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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4940/2021 R.G. (recante riunita la n.
5811/2021 R.G.); promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gian Vittorio Sepe del Foro di
Nola;
-parte attrice/opponente-
contro
:
P.I. ), con sede in Verona, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia Poletti del Foro di Verona;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1967/2021 emesso dal
Tribunale di Verona il 5.06.2021; risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 10.10.2024, riportandosi, quanto all'attrice/opponente a quelle dei due atti di citazione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., quanto alla convenuta a quelle delle due
1 comparse di costituzione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., conclusioni da intendersi tutte integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione depositato il 10.06.2021 e notificato il 3.06.2021, con cui l'attrice Parte_1
- ha premesso che da anni si avvale della convenuta per Controparte_1
l'approvvigionamento di materiali quali profilati ed accessori di sistema;
- ha rappresentato di avere svolto nella seconda metà del 2020 lavori per conto di presso i cantieri di Reggio Emilia, lotti 1 e 2, a tale fine Controparte_2
effettuando gli ordini nn. 25 e 28 confermati dalla fornitrice, con consegna prevista rispettivamente il 23.07.2020 ed il 29.07.2020;
- ha lamentato ritardi nella consegna del materiale ordinato e di cui alle fatture n. 2341 del 31.07.2020, n. 2657 del 31.08.2020 e n. 3080 del 30.09.2020 (arrivato, segnatamente, il 30.07.2020 ed il 15.09.2020 anziché il 20.07.2020 ed il 29.07.2020 quanto al lotto 1, il 15.09.2020 ed il 25.09.2020 anziché il 6.08.2020 quanto al lotto 2), con un aggravio dei costi da sé sostenuti anche in ragione dell'applicazione di penali da parte della committente, oltre a dolersi di un'eccedenza di prezzi e di merci sul pattuito quanto alle fatture n. 2341 del 31.07.2020 e n. 2657 del 31.08.2020;
- ha richiamato, contestandolo, l'atto di formale messa in mora inviatole dalla convenuta il 29.03.2021 per il mancato pagamento delle tre fatture citate, nel complesso ammontanti ad € 57.011,36 per sorte capitale;
- ha dedotto circa il proprio diritto, ai sensi degli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c., nonché in ragione degli artt. 1490, 1492, 1493 e 1494 c.c., al risarcimento dei danni da ritardo nella prestazione imputabile alla convenuta e da vizi della merce compravenduta,
2 quantificabili in € 2.377,18 per eccedenza prezzi pattuiti nelle fatture n. 2341/2020 e n.
2657/2020, € 9.432,71 per eccedenza materiale ordinato, oltre a quanto da sé corrisposto alla committenza a titolo di penale ed a quanto da sé sostenuto a titolo di spese aggiuntive non preventivate in ragione dei ritardi nelle consegne;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata l'11.11.2021 con cui la convenuta nel costituirsi tempestivamente, ha Controparte_1
contestato specificamente le allegazioni e le deduzioni attoree, eccependo in particolare la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. in difetto di data certa che provi il rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia;
§.III. Osservato che al giudizio così instaurato ed iscritto al n. 4948/2021 R.G., è stata riunito quello meno risalente iscritto al n. 5811/2021 R.G., avente ad oggetto l'opposizione spiegata da con atto di citazione notificato il 12.07.2021, Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1967/2021 (n. 4714/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di
Verona il 5.06.2021 in favore di per la somma capitale di € 57.011,36, Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria, sulla scorta delle fatture n. 2341 del
31.07.2020 per il residuo importo di € 26.119,45, n. 2657 del 31.08.2020 per il residuo importo di € 29.211,92, n. 3080 del 30.09.2020 per il residuo importo di € 1.582,14, n.
652 del 26.02.2021 di € 87,85, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella del Foro di Milano, stante l'illiquidità del credito azionato ed arbitrariamente autodeterminato dall'opposta, nel merito, gli stessi inadempimenti da sé imputati all'opposta a fondamento della propria preventiva pretesa risarcitoria;
§.IV. Osservato che, nell'ambito di tale più recente causa, l'opposta Controparte_1
ha provveduto a costituirsi tempestivamente, contestando puntualmente sia l'eccezione
3 preliminare alla luce dell'applicabilità degli artt. 1498, comma 3, c.c. e 1182, comma 3,
c.c., sia le eccezioni di merito per l'assenza di ritardi e vizi a sé imputabili, per di più in difetto di tempestiva denuncia di quest'ultimi;
§.V. Dato atto che, riunite le due cause e concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza emessa il 5.05.2022, depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'istruttoria si è svolta sia tramite la documentazione versata in atti, sia tramite la prova orale testimoniale (cfr. l'ordinanza emessa a verbale d'udienza del 21.03.2023 ed il verbale dell'udienza di escussione dei testimoni del 27.06.2023), dopo di che i giudizi riuniti sono stati rinviati per la precisazione delle conclusioni e sono stati trattenuti in decisione all'udienza del
10.10.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VI. Ritenuto che le domande formulate dall'attrice/opponente non siano fondate e vadano, pertanto, rigettate, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle considerazioni di cui in prosieguo;
VI.a. Preliminarmente, pur a fronte della mancata reiterazione da parte dell'opponente nei propri atti conclusivi dell'eccezione di incompetenza territoriale, si precisa che sussiste la competenza di questo Tribunale vertendosi pacificamente in materia di compravendita implicante il pagamento del prezzo al domicilio del venditore secondo il comma 3 dell'art. 1498 c.c., tanto più che il Foro scaligero risulta correttamente adito anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 1182, comma 3, c.p.c. trattandosi di obbligazione portabile con parte creditrice corrente in Verona;
VI.b. Nel merito, emerge ex actis (fatture, documenti di trasporto e contabili autenticate di cui al fascicolo monitorio, nonché conferme d'ordine allegate agli atti di citazione),
4 oltre ad essere rimasta del tutto incontestata, la circostanza consistente nell'avvenuta conclusione inter partes del contratto di compravendita, essendo le eccezioni e le pretese attoree sostanzialmente incentrate tutte sull'unico motivo del non corretto adempimento da parte della convenuta, vuoi per ritardi, vuoi per difformità (qualitativa e/o quantitativa) nella consegna della merce pattuita;
Ora, quanto ai contestati ritardi, dalla complessiva ponderazione del compendio probatorio, in particolare vagliato il costituto testimoniale in uno al dato letterale dei documenti mostrati ai testimoni escussi (si vedano, segnatamente, le date di consegna testualmente riportate nelle conferme d'ordine, ossia, quanto al lotto 1, il 6.08.2020 per la n. 15499, il 15.09.2020 per la n. 16412, il 13.08.2020 per la n. 17202, il 17.09.2020 per la n. 19940, quanto al lotto 2, il 13.08.2020 per la n. 15867, il 22.09.2020 per la n.
16427, il 13.08.2020 per la n. 16474, il 15.09.2020 per la n. 19552, il 17.09.2020 per la n. 19943, il 1°.10.2020 per la n. 21459, cfr. i documenti allegati, senza numerazione progressiva, alla citazione) è risultato che le consegne sono avvenute nei termini, posto che in nessuna delle relative conferme d'ordine è stata convenuta una data corrispondente al luglio 2020 (si veda, altresì, la complessiva deposizione del teste
, che distingue tra data indicata nell'ordine inviato da e Testimone_1 Pt_1
termine apposto alla conferma d'ordine da , in relazione al quale non è stata CP_1
provata, ma a ben vedere nemmeno genericamente allegata, alcuna contestazione da parte dell'acquirente, con la conseguenza che, secondo quanto risulta concordato tra le parti, le date di consegna pattuite sono quelle di cui a tali rispettive conferme, per di più da intendersi, giusta il tenore delle stesse, indicative e non certo essenziali);
Inoltre, anche in punto danni da ritardo nelle forniture, sub specie an e quantum debeatur, non vi è sufficiente prova (a mezzo assegni, quietanze o bonifici) di penali
5 pagate a terzi committenti, come pure di danni emergenti e lucro cessante o ancora di pregiudizi all'immagine, in difetto altresì di adeguata allegazione e prova del nesso causale tra i presunti ritardi ed i danni invocati;
Quanto poi ai vizi (invero alquanto genericamente) lamentati dall'attrice/opponente, dirimente è il rilievo che non si trova in atti alcun documento munito di data certa da cui evincere il necessario rispetto del termine decadenziale di otto giorni dalla loro scoperta per la tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
Circa le eccedenze di cui si duole l'attrice/opponente quanto ai prezzi applicati ed al materiale fornitole, premesso che la carenza di specifica quantificazione inibisce una analisi più dettagliata, l'istruttoria orale svolta ha comunque confermato la sostanziale correttezza dell'operato della convenuta (cfr. le dichiarazioni sufficientemente circoscritte del teste della cui attendibilità non è dato fondatamente Testimone_2
dubitare);
Infine, non vi è prova alcuna di una situazione di squilibrio economico tra le parti che possa avere ingenerato una sorta di dipendenza economica, come pure di un
(apoditticamente invocato) contegno contrario a buona fede da parte della convenuta/opposta;
§.VII. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed a natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza dell'attrice/opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, nei giudizi riuniuti di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
6 - rigetta l'opposizione spiegata da parte attrice/opponente verso il decreto ingiuntivo n.
1967/2021 emesso dal Tribunale di Verona il 5.06.2021, che conferma integralmente;
- rigetta le domande formulate da parte attrice/opponente;
- condanna parte attrice/opponente a rifondere in favore di parte convenuta/opposta, le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 28.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4940/2021 R.G. (recante riunita la n.
5811/2021 R.G.); promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gian Vittorio Sepe del Foro di
Nola;
-parte attrice/opponente-
contro
:
P.I. ), con sede in Verona, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia Poletti del Foro di Verona;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1967/2021 emesso dal
Tribunale di Verona il 5.06.2021; risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 10.10.2024, riportandosi, quanto all'attrice/opponente a quelle dei due atti di citazione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., quanto alla convenuta a quelle delle due
1 comparse di costituzione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., conclusioni da intendersi tutte integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione depositato il 10.06.2021 e notificato il 3.06.2021, con cui l'attrice Parte_1
- ha premesso che da anni si avvale della convenuta per Controparte_1
l'approvvigionamento di materiali quali profilati ed accessori di sistema;
- ha rappresentato di avere svolto nella seconda metà del 2020 lavori per conto di presso i cantieri di Reggio Emilia, lotti 1 e 2, a tale fine Controparte_2
effettuando gli ordini nn. 25 e 28 confermati dalla fornitrice, con consegna prevista rispettivamente il 23.07.2020 ed il 29.07.2020;
- ha lamentato ritardi nella consegna del materiale ordinato e di cui alle fatture n. 2341 del 31.07.2020, n. 2657 del 31.08.2020 e n. 3080 del 30.09.2020 (arrivato, segnatamente, il 30.07.2020 ed il 15.09.2020 anziché il 20.07.2020 ed il 29.07.2020 quanto al lotto 1, il 15.09.2020 ed il 25.09.2020 anziché il 6.08.2020 quanto al lotto 2), con un aggravio dei costi da sé sostenuti anche in ragione dell'applicazione di penali da parte della committente, oltre a dolersi di un'eccedenza di prezzi e di merci sul pattuito quanto alle fatture n. 2341 del 31.07.2020 e n. 2657 del 31.08.2020;
- ha richiamato, contestandolo, l'atto di formale messa in mora inviatole dalla convenuta il 29.03.2021 per il mancato pagamento delle tre fatture citate, nel complesso ammontanti ad € 57.011,36 per sorte capitale;
- ha dedotto circa il proprio diritto, ai sensi degli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c., nonché in ragione degli artt. 1490, 1492, 1493 e 1494 c.c., al risarcimento dei danni da ritardo nella prestazione imputabile alla convenuta e da vizi della merce compravenduta,
2 quantificabili in € 2.377,18 per eccedenza prezzi pattuiti nelle fatture n. 2341/2020 e n.
2657/2020, € 9.432,71 per eccedenza materiale ordinato, oltre a quanto da sé corrisposto alla committenza a titolo di penale ed a quanto da sé sostenuto a titolo di spese aggiuntive non preventivate in ragione dei ritardi nelle consegne;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata l'11.11.2021 con cui la convenuta nel costituirsi tempestivamente, ha Controparte_1
contestato specificamente le allegazioni e le deduzioni attoree, eccependo in particolare la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. in difetto di data certa che provi il rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia;
§.III. Osservato che al giudizio così instaurato ed iscritto al n. 4948/2021 R.G., è stata riunito quello meno risalente iscritto al n. 5811/2021 R.G., avente ad oggetto l'opposizione spiegata da con atto di citazione notificato il 12.07.2021, Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 1967/2021 (n. 4714/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di
Verona il 5.06.2021 in favore di per la somma capitale di € 57.011,36, Controparte_1
oltre interessi e spese della procedura monitoria, sulla scorta delle fatture n. 2341 del
31.07.2020 per il residuo importo di € 26.119,45, n. 2657 del 31.08.2020 per il residuo importo di € 29.211,92, n. 3080 del 30.09.2020 per il residuo importo di € 1.582,14, n.
652 del 26.02.2021 di € 87,85, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella del Foro di Milano, stante l'illiquidità del credito azionato ed arbitrariamente autodeterminato dall'opposta, nel merito, gli stessi inadempimenti da sé imputati all'opposta a fondamento della propria preventiva pretesa risarcitoria;
§.IV. Osservato che, nell'ambito di tale più recente causa, l'opposta Controparte_1
ha provveduto a costituirsi tempestivamente, contestando puntualmente sia l'eccezione
3 preliminare alla luce dell'applicabilità degli artt. 1498, comma 3, c.c. e 1182, comma 3,
c.c., sia le eccezioni di merito per l'assenza di ritardi e vizi a sé imputabili, per di più in difetto di tempestiva denuncia di quest'ultimi;
§.V. Dato atto che, riunite le due cause e concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza emessa il 5.05.2022, depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'istruttoria si è svolta sia tramite la documentazione versata in atti, sia tramite la prova orale testimoniale (cfr. l'ordinanza emessa a verbale d'udienza del 21.03.2023 ed il verbale dell'udienza di escussione dei testimoni del 27.06.2023), dopo di che i giudizi riuniti sono stati rinviati per la precisazione delle conclusioni e sono stati trattenuti in decisione all'udienza del
10.10.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VI. Ritenuto che le domande formulate dall'attrice/opponente non siano fondate e vadano, pertanto, rigettate, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle considerazioni di cui in prosieguo;
VI.a. Preliminarmente, pur a fronte della mancata reiterazione da parte dell'opponente nei propri atti conclusivi dell'eccezione di incompetenza territoriale, si precisa che sussiste la competenza di questo Tribunale vertendosi pacificamente in materia di compravendita implicante il pagamento del prezzo al domicilio del venditore secondo il comma 3 dell'art. 1498 c.c., tanto più che il Foro scaligero risulta correttamente adito anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 1182, comma 3, c.p.c. trattandosi di obbligazione portabile con parte creditrice corrente in Verona;
VI.b. Nel merito, emerge ex actis (fatture, documenti di trasporto e contabili autenticate di cui al fascicolo monitorio, nonché conferme d'ordine allegate agli atti di citazione),
4 oltre ad essere rimasta del tutto incontestata, la circostanza consistente nell'avvenuta conclusione inter partes del contratto di compravendita, essendo le eccezioni e le pretese attoree sostanzialmente incentrate tutte sull'unico motivo del non corretto adempimento da parte della convenuta, vuoi per ritardi, vuoi per difformità (qualitativa e/o quantitativa) nella consegna della merce pattuita;
Ora, quanto ai contestati ritardi, dalla complessiva ponderazione del compendio probatorio, in particolare vagliato il costituto testimoniale in uno al dato letterale dei documenti mostrati ai testimoni escussi (si vedano, segnatamente, le date di consegna testualmente riportate nelle conferme d'ordine, ossia, quanto al lotto 1, il 6.08.2020 per la n. 15499, il 15.09.2020 per la n. 16412, il 13.08.2020 per la n. 17202, il 17.09.2020 per la n. 19940, quanto al lotto 2, il 13.08.2020 per la n. 15867, il 22.09.2020 per la n.
16427, il 13.08.2020 per la n. 16474, il 15.09.2020 per la n. 19552, il 17.09.2020 per la n. 19943, il 1°.10.2020 per la n. 21459, cfr. i documenti allegati, senza numerazione progressiva, alla citazione) è risultato che le consegne sono avvenute nei termini, posto che in nessuna delle relative conferme d'ordine è stata convenuta una data corrispondente al luglio 2020 (si veda, altresì, la complessiva deposizione del teste
, che distingue tra data indicata nell'ordine inviato da e Testimone_1 Pt_1
termine apposto alla conferma d'ordine da , in relazione al quale non è stata CP_1
provata, ma a ben vedere nemmeno genericamente allegata, alcuna contestazione da parte dell'acquirente, con la conseguenza che, secondo quanto risulta concordato tra le parti, le date di consegna pattuite sono quelle di cui a tali rispettive conferme, per di più da intendersi, giusta il tenore delle stesse, indicative e non certo essenziali);
Inoltre, anche in punto danni da ritardo nelle forniture, sub specie an e quantum debeatur, non vi è sufficiente prova (a mezzo assegni, quietanze o bonifici) di penali
5 pagate a terzi committenti, come pure di danni emergenti e lucro cessante o ancora di pregiudizi all'immagine, in difetto altresì di adeguata allegazione e prova del nesso causale tra i presunti ritardi ed i danni invocati;
Quanto poi ai vizi (invero alquanto genericamente) lamentati dall'attrice/opponente, dirimente è il rilievo che non si trova in atti alcun documento munito di data certa da cui evincere il necessario rispetto del termine decadenziale di otto giorni dalla loro scoperta per la tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
Circa le eccedenze di cui si duole l'attrice/opponente quanto ai prezzi applicati ed al materiale fornitole, premesso che la carenza di specifica quantificazione inibisce una analisi più dettagliata, l'istruttoria orale svolta ha comunque confermato la sostanziale correttezza dell'operato della convenuta (cfr. le dichiarazioni sufficientemente circoscritte del teste della cui attendibilità non è dato fondatamente Testimone_2
dubitare);
Infine, non vi è prova alcuna di una situazione di squilibrio economico tra le parti che possa avere ingenerato una sorta di dipendenza economica, come pure di un
(apoditticamente invocato) contegno contrario a buona fede da parte della convenuta/opposta;
§.VII. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed a natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza dell'attrice/opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, nei giudizi riuniuti di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
6 - rigetta l'opposizione spiegata da parte attrice/opponente verso il decreto ingiuntivo n.
1967/2021 emesso dal Tribunale di Verona il 5.06.2021, che conferma integralmente;
- rigetta le domande formulate da parte attrice/opponente;
- condanna parte attrice/opponente a rifondere in favore di parte convenuta/opposta, le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 28.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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