Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2024
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1831/2024 promossa da:
LE FA
APPELLANTE
Controparte 1
[...]
[ …..]
[...]
Controparte_2
[...]
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 15 aprile 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA A VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 171/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024, il Tribunale
Ordinario di Grosseto così provvedeva:
R.G. n. 1541/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande proposte per la prima volta dagli attori con l'atto di integrazione della citazione depositato il 04.04.2022;
2) Respinge tutte le altre domande proposte dagli attori;
3) Respinge la domanda del convenuto contenuta nel punto n. 1) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
4) Compensa le spese processuali.
Il Tribunale di Grosseto premetteva quanto segue:
Gli attori Controparte_1 CP 1 e Controparte_2 Controparte_2
chiedevano dichiararsi la responsabilità di CH AN Controparte_2 per il duplice pagamento dei lavori appaltati dal CP 3 all'impresa ED
BI e per l'effetto condannarlo alla restituzione delle somme pagate dai suddetti:
€ 4.191,96 pagati da CP 1 e Controparte_2
€ 4.715,49 pagati da Controparte 1
- € 4.774,00 pagati da Controparte_2
- € 4.025,99 pagati da Controparte_2 per un totale di € 17.706,19.
Il Giudice di primo grado preliminarmente dichiarava la inammissibilità delle eccezioni, deduzioni, rilievi e domande in quanto formulati per la prima volta dal convenuto (AN CH) con la comparsa conclusionale e le memorie di replica, peraltro oltre i termini di decadenza di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Sempre preliminarmente rilevava che essendo stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, gli attori avevano provveduto ad integrarlo ma nel farlo avevano proposto domande nuove che dunque dichiarava inammissibili. Ciò posto, rigettava le domande ritualmente proposte. In particolare, gli attori allegavano che nel 2010 il aveva deliberato Controparte_4
l'esecuzione di lavori sulle parti comuni appaltandoli alla impresa ED BI e che gli stessi avevano versato la loro quota parte del corrispettivo pattuito ma che,
a seguito dell'insorgenza di una controversia tra appaltatore e condominio, avevano transatto la causa pagando nuovamente la propria quota del corrispettivo dei lavori. Gli attori imputavano il doppio pagamento (di cui chiedevano la restituzione) al convenuto che non aveva colpevolmente versato il corrispettivo all'appaltatore. Il primo giudice osservava però che gli attori non avevano prodotto il ricorso monitorio proposto dalla ED BI né il decreto ingiuntivo né gli atti del relativo giudizio di opposizione e che non avevano imputato al convenuto la violazione di specifici obblighi posti dalla normativa condominiale ma la gestione negligente delle quote da loro versate. Dalla lettura dell'atto transattivo da loro depositato, il giudice desumeva che l'appaltatore aveva ottenuto dal Tribunale di Grosseto il d.i. e che avverso il medesimo era stata proposta opposizione dal condominio ritenendo la pretesa creditoria dell'appaltatrice insussistente per mancata conclusione dei lavori ecc. e che dunque il CP 3 non aveva pagato integralmente il corrispettivo in ragione di tali problematiche. Gli attori però nel presente giudizio non allegavano alcuna ragione tale per cui ritenere ingiustificato il mancato pagamento tempestivo del corrispettivo in favore dell'appaltatrice e nel transigere la causa alcuni condomini tra cui gli attori avevano definito il giudizio di opposizione impegnandosi a pagare gli importi dovuti pro quota senza però allegare che a causa del giudizio di opposizione e della transazione avevano dovuto versare importi più elevati o che quest'ultima era stata imposta per la sicura soccombenza nel giudizio di opposizione, desumendo da ciò che la transazione era stata frutto di una libera determinazione dei contraenti che avrebbero potuto evidenziare nell'atto di avere già pagato gli importi. Per tali motivi il primo giudice escludendo la responsabilità professionale del AN, rigettava le domande degli attori.
Parimenti rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto che aveva chiesto accertarsi che il denaro versato dalle parti attrici nel biennio 2010/11 per il pagamento dei lavori straordinari di cui al d.i. erano stati utilizzati per la gestione ordinaria del CP 3 o comunque per finalità di cui avevano beneficiato i condomini attori, non avendo fornito alcun principio di prova sul punto con conseguente mancato accoglimento della richiesta di CTU perché esplorativa e l'istanza di esibizione stante la radicale genericità e nulla deducendo circa la impossibilità dello stesso di procurarsi i documenti richiesti. Ciò posto respingeva la domanda del convenuto e stante la soccombenza reciproca compensava le spese processuali.
Impugna parzialmente CH AN la parte della sentenza che ha compensato le spese, rilevando che la domanda contenuta al punto n. 1 delle conclusioni della comparsa di costituzione è stata posta solo a scopo difensivo e che coloro che hanno provocato ingiustamente l'instaurazione del giudizio sono gli odierni appellati che devono essere condannati alla refusione delle spese di lite. Peraltro, l'accertamento della regolarità della condotta dell'amministratore era il presupposto per il rigetto della domanda attrice e non una autonoma domanda giudiziale. L'odierno appellante richiamando la disciplina codicistica e la giurisprudenza sul punto, chiede la riforma della sentenza sul punto in quanto la sua domanda principale cioè il rigetto della domanda attorea è stata integralmente accolta e dunque il primo giudice avrebbe dovuto condannare integralmente parte attrice alla rifusione delle spese legali.
Alla udienza del 1° aprile 2025 la Presidente Istruttrice, attesa la regolarità della notifica e la mancata comparizione delle parti appellate, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per lettura di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Alla udienza del 15 aprile 2025 parte appellante precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che CH AN appella solo parzialmente la sentenza di primo grado (come dallo stesso affermato nell'atto introduttivo: "Ferma
e invariata tutta la parte dispositiva della sentenza n. 171/2024 pubblicata il
13/02/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Grosseto, si impugna la stessa limitatamente alla parte in cui il Giudice dichiara compensate integralmente le spese del giudizio". Tale parte della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c..
Nel merito, l'appello che verte in punto di compensazione delle spese di lite è parzialmente fondato.
È vero che il AN aveva proposto una domanda riconvenzionale e non una mera eccezione riconvenzionale che è stata oggetto di esame e decisione e sulla quale lo stesso è soccombente ma è altresì vero che la soccombenza delle parti convenute era prevalente in ragione della maggiore complessità della decisione e comunque tenuto conto che la istaurazione della lite è ad essi ascrivibile. In
particolare, gli ingiungenti, che avevano dato causa al giudizio, erano soccombenti sia per non avere provato il titolo di responsabilità dell'amministrazione sia perché avevano transatto la causa con impresa appaltatrice nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo senza trarne le dovute conseguenze in punto di permanenza dell'interesse alla causa di cui si discute. Correttamente, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto compensare solo parzialmente le spese del primo grado nella misura del 50% e in tal senso la sentenza va riformata condannando per il residuo 50% le parti attuali convenute in appello. Le spese di questo grado sono anch'esse da compensare per ½ e per il residuo da porre a carico dei convenuti contumaci atteso il parziale accoglimento dell'appello.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto
2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, ai minimi di legge, esclusa la fase istruttoria e dimidiata la fase di trattazione per il giudizio di II grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
ACCOGLIE parzialmente l'appello come in atti proposto da CH AN;
in parziale riforma della sentenza n. 171/2024 del Tribunale Ordinario di Grosseto
COMPENSA tra le parti le spese del primo grado per ½, condannando CP 1
e [...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_2[...]
CP_2 a pagare il restante ½ che liquida in € 1900, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte appellante ex art. 93 c.p.c.;
COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio per ½ condannando Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 [...]
Controparte_2 a pagare il restante ½ che liquida in € 1300 per CP 2 e compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte appellante, ex art. 93 c.p.c..
Firenze, 15 aprile 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani