Articolo 3 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
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Versione
1 novembre 2024
Art. 3.

Attivita' per la valorizzazione
delle rievocazioni storiche

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificita' delle rievocazioni storiche e delle realta' socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:
a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identita' nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;
b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea;
c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti piu' diffusi e moderni di comunicazione di massa;
d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonche' degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata «Conferenza unificata», la disciplina concernente l'accesso, le modalita' e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse;
e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione;
f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonche' il coinvolgimento delle comunita' locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;
g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonche' della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all' articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 . Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva competenza)) ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 : «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:
«627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attivita' nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo e' consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o gia' operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Entrata in vigore il 1 novembre 2024