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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1825/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1825/2024 RG
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Katia Nobiletti del Foro di Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 142, presso cui espressamente chiede di ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 170, quarto comma c.p.c., che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
(C.F. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p.
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 184/23 emessa dal Giudice di Pace di , depositata in CP_1
cancelleria il 13/05/2024.
In particolare, il giudizio di primo grado veniva introdotto dalla medesima nei confronti del CP_1
per proporre opposizione avverso verbale di contestazione per infrazione al C.d.S. n. Z67261 del
[...]
05.09.2022, elevato dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta, condividendo il motivo di merito per il quale la sanzione era illegittima, ma compensava le spese di lite, poiché “Un'agevole comunicazione (i recapiti dell'organo di Polizia sono ricavabili senza sforzo alcuno dal sito istituzionale del CP_1
), anche posticipata rispetto alla data del fatto, avrebbe verosimilmente consentito di definire la vicenda senza gravare il
[...]
contenzioso giurisdizionale, ed in ciò consiste la grave ed eccezionale ragione (Corte Cost. n. 77/2018) che giustifica la pronuncia compensativa in punto di spese”.
L'appellante, dunque, ha impugnato esclusivamente tale capo della sentenza, ritenendolo contrastante con gli artt. 91 e 92 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
162/2014, 118 c. 2° disp. att., 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 111 Cost., o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto relativo alle spese di causa.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per l'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127ter
c.p.c. all'udienza del 23/09/2025.
* * * * *
L'appello è fondato.
È di tutta evidenza che il Giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese di lite, pur a fronte dell'integrale accoglimento della domanda formulata dall'odierna appellante in primo grado, non abbia fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
pagina 2 di 5 La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il Giudice deve esplicitamente o implicitamente motivare la decisione di compensazione delle spese di lite, laddove una delle parti risulti totalmente vittoriosa (ex multis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012; Sez. U, Sentenza n. 20599 del 30/07/2008).
Giova poi rammentare che in forza dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre
2014 n. 162, che ha convertito il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, - ratione temporis applicabile al caso di specie - le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ne consegue che, essendo pacifico che nel giudizio di primo grado non si era configurata una soccombenza reciproca, il Giudice di prime cure, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, avrebbe dovuto valutare la ricorrenza nel caso in esame dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non si disconosce su tale norma è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, come detto, la compensazione è stata disposta sulla base della considerazione per cui sarebbe stato possibile pervenire alla risoluzione della controversia mediante contatti “stragiudiziali” con il
Comando della Polizia Municipale di . CP_1
Ebbene, non si ritiene di condividere tale argomentazione, o quantomeno non si ritiene che la medesima sia ragione di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese. Invero, non è imposta da alcuna normativa la necessità di provvedere a un'interlocuzione informale con l'organo accertatore, né se ne comprende esattamente la portata: si tratterebbe di un mero stimolo informale all'utilizzo del potere di revoca in autotutela o della formulazione di un'apposita e formale istanza in autotutela, come sembrerebbe logico? Dalla motivazione, in effetti, non è dato capirlo. In ogni caso, l'agire pagina 3 di 5 preliminarmente in via “amministrativa” non è condizione per ottenere il rimborso delle spese processuali, laddove si scelga legittimamente di utilizzare il rimedio giurisdizionale.
Peraltro, anche dopo l'istaurazione del giudizio non si rileva che l'organo accertatore abbia provveduto alla revoca in autotutela del provvedimento emesso, avendo la ricorrente dovuto attendere l'esito del giudizio di primo grado;
pertanto, non si ritiene neppure da un punto di vista sostanziale che il mero rivolgersi informalmente all'organo accertatore avrebbe risolto la controversia.
Ancora, le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” indicate dalla Consulta devono trattarsi di fattori aventi carattere oggettivo, vale a dire non ascrivibili alla condotta processuale delle parti o alla loro condizione personale e pur sempre riconducibili alla ratio sottesa alle fattispecie indicate dal Legislatore del
2014. Tra le più evidenti, secondo le esemplificazioni articolate dalla Corte Costituzionale, si possono menzionare “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”; e ancora “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”. Tale lettura appare essere stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, ha chiarito che tali
“altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cassazione civile sez. III, 08/03/2024,
n.6424).
Alcuna di queste ipotesi viene in rilievo nel caso in esame.
Per tali ragioni, si ritiene erronea la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado e opportuna la riforma della sentenza di prime cure sul punto;
le spese saranno liquidate ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite effettivamente svolte (studio,
pagina 4 di 5 introduttiva e decisionale), della semplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Giudice e della mancata costituzione del resistente.
Parimenti a carico dell'appellata dovranno porsi le spese del presente grado di giudizio, stante l'integrale accoglimento dell'impugnazione proposta;
le spese saranno liquidate ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), della semplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento le spese di lite, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € Controparte_1
139,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Condanna la parte appellata a rimborsare alla appellante le spese di lite del presente grado, che liquida €
91,50 per spese vive ed € 232,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge.
Spoleto, 24/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 5 di 5
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1825/2024 RG
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Katia Nobiletti del Foro di Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 142, presso cui espressamente chiede di ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 170, quarto comma c.p.c., che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
(C.F. , contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p.
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 184/23 emessa dal Giudice di Pace di , depositata in CP_1
cancelleria il 13/05/2024.
In particolare, il giudizio di primo grado veniva introdotto dalla medesima nei confronti del CP_1
per proporre opposizione avverso verbale di contestazione per infrazione al C.d.S. n. Z67261 del
[...]
05.09.2022, elevato dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta, condividendo il motivo di merito per il quale la sanzione era illegittima, ma compensava le spese di lite, poiché “Un'agevole comunicazione (i recapiti dell'organo di Polizia sono ricavabili senza sforzo alcuno dal sito istituzionale del CP_1
), anche posticipata rispetto alla data del fatto, avrebbe verosimilmente consentito di definire la vicenda senza gravare il
[...]
contenzioso giurisdizionale, ed in ciò consiste la grave ed eccezionale ragione (Corte Cost. n. 77/2018) che giustifica la pronuncia compensativa in punto di spese”.
L'appellante, dunque, ha impugnato esclusivamente tale capo della sentenza, ritenendolo contrastante con gli artt. 91 e 92 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.
162/2014, 118 c. 2° disp. att., 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 111 Cost., o comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto relativo alle spese di causa.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per l'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127ter
c.p.c. all'udienza del 23/09/2025.
* * * * *
L'appello è fondato.
È di tutta evidenza che il Giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese di lite, pur a fronte dell'integrale accoglimento della domanda formulata dall'odierna appellante in primo grado, non abbia fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
pagina 2 di 5 La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il Giudice deve esplicitamente o implicitamente motivare la decisione di compensazione delle spese di lite, laddove una delle parti risulti totalmente vittoriosa (ex multis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012; Sez. U, Sentenza n. 20599 del 30/07/2008).
Giova poi rammentare che in forza dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre
2014 n. 162, che ha convertito il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, - ratione temporis applicabile al caso di specie - le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ne consegue che, essendo pacifico che nel giudizio di primo grado non si era configurata una soccombenza reciproca, il Giudice di prime cure, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, avrebbe dovuto valutare la ricorrenza nel caso in esame dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non si disconosce su tale norma è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, come detto, la compensazione è stata disposta sulla base della considerazione per cui sarebbe stato possibile pervenire alla risoluzione della controversia mediante contatti “stragiudiziali” con il
Comando della Polizia Municipale di . CP_1
Ebbene, non si ritiene di condividere tale argomentazione, o quantomeno non si ritiene che la medesima sia ragione di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese. Invero, non è imposta da alcuna normativa la necessità di provvedere a un'interlocuzione informale con l'organo accertatore, né se ne comprende esattamente la portata: si tratterebbe di un mero stimolo informale all'utilizzo del potere di revoca in autotutela o della formulazione di un'apposita e formale istanza in autotutela, come sembrerebbe logico? Dalla motivazione, in effetti, non è dato capirlo. In ogni caso, l'agire pagina 3 di 5 preliminarmente in via “amministrativa” non è condizione per ottenere il rimborso delle spese processuali, laddove si scelga legittimamente di utilizzare il rimedio giurisdizionale.
Peraltro, anche dopo l'istaurazione del giudizio non si rileva che l'organo accertatore abbia provveduto alla revoca in autotutela del provvedimento emesso, avendo la ricorrente dovuto attendere l'esito del giudizio di primo grado;
pertanto, non si ritiene neppure da un punto di vista sostanziale che il mero rivolgersi informalmente all'organo accertatore avrebbe risolto la controversia.
Ancora, le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” indicate dalla Consulta devono trattarsi di fattori aventi carattere oggettivo, vale a dire non ascrivibili alla condotta processuale delle parti o alla loro condizione personale e pur sempre riconducibili alla ratio sottesa alle fattispecie indicate dal Legislatore del
2014. Tra le più evidenti, secondo le esemplificazioni articolate dalla Corte Costituzionale, si possono menzionare “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”; e ancora “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”. Tale lettura appare essere stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77, ha chiarito che tali
“altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cassazione civile sez. III, 08/03/2024,
n.6424).
Alcuna di queste ipotesi viene in rilievo nel caso in esame.
Per tali ragioni, si ritiene erronea la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado e opportuna la riforma della sentenza di prime cure sul punto;
le spese saranno liquidate ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite effettivamente svolte (studio,
pagina 4 di 5 introduttiva e decisionale), della semplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Giudice e della mancata costituzione del resistente.
Parimenti a carico dell'appellata dovranno porsi le spese del presente grado di giudizio, stante l'integrale accoglimento dell'impugnazione proposta;
le spese saranno liquidate ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della durata del giudizio, delle fasi di lite effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), della semplicità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento le spese di lite, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € Controparte_1
139,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Condanna la parte appellata a rimborsare alla appellante le spese di lite del presente grado, che liquida €
91,50 per spese vive ed € 232,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge.
Spoleto, 24/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
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