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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 688/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. FANARA FABIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Controparte_1
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento
[...]
e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato, nello specifico per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. A sostegno della superiore domanda parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
1 Ciò detto, la pretesa attorea merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo correttamente CP_1 richiesto nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di
• della somma di € 2.000,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Fanara Fabio, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 688/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. FANARA FABIO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025
Motivazione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Controparte_1
venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento
[...]
e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato, nello specifico per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. A sostegno della superiore domanda parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
1 Ciò detto, la pretesa attorea merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo correttamente CP_1 richiesto nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di
• della somma di € 2.000,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Fanara Fabio, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.049,00 di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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