TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
3N. R.G. 5939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5939/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA che lo rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 31 CP_1 C.F._2
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. AZZOLINA STEFANO che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
La ricorrente insiste nelle istanze di cui al ricorso, affido esclusivo rafforzato e contributo di euro 700 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, considerati i tempi di permanenza esclusivi presso la madre e l'aumento delle esigenze dei figli. Con vittoria di spese del procedimento. per CP_1
Il resistente si dichiara disponibile a versare euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.Chiede l'affido condiviso stabilendo che i genitori concordino via mail ( ) le decisioni, vista la mancanza di qualsiasi comunicazione diretta tra Email_1 di loro. Spese rifuse pagina 1 di 7 Motivi della decisione
I. AFFIDAMENTO DEI FIGLI Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, le parti nel 2017 le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, confluito nel provvedimento del Tribunale di Monza del 9/11/2017 che ha così disposto, regolamentando i rapporti relativi ai figli nati dalla relazione more uxorio tra le parti:
- Affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione dei medesimi presso la madre.
- Facoltà di frequentazione del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina oltre ad un giorno alla settimana da concordare con la madre;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
per metà del periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua e del giorno di Natale;
- Contatti del minore con eventuali nuovi partners dei genitori con modalità da concordarsi con la psicologa che segue il minore.
- Contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 500,00 mensili per dodici mensilità, in ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT-costo vita a partire da luglio 2018.
- 50% delle spese straordinarie per i figli, in esse compresa la mensa, a carico del padre con costo delle terapie psicologiche e psicomotorie per a totale carico della madre. Per_1
La ricorrente chiede, a modifica delle predette condizioni, l'affido esclusivo dei figli minori
(Milano, 27/4/2010) e (Milano, 1/4/2012) e un aumento da 500 ad euro 700 Per_1 Per_2 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli.
pagina 2 di 7 Allega che il padre si è progressivamente allontanato dai figli disinteressandosi della loro vita scolastica e dei loro problemi medici ( è affetto da DSA e da postumi di atresia Per_1 esofagea e necessita di cure specifiche e di esercizio fisico costante).
Il padre è arrivato a negare l'autorizzazione per il supporto psicologico ai bambini tanto da costringere la signora ad inoltrare la richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare, Pt_1 che -in data 7/11/2023- ha sentito liberamente le parti tentando la conciliazione e ottenendo che il padre desse l'autorizzazione alle terapie psicologiche peraltro acconsentite solo limitatamente a purchè a carico totale della madre. Il padre ritiene che l'altro figlio Per_1 non ne abbia necessità.
Il procedimento di negoziazione assistita si è concluso con verbale negativo non avendo le parti raggiunto alcun accordo.
Da oltre due anni il signor rifiuta ogni contatto con i figli, respingendo persino i CP_1 messaggi whatsapp di e ha bloccato ogni possibilità di comunicazione della signora Per_1 che, invano, ha inviato messaggi per informarlo delle necessità dei figli, dei loro Pt_1 percorsi scolastici e delle problematiche mediche. Il padre non si è presentato ad alcuna visita medica di , a cui ha presenziato solo la Per_1 mamma, omettendo la propria presenza anche a scuola alle riunioni stabilite per i genitori.
Il signor , affetto da condilomi, ha ammesso di aver potuto contagiare il figlio ma CP_1 non ha fornito alcuna spiegazione circa le cure alle quali si è sottoposto.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, allegando che la madre avrebbe ostacolato il rapporto padre-figli, per cui lui si è progressivamente allontanato per evitare di coinvolgere i figli nella conflittualità tra di loro.
All'udienza del 12.3.2025 le parti hanno dichiarato:
“Chiedo l'affido esclusivo, in quanto il padre non ha dato il consenso Parte_1 neppure all'iscrizione allo sportello psicologico della scuola, che l'ha contattato direttamente. L'ha contattato anche per una gita scolastica e lui non ha dato il consenso. Ritiene che i figli non debbano fare sport, sebbene vi sia una prescrizione medica sul punto. E' vero che l'anno scorso , ad un certo punto, non voleva continuare a rimanere Per_1 nella stessa scuola di calcio, perché non si trovava bene, da settembre la squadra è stata rinnovata ed è contento di giocare a calcio. In precedenza il padre lo accompagnava agli allenamenti e alle partite, ad un certo punto ha detto che lui non era un fattorino e non li avrebbe più accompagnati alle varie attività sportive e alle partite, anche se io mi ero resa disponibile ad accompagnarli agli allenamenti e alle partite nei giorni di competenza del padre.”
: CP_1
“Non sto vedendo i figli da due anni e mezzo. Ho preferito defilarmi, per evitare che vengano coinvolti nel rapporto conflittuale che c'è con la madre. In questo momento non me la sento emotivamente di affrontare un percorso con psicologi per il riavvicinamento ai miei figli, se vogliono possono venire da me anche domani. Non ho dato il consenso allo sportello psicologico perché mi è stato mandato dalla scuola un modulo generico, senza
pagina 3 di 7 specificazione dei costi. mi ha detto che non voleva più fare calcio, non ho pagato la Per_1 palestra perché non concordata”.
Nel caso in esame non appare praticabile l'affido condiviso, in considerazione del fatto che il padre non vede i figli da due anni e mezzo e non si sente pronto emotivamente in questo momento per un percorso graduale di riavvicinamento, che appare necessario per preparare i figli in tale senso. Non è concretamente ipotizzabile che, dopo più di due anni che non si vedono e non si sentono e il padre ha bloccato il figlio sul telefono, possano andare Per_1 spontaneamente e serenamente a casa sua, dove lui vive con la moglie, come se nulla fosse cambiato tra di loro. La mancanza di qualsiasi forma di frequentazione e dialogo tra padre e figli impedisce al padre di rendersi conto delle loro esigenze, per cui appare maggiormente rispondente all'interesse dei minori disporre l'affidamento esclusivo alla madre. Va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relativa alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio al fine di evitare che la difficoltà di comunicazione tra i genitori e l'atteggiamento del padre, che rende problematico concordare anche le decisioni di maggior interesse dei figli, come è stato per il percorso psicologico, l'attività sportiva, lo sportello psicologico, ai quali si è sempre opposto, costringendo la a ricorrere al G.T. Pt_1
(cfr. doc. 2B della ricorrente) e nonostante ad entrambi i figli sia stato consigliato dal medico in data 14.5.2024 di praticare attività sportiva per i loro problemi di sovrappeso
(doc. 9 e 10 della ricorrente),
II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente chiede un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione del fatto che, nel 2017, il contributo è stato concordato in euro 500 mensili prevedendo dei tempi di permanenza dei figli presso il padre che, da oltre due anni, non li tiene più, per cui la gestione e l'accudimento dei figli gravano interamente sulla madre. Inoltre, sono aumentate le esigenze dei figli.
Ha documentalmente provato di aver dovuto richiedere a mezzo precetto la rivalutazione istat, il pagamento delle somme a carico del padre per i libri scolastici, spese mediche e scolastiche..
Il resistente ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari: nel 2022 euro 1.893 nel 2023 euro 2.085 E' titolare del diritto di proprietà sui seguenti immobili:
- quota del 50% dell'immobile ove vive in Villasanta (MI) Via Galilei 12 con autorimessa pertinenziale (doc. 3). L'altro 50% è intestato alla moglie , Parte_2 pagina 4 di 7 sposata nel 2023. L'immobile è stato acquistato nel 2022 ed è gravato da mutuo con rata di
€ 1.000,00/mese sino al 2047 ( docc. 2 e 4).
-diritto di proprietà in quota 1/6 (per successione ereditaria) di appartamento sito in Milano,
V. Appennini 129.
Il mutuo e gli altri oneri abitativi devono essere computati al 50%, in quanto da suddividersi con la moglie.
Il contributo a suo carico che le parti hanno concordato nel 2017 per il mantenimento dei figli ad oggi rivalutato è di euro 599,50 mensili.
In considerazione del fatto che il padre non tiene mai i figli, le cui esigenze sono anche aumentate rispetto al 2017, appare equo stabilire un contributo ordinario a suo carico di euro
700 mensili (euro 350 per figlio) con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto tale data sussistevano già i presupposti per l'aumento oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, riportato nel dispositivo.
III. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente, soccombente, in ragione di ½, dichiarando compensate le restanti spese per la natura necessaria del giudizio.
Sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto Tribunale di Monza in data 9.11.2017:
I. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relativa alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio; II. Pone a carico di l'importo di euro 700 (350 per ogni figlio) , da CP_1 versarsi con decorrenza dal mese di settembre 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre
2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 5 di 7 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 6 di 7 III. Condanna a rimborsare a la metà delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che liquida nella misura già ridotta di euro 1.400 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa, dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5939/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA che lo rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA N. BIXIO 31 CP_1 C.F._2
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. AZZOLINA STEFANO che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
La ricorrente insiste nelle istanze di cui al ricorso, affido esclusivo rafforzato e contributo di euro 700 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, considerati i tempi di permanenza esclusivi presso la madre e l'aumento delle esigenze dei figli. Con vittoria di spese del procedimento. per CP_1
Il resistente si dichiara disponibile a versare euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.Chiede l'affido condiviso stabilendo che i genitori concordino via mail ( ) le decisioni, vista la mancanza di qualsiasi comunicazione diretta tra Email_1 di loro. Spese rifuse pagina 1 di 7 Motivi della decisione
I. AFFIDAMENTO DEI FIGLI Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, le parti nel 2017 le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli, confluito nel provvedimento del Tribunale di Monza del 9/11/2017 che ha così disposto, regolamentando i rapporti relativi ai figli nati dalla relazione more uxorio tra le parti:
- Affidamento dei figli ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione dei medesimi presso la madre.
- Facoltà di frequentazione del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina oltre ad un giorno alla settimana da concordare con la madre;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
per metà del periodo di vacanze scolastiche natalizie e pasquali comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua e del giorno di Natale;
- Contatti del minore con eventuali nuovi partners dei genitori con modalità da concordarsi con la psicologa che segue il minore.
- Contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 500,00 mensili per dodici mensilità, in ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT-costo vita a partire da luglio 2018.
- 50% delle spese straordinarie per i figli, in esse compresa la mensa, a carico del padre con costo delle terapie psicologiche e psicomotorie per a totale carico della madre. Per_1
La ricorrente chiede, a modifica delle predette condizioni, l'affido esclusivo dei figli minori
(Milano, 27/4/2010) e (Milano, 1/4/2012) e un aumento da 500 ad euro 700 Per_1 Per_2 mensili del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli.
pagina 2 di 7 Allega che il padre si è progressivamente allontanato dai figli disinteressandosi della loro vita scolastica e dei loro problemi medici ( è affetto da DSA e da postumi di atresia Per_1 esofagea e necessita di cure specifiche e di esercizio fisico costante).
Il padre è arrivato a negare l'autorizzazione per il supporto psicologico ai bambini tanto da costringere la signora ad inoltrare la richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare, Pt_1 che -in data 7/11/2023- ha sentito liberamente le parti tentando la conciliazione e ottenendo che il padre desse l'autorizzazione alle terapie psicologiche peraltro acconsentite solo limitatamente a purchè a carico totale della madre. Il padre ritiene che l'altro figlio Per_1 non ne abbia necessità.
Il procedimento di negoziazione assistita si è concluso con verbale negativo non avendo le parti raggiunto alcun accordo.
Da oltre due anni il signor rifiuta ogni contatto con i figli, respingendo persino i CP_1 messaggi whatsapp di e ha bloccato ogni possibilità di comunicazione della signora Per_1 che, invano, ha inviato messaggi per informarlo delle necessità dei figli, dei loro Pt_1 percorsi scolastici e delle problematiche mediche. Il padre non si è presentato ad alcuna visita medica di , a cui ha presenziato solo la Per_1 mamma, omettendo la propria presenza anche a scuola alle riunioni stabilite per i genitori.
Il signor , affetto da condilomi, ha ammesso di aver potuto contagiare il figlio ma CP_1 non ha fornito alcuna spiegazione circa le cure alle quali si è sottoposto.
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, allegando che la madre avrebbe ostacolato il rapporto padre-figli, per cui lui si è progressivamente allontanato per evitare di coinvolgere i figli nella conflittualità tra di loro.
All'udienza del 12.3.2025 le parti hanno dichiarato:
“Chiedo l'affido esclusivo, in quanto il padre non ha dato il consenso Parte_1 neppure all'iscrizione allo sportello psicologico della scuola, che l'ha contattato direttamente. L'ha contattato anche per una gita scolastica e lui non ha dato il consenso. Ritiene che i figli non debbano fare sport, sebbene vi sia una prescrizione medica sul punto. E' vero che l'anno scorso , ad un certo punto, non voleva continuare a rimanere Per_1 nella stessa scuola di calcio, perché non si trovava bene, da settembre la squadra è stata rinnovata ed è contento di giocare a calcio. In precedenza il padre lo accompagnava agli allenamenti e alle partite, ad un certo punto ha detto che lui non era un fattorino e non li avrebbe più accompagnati alle varie attività sportive e alle partite, anche se io mi ero resa disponibile ad accompagnarli agli allenamenti e alle partite nei giorni di competenza del padre.”
: CP_1
“Non sto vedendo i figli da due anni e mezzo. Ho preferito defilarmi, per evitare che vengano coinvolti nel rapporto conflittuale che c'è con la madre. In questo momento non me la sento emotivamente di affrontare un percorso con psicologi per il riavvicinamento ai miei figli, se vogliono possono venire da me anche domani. Non ho dato il consenso allo sportello psicologico perché mi è stato mandato dalla scuola un modulo generico, senza
pagina 3 di 7 specificazione dei costi. mi ha detto che non voleva più fare calcio, non ho pagato la Per_1 palestra perché non concordata”.
Nel caso in esame non appare praticabile l'affido condiviso, in considerazione del fatto che il padre non vede i figli da due anni e mezzo e non si sente pronto emotivamente in questo momento per un percorso graduale di riavvicinamento, che appare necessario per preparare i figli in tale senso. Non è concretamente ipotizzabile che, dopo più di due anni che non si vedono e non si sentono e il padre ha bloccato il figlio sul telefono, possano andare Per_1 spontaneamente e serenamente a casa sua, dove lui vive con la moglie, come se nulla fosse cambiato tra di loro. La mancanza di qualsiasi forma di frequentazione e dialogo tra padre e figli impedisce al padre di rendersi conto delle loro esigenze, per cui appare maggiormente rispondente all'interesse dei minori disporre l'affidamento esclusivo alla madre. Va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relativa alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio al fine di evitare che la difficoltà di comunicazione tra i genitori e l'atteggiamento del padre, che rende problematico concordare anche le decisioni di maggior interesse dei figli, come è stato per il percorso psicologico, l'attività sportiva, lo sportello psicologico, ai quali si è sempre opposto, costringendo la a ricorrere al G.T. Pt_1
(cfr. doc. 2B della ricorrente) e nonostante ad entrambi i figli sia stato consigliato dal medico in data 14.5.2024 di praticare attività sportiva per i loro problemi di sovrappeso
(doc. 9 e 10 della ricorrente),
II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente chiede un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione del fatto che, nel 2017, il contributo è stato concordato in euro 500 mensili prevedendo dei tempi di permanenza dei figli presso il padre che, da oltre due anni, non li tiene più, per cui la gestione e l'accudimento dei figli gravano interamente sulla madre. Inoltre, sono aumentate le esigenze dei figli.
Ha documentalmente provato di aver dovuto richiedere a mezzo precetto la rivalutazione istat, il pagamento delle somme a carico del padre per i libri scolastici, spese mediche e scolastiche..
Il resistente ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari: nel 2022 euro 1.893 nel 2023 euro 2.085 E' titolare del diritto di proprietà sui seguenti immobili:
- quota del 50% dell'immobile ove vive in Villasanta (MI) Via Galilei 12 con autorimessa pertinenziale (doc. 3). L'altro 50% è intestato alla moglie , Parte_2 pagina 4 di 7 sposata nel 2023. L'immobile è stato acquistato nel 2022 ed è gravato da mutuo con rata di
€ 1.000,00/mese sino al 2047 ( docc. 2 e 4).
-diritto di proprietà in quota 1/6 (per successione ereditaria) di appartamento sito in Milano,
V. Appennini 129.
Il mutuo e gli altri oneri abitativi devono essere computati al 50%, in quanto da suddividersi con la moglie.
Il contributo a suo carico che le parti hanno concordato nel 2017 per il mantenimento dei figli ad oggi rivalutato è di euro 599,50 mensili.
In considerazione del fatto che il padre non tiene mai i figli, le cui esigenze sono anche aumentate rispetto al 2017, appare equo stabilire un contributo ordinario a suo carico di euro
700 mensili (euro 350 per figlio) con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto tale data sussistevano già i presupposti per l'aumento oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, riportato nel dispositivo.
III. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente, soccombente, in ragione di ½, dichiarando compensate le restanti spese per la natura necessaria del giudizio.
Sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto Tribunale di Monza in data 9.11.2017:
I. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relativa alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori, richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi anche per l'espatrio; II. Pone a carico di l'importo di euro 700 (350 per ogni figlio) , da CP_1 versarsi con decorrenza dal mese di settembre 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre
2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal pagina 5 di 7 Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza pagina 6 di 7 III. Condanna a rimborsare a la metà delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che liquida nella misura già ridotta di euro 1.400 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa, dichiarando compensate le residue spese tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7