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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli Affari n.
12, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(C.F. ) nato a [...]. Neamt (Romania) il 13.12.1989, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Matteo Cogliati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Merate (LC), Via Mameli n. 6, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta , le parti entro il termine stabilito del
17/12/2024 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la ORa continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale sita in Carnate (MB) Via Parte_1
Libertà n. 15, che resterà a quest'ultima assegnata;
3. i figli minori resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni dei figli, delle capacità e delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni personali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
Il padre potrà far visita e/o tenere con sé e ogniqualvolta lo vorrà, Persona_1 Persona_2 compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo con la madre.
È in ogni caso garantito al padre di poter far visita e/o tenere con sé i figli almeno: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4. sin da ora, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI:
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali di seguito meglio specificate:
1. il OR , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla ORa CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 250,00=
[...]
(Euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del presente ricorso congiunto e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
e , da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
[...] Persona_2
2. l'Assegno Unico sarà erogato dall'INPS nella misura del 100% in favore del OR;
CP_1 quest'ultimo provvederà a corrispondere integralmente alla ORa la somma percepita Parte_1
e ciò a mezzo bonifico bancario, da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
3. il OR contribuirà, altresì, entro i medesimi termini di cui ai punti precedenti, nella CP_1 misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per e di cui Persona_1 Persona_2 al Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Tribunale di Monza del
07.05.2018, che qui si intende integralmente richiamato (cfr. doc. 16);
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. il OR si impegna a trasferire alla ORa , che accetta, la propria quota CP_1 Parte_1 di piena proprietà dell'immobile sito in Carnate (MB) Via Libertà n. 15 così individuato catastalmente: Comune di CARNATE (B798) (MI) Foglio 6 Particella 11 Subalterno 30, Rendita:
Euro 438,99, Categoria A/3a), Classe 5, Consistenza 5,0 vani e ciò per il prezzo complessivo di €
10.000,00 (Euro diecimila/00), importo che la ORa verserà in favore del OR Parte_1 CP_1
a mezzo assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di
[...] compravendita immobiliare, da stipularsi entro e non oltre il 30.06.2025, avanti a Notaio che sarà individuato dalla ORa;
Parte_1
6. la quota di proprietà del OR della predetta unità immobiliare, acquistata dai coniugi CP_1 con atto di compravendita Rep. 60784, Racc. 11305, Notaio Avv. Anita Varsallona, registrato a
Milano 4 il 30.06.2017 al n. 36496 Serie 1T, verrà trasferita alla ORa nello stato di Parte_1 fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto del predetto immobile (contratto di mutuo di credito fondiario Rep. 60785 Racc.
11306 Notaio Avv. Anita Varsallona , Registrato a Milano 4 il 30.06.2017 al n. 36502 Serie 1T prodotto sub doc. 10);
7. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la ORa continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico in via esclusiva della corresponsione della rata mensile di mutuo cointestato tra i coniugi e ciò sino all'estinzione dello stesso, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo nei confronti del OR;
CP_1
8. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la ORa continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico in via esclusiva della corresponsione delle spese condominiali, nonché delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'immobile adibito a casa coniugale e del pagamento di tutte le utenze domestiche, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo nei confronti del OR;
CP_1
9. Il OR dichiara di aver già prelevato dall'immobile adibito a casa coniugale tutti i CP_1 propri effetti personali, mentre restano assegnati alla ORa tutti i beni mobili e gli Parte_1 arredi in esso contenuti, di proprietà esclusiva della ORa;
Parte_1
10. Il OR dichiara di aver già reperito una nuova soluzione abitativa e provvederà agli CP_1 adempimenti necessari per la variazione del proprio indirizzo di residenza e del proprio domicilio fiscale entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
11. i coniugi dichiarano di aver così definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione derivante dal vincolo coniugale;
1 2 . Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il trasferimento di cui ai precedenti punti 5) e 6), intendono avvalersi dell'esenzione da ogni imposta di bollo, tassa e/o tributo;
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 22/07/2024 a Vladaia Parte_1 CP_1
(Romania) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carnate (MB) al n. 21 parte II serie
C;
- Dall'unione sono nati (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_3
09/07/2020);
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 30/10/2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Vladaia (Romania) in data 22/07/2024 (Atto n. 21, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Merate (LC)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carnate (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/11/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli Affari n.
12, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(C.F. ) nato a [...]. Neamt (Romania) il 13.12.1989, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Matteo Cogliati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Merate (LC), Via Mameli n. 6, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta , le parti entro il termine stabilito del
17/12/2024 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la ORa continuerà ad abitare nell'abitazione coniugale sita in Carnate (MB) Via Parte_1
Libertà n. 15, che resterà a quest'ultima assegnata;
3. i figli minori resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni dei figli, delle capacità e delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni personali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
Il padre potrà far visita e/o tenere con sé e ogniqualvolta lo vorrà, Persona_1 Persona_2 compatibilmente con le esigenze dei minori e previo accordo con la madre.
È in ogni caso garantito al padre di poter far visita e/o tenere con sé i figli almeno: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4. sin da ora, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI:
I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali di seguito meglio specificate:
1. il OR , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla ORa CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 250,00=
[...]
(Euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del presente ricorso congiunto e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
e , da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
[...] Persona_2
2. l'Assegno Unico sarà erogato dall'INPS nella misura del 100% in favore del OR;
CP_1 quest'ultimo provvederà a corrispondere integralmente alla ORa la somma percepita Parte_1
e ciò a mezzo bonifico bancario, da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
3. il OR contribuirà, altresì, entro i medesimi termini di cui ai punti precedenti, nella CP_1 misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per e di cui Persona_1 Persona_2 al Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Tribunale di Monza del
07.05.2018, che qui si intende integralmente richiamato (cfr. doc. 16);
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. il OR si impegna a trasferire alla ORa , che accetta, la propria quota CP_1 Parte_1 di piena proprietà dell'immobile sito in Carnate (MB) Via Libertà n. 15 così individuato catastalmente: Comune di CARNATE (B798) (MI) Foglio 6 Particella 11 Subalterno 30, Rendita:
Euro 438,99, Categoria A/3a), Classe 5, Consistenza 5,0 vani e ciò per il prezzo complessivo di €
10.000,00 (Euro diecimila/00), importo che la ORa verserà in favore del OR Parte_1 CP_1
a mezzo assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di
[...] compravendita immobiliare, da stipularsi entro e non oltre il 30.06.2025, avanti a Notaio che sarà individuato dalla ORa;
Parte_1
6. la quota di proprietà del OR della predetta unità immobiliare, acquistata dai coniugi CP_1 con atto di compravendita Rep. 60784, Racc. 11305, Notaio Avv. Anita Varsallona, registrato a
Milano 4 il 30.06.2017 al n. 36496 Serie 1T, verrà trasferita alla ORa nello stato di Parte_1 fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto del predetto immobile (contratto di mutuo di credito fondiario Rep. 60785 Racc.
11306 Notaio Avv. Anita Varsallona , Registrato a Milano 4 il 30.06.2017 al n. 36502 Serie 1T prodotto sub doc. 10);
7. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la ORa continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico in via esclusiva della corresponsione della rata mensile di mutuo cointestato tra i coniugi e ciò sino all'estinzione dello stesso, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo nei confronti del OR;
CP_1
8. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la ORa continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico in via esclusiva della corresponsione delle spese condominiali, nonché delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'immobile adibito a casa coniugale e del pagamento di tutte le utenze domestiche, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa a tale titolo nei confronti del OR;
CP_1
9. Il OR dichiara di aver già prelevato dall'immobile adibito a casa coniugale tutti i CP_1 propri effetti personali, mentre restano assegnati alla ORa tutti i beni mobili e gli Parte_1 arredi in esso contenuti, di proprietà esclusiva della ORa;
Parte_1
10. Il OR dichiara di aver già reperito una nuova soluzione abitativa e provvederà agli CP_1 adempimenti necessari per la variazione del proprio indirizzo di residenza e del proprio domicilio fiscale entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
11. i coniugi dichiarano di aver così definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione derivante dal vincolo coniugale;
1 2 . Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per il trasferimento di cui ai precedenti punti 5) e 6), intendono avvalersi dell'esenzione da ogni imposta di bollo, tassa e/o tributo;
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 22/07/2024 a Vladaia Parte_1 CP_1
(Romania) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Carnate (MB) al n. 21 parte II serie
C;
- Dall'unione sono nati (nato il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_3
09/07/2020);
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato in data 30/10/2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Vladaia (Romania) in data 22/07/2024 (Atto n. 21, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Merate (LC)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carnate (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato