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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2025REG.PROV.COLL.
N. 07519/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7519 del 2023, proposto da LL EI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cineca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO CA, OV Caporaso, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5861/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito per la parte appellante l'Avv. Michele Bonetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego ad essere ammessa ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2020/2021 tenuti presso l’Università di Messina.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
- col punteggio da lei conseguito avrebbe ottenuto l’ammissione sia nella prima scelta che in tutte le sedi d’Italia opzionate, in particolare a Messina dove lo scorrimento è giunto alla posizione n.39621 col punteggio di 20, ben 15,30 punti meno del suo;
- la mancata ammissione, dunque, non è legata al punteggio, ma all’illegittima esclusione dalla graduatoria, per la presunta mancata conferma di interesse;
- sono stati immatricolati soggetti con oltre 15 punti meno dell’istante e oltre 22 mila posizioni e l’ultimo ammesso nazionale è proprio ad odontoiatria Messina, prima sede della ricorrente;
- non tutti i posti sono stati coperti, come da attestazione dell’Università di Messina che conferma che 4 su 22 posti banditi non sono stati coperti;
- si sosteneva, in particolare, che, a differenza del precedente D.M. ove si normava espressamente la possibilità di offrire una giustificazione a quanto accaduto, il D.M. impugnato esclude l’esistenza di ogni ragione giustificativa;
- nel caso di specie, invece, sono documentali le ragioni che hanno causato la mancata conferma, ossia la patologia dalla quale è affetta la candidata che ha causato l’impossibilità di manifestare tempestivamente il proprio interesse all’ammissione ai corsi;
- infatti la certificazione medica da lei esibita conferma che la parte appellante è affetta, dall’età di 8 anni, da cefalea cronica recidivante ascrivibile a “ pseudotumor cerebri” per cui è stata più volte ricoverata;
- dunque, il suo mancato reinserimento in graduatoria e la conseguente non assegnazione del posto, sono, secondo il gravame, del tutto illegittimi;
- ciò nonostante, il TAR rigettava la domanda cautelare che tuttavia veniva appellata e riformata dal Consiglio di Stato che, nella pronuncia interinale, valorizzava la peculiarità della documentazione a supporto dell’istanza, nonché l’esistenza di posti vacanti dei quali la parte avrebbe potuto fruire;
- in virtù di tale provvedimento, la parte appellante si iscriveva al corso di laurea, occupando uno dei posti vacanti;
- giunto alla decisione di merito, tuttavia, il TAR, ignorando l’indicazione cautelare già resa, rigettava il ricorso ritenendo che i documenti prodotti non fossero idonei ad attestare l’esistenza di un impedimento oggettivo e assoluto all’espletamento nei termini del richiesto incombente, in quanto recanti una data successiva rispetto al termine utile entro cui il candidato deve confermare l’interesse;
- tanto premesso la parte appellante censura, nella pronuncia impugnata, oltre che il merito, anche il non aver valutato che comunque erano rimasti vacanti alcuni posti, posti che non aveva senso non fossero utilizzati, a maggior ragione a fronte di un fatto imprevedibile e documentato che aveva reso impossibile il rispetto dei termini indicati dal bando per la manifestazione di interesse.
Avverso la sentenza impugnata sono dunque dedotti i seguenti motivi di appello:
1. L’errore del T.A.R. sulla insussistenza dei giustificati motivi per non aver rassegnato in tempo la conferma di interesse alla permanenza in graduatoria.
2. Omessa pronuncia sul D.M. impugnato
3. Omessa pronuncia sul consolidamento della posizione di parte appellante.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università di Messina, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via incidentale e preliminare, va premesso che l’originaria scelta dell’amministrazione appellata di non ammettere la parte alla frequenza dei corsi universitari, per mancata conferma dell’interesse, si rivela eccessivamente severa in presenza di un caso in cui risulta documentato, ancorché in data successiva allo spirare dei termini indicati per la dichiarazione di conferma di interesse, che lo stato di salute della parte appellante era compromesso anche a quel tempo, e dunque che esso effettivamente poteva rappresentare un ostacolo all’esercizio della relativa facoltà nel termine richiesto, da valutare anche sulla base di un principio generale dell’ordinamento amministrativo, ispirato al dovere di correttezza che presidia l’azione della pubblica amministrazione e che si deve ritenere implicitamente vigente nel sistema, anche se non espressamente contemplato nelle norme regolative.
A maggior ragione ciò va affermato nel caso di specie, considerato che residuavano posti vacanti nel corso universitario alla cui frequenza la parte aspirava, di cui avrebbe potuto incontestatamente fruire.
4. Ad ogni modo, il Collegio ritiene di poter prescindere dai rilievi che precedono, reputando fondato il terzo motivo d’appello che, attenendo alla cessazione della materia del contendere, riveste portata preliminare e pregiudiziale.
Con esso, infatti, la parte appellante – dopo aver rappresentato di essere stata ammessa al corso universitario e di stare frequentando con profitto le lezioni – intende far valere la pretesa al consolidamento della sua posizione che, de facto , dimostrerebbe la sua idoneità alla ammissione, oltre l’inesistenza di qualsiasi problematica legata alla gestione didattica del corso di laurea.
In sostanza, secondo la doglianza in esame, lo svolgersi della vicenda configura un comportamento di sostanziale acquiescenza da parte dell’amministrazione, che ha consentito la partecipazione della parte al programma accademico, dal quale dovrebbe conseguire la cessazione della materia del contendere.
4.1. Il motivo, nei limiti che seguono, è fondato. Si è infatti affermato un orientamento giurisprudenziale presso questo Consiglio di Stato che, pur riconoscendo la non diretta applicabilità dell’art. 4, comma 2 bis , d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, desume, dalla proficua frequenza del corso e dal positivo superamento degli esami previsti, una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Tale orientamento si fonda sulla convinzione di potere adattare, sia pure a fini più limitati, la ratio evincibile dalla suddetta disposizione di cui all’art.4 comma 2 bis citata, che è dedicata alle procedure idoneative (Corte Costituzionale sentenza n. 108/2009) e che risiede nella necessità di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento col quale un giudice, o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l’ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione.
Benché la citata disposizione non trovi diretta applicazione, vertendosi in materia concorsuale, ritiene dunque il Collegio che la presente decisione possa ispirarsi alla medesima ragione giustificativa, e che di conseguenza che siano effettivamente ravvisabili i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Basti considerare che la parte è stata ammessa al corso di laurea, che sta proficuamente frequentando, come dimostra la documentazione esibita, e che dunque, da un punto di vista soggettivo, ha nei fatti dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso e che, anche dopo la sentenza qui impugnata, l’Università non ha adottato alcun provvedimento sfavorevole per la ricorrente e ha anzi con i propri atti e comportamenti consentito il proseguimento degli studi, come dimostrano i numerosi esami superati anche in tale ultimo periodo.
E conviene ancora considerare, su di un versante oggettivo, che non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate all’inserimento dell’odierna appellante nei corsi e nelle altre attività che l’Ateneo ha destinato ai discenti. Sicché, a distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, non può non riconoscersi che l’interesse sostanziale azionato (per effetto della positiva valutazione del suo percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), sia oramai soddisfatto. Così come non sembra ravvisabile alcun interesse di segno opposto in capo alle Amministrazioni resistenti che possa giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico, e, semmai, per il principio di buon andamento, se ne deve presumere uno esattamente contrario.
In altre parole la frequenza del corso di laurea ha realizzato l’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti, caratterizzati da un connotato di realità, non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
Inoltre, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) ed è indubbiamente conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.
Ad ulteriore supporto delle suddette conclusioni milita l’ulteriore considerazione, connessa all’intrinseca meritevolezza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dell’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)” (così, da ultimo, Cons. St. Sez. VII, n. 6382/2022).
La convergenza di queste plurime ragioni configura una cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente.
Non vi è dubbio che la proficua frequenza del corso di laurea rappresenti una sopravvenienza idonea a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice , per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela per natura provvisoria fondata sui presupposti del fumus e del periculum , rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante.
Di converso l’impugnata decisione di rigetto integra un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., configurando un pregiudizio all’interesse pubblico perseguito ed all’efficienza dell’azione amministrativa. Infatti, come osservato, una parte dell’attività didattica, con il connesso riscontro in sede di scrutinio d’esame è già stata erogata in favore della parte appellante, che può ritenersi matura in relazione al percorso fin qui seguito, all’esito delle verifiche alle quali è stata sottoposta e dunque che ella ha proficuamente avviato i suoi studi; viceversa, il sostanziale azzeramento di quest’esperienza, che rappresenterebbe l’effetto indiretto della ridetta decisione, se confermata, si porrebbe obiettivamente quale elemento di significativo contrasto con i suddetti principi, implicando un esborso inutile di energie e costi economici a carico della Pubblica amministrazione.
5. Conclusivamente, in accoglimento del terzo motivo di appello, va dichiarata la cessazione della materia del contendere individuabile nei termini sopra esplicitati.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO