da
LE DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 16/9/2021 n. cronol. 1315/2021 - R.G. 51389/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114, comma 6, c.p.a.;
Visto il reclamo presentato da parte ricorrente il 2 ottobre 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. EP CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con secondo reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., il ricorrente chiedeva a questo Giudice di rilevare il persistente inadempimento del Commissario ad acta nel fornire esecuzione alla sentenza n. 8696/2024 di questo Tribunale, rilevando che:
a) con la pronuncia da ultimo citata, veniva accertata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia ad adempiere al decreto emesso il 16 settembre 2021, cron. n. 1315/2021, divenuto irrevocabile, con il quale quell’Amministrazione veniva condannata al pagamento delle somme risultanti, a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, con contestuale nomina, per il caso di persistente inottemperanza, del Commissario ad acta “ nella persona di un dirigente del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di quel Dicastero ”;
b) con successiva sentenza n. 13551/2025 questa Sezione, accogliendo un primo reclamo proposto avverso gli atti del Commissario ad acta , censurava l’inerzia dell’ausiliario giudiziale disponendone la sostituzione e conferendo l’incarico in questione “ al Direttore Generale del bilancio e della contabilità presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con facoltà di delega a funzionario dipendente ” ed assegnando il termine di 60 giorni per l’espletamento dell’incarico;
c) il Commissario delegato, in effetti, si insediava con nota depositata in atti il 4 settembre 2025 tuttavia, con nota del successivo 24 settembre, rendeva noto che, a seguito della presentazione, da parte dei ricorrenti, del rinnovo dell’istanza di liquidazione attraverso la piattaforma “ SIAMM – OP ”, si rendeva necessario, al fine di evitare doppi pagamenti, concludere l’attività commissariale;
d) avverso tale decisione proponeva reclamo il ricorrente chiedendo l’adozione di ogni provvedimento ritenuto utile al fine di dare piena e completa esecuzione ai giudicati azionati;
- con nota depositata in atti il 16 dicembre 2025, il Commissario ad acta designato illustrava le ragioni della propria decisione;
- alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che :
- il reclamo proposto meriti accoglimento, nei sensi ed entro i limiti di cui al prosieguo;
- la previsione invocata dall’ausiliario giudiziale quale ragione dell’arresto della propria attività, ovvero l’art. 5- sexies , comma 12- bis , della legge n. 89/2001, dispone che “ I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza ”;
- pertanto, al fine di non incorrere nella decadenza di cui sopra, il ricorrente ha provveduto a rinnovare la dichiarazione attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dell’amministrazione, senza che da ciò, però, possano derivare conseguenze ulteriori e, in particolare, possa discendere una sospensione della procedura esecutiva normativamente non prevista;
- infatti, sempre il comma 12- bis dell’articolo citato riconnette la sospensione sino al 21 gennaio 2027 solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della novella legislativa in questione (apportata con l’art. 1, comma 817, lett. m ) della legge n. 207/2024), e non certo a quelli, come il presente, definiti prima del 31 dicembre 2024;
- quanto, poi, al paventato timore di “ doppi pagamenti ” – per evitare il quale il Commissario delegato ha ritenuto di dover interrompere la propria attività – anch’essa non può costituire ragione sufficiente per non prestare esecuzione ad una sentenza avente autorità di cosa giudicata, potendo il Commissario evitare tale evenienza informandosi tempestivamente dello stato dei pagamenti da parte della struttura amministrativa ordinariamente competente;
- la conclusione appena rassegnata è coerente, del resto, con le coordinate inerenti i rapporti tra ausiliario giudiziale ed amministrazione inadempiente per come delineate, tra l’altro, dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 la quale ha rammentato come “ il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto ”, altresì chiarendo che, ove l’amministrazione provveda per prima ad ottemperare al giudicato, gli atti adottati dal Commissario ad acta “ sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse ” e quindi, anche al fine di scongiurare i profili di responsabilità erariale derivanti da un doppio pagamento, anche dall’amministrazione inottemperante, attraverso lo strumento del reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.;
- in definitiva, quindi, il Commissario delegato non può ritenersi sollevato dall’onere di dare tempestiva esecuzione al giudicato di cui trattasi, ed in tal senso è reso il richiesto chiarimento;
- le spese del presente incidente vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate, nella misura di cui al dispositivo, in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ex art. 114, comma 6, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente incidente, che liquida in Euro 500 oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH FR, Presidente
EP CH, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP CH | CH FR |
IL SEGRETARIO