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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2447/2021, posta in deliberazione con provvedimento del 30 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Orietta Mariani (C.F. ) CodiceFiscale_2
PARTE APPELLANTE
E
AVV. (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_3
Avv. Giulio Mastroianni (C.F. C.F._4 PARTE APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Ranieri (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 307/2021 emessa dal Tribunale di
Frosinone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 307/2021 il Tribunale di Frosinone, nel provvedere sulla domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta da , ha Parte_1
così statuito:
“1. RIGETTA la domanda;
2. DICHIARA l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, così come di ogni altra domanda;
3. CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore delle altre due parti in causa, delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per ciascuna di esse, oltre (solo) al rimborso forfetario del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
N. 307/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone Sezione Civile, Giudice Dott. Petraccone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3661/2018 depositata in cancelleria in data 17.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ …Voglia Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) Accertare che l'imperizia, la negligenza e l'incuria con la quale l'avv.
ha predisposto il ricorso avente ad oggetto licenziamento illegittimo Parte_2
rubricato con il num. 231/2012 del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro, ha precluso al proprio cliente, odierno attore, la maggiore tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, pur giustificata dalle circostanze del recesso;
2) Per effetto dichiarare il non corretto adempimento del mandato e condannare l'Avv. a risarcire Parte_2
il , dei danni, come sopra quantificati, calcolato nell'importo di € Parte_1
83.000,00 o nella maggiore o minore misura di giustizia, pur nei limiti della competenza per valore del Tribunale Adito, salvo interessi e rivalutazioni fino al saldo ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, con vittoria di spese” e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'Avv. che ha Parte_2
concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, c.p.c. non essendovi alcuna ragionevole probabilità di suo accoglimento per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla superiore narrativa.
Nel merito: rigettare integralmente l'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
con conferma integrale della sentenza di primo grado in ogni sua statuizione e capo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del grado.”
Si è, altresì, costituita la che ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e/o dell'art. 345 c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente e del primo grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
24 aprile 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio tra origine dal conferimento dell'incarico professionale che ha affidato all'Avv. per l'impugnazione del Parte_1 Parte_2
licenziamento disciplinare irrogatogli in data 19 aprile 2011 - senza giusta causa - dalla datrice di lavoro P.F. Building s.r.l., in costanza di un contratto di lavoro a termine per la durata di un anno, prorogato, senza interruzione, sino al 31 gennaio 2012.
Con la sentenza n. 581/2016 il Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro- accogliendo la domanda preliminare proposta da - ha dichiarato Parte_1 l'illegittimità del licenziamento e degli altri provvedimenti disciplinari irrogati dalla
P.F. Building S.r.l.; ha condannato la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto a termine;
ha posto a carico della società resistente le spese di lite. Nella parte motiva della sentenza il Tribunale ha, altresì, specificato che l'accoglimento della domanda principale aveva precluso l'esame delle domande proposte in via subordinata (ossia l'accertamento della nullità del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato;
la richiesta di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
il conseguente accertamento dell'inefficacia, nullità e illegittimità del licenziamento disciplinare;
l'applicazione della tutela di cui all'art.18
Statuto dei Lavoratori o dell'art. 8 L.604/1966).
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti dell'Avv. in ragione dell'asserito Parte_1 Parte_2
inadempimento professionale del Difensore il quale – nell'espletamento del mandato avente ad oggetto la predisposizione dell'impugnativa del licenziamento disciplinare illegittimo - non aveva correttamente graduato le domande contenute nel ricorso, così precludendo il raggiungimento della maggiore tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.
Con la gravata sentenza il Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda sul presupposto che era rimasta indimostrata l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e riconducibile in termini causali alla condotta asseritamente poco diligente dell'avvocato; ha dichiarato l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti della chiamata in causa, Parte_2 Controparte_1
e di ogni altra domanda;
ha condannato alla rifusione delle spese di Parte_1
lite.
L'appello non è fondato e va respinto. Risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che ha Parte_1
conferito mandato professionale all'Avv. al fine di ottenere tutela Parte_2
avverso il licenziamento disciplinare illegittimamente intimatogli in data 19 aprile
2011 dalla società P.F. Building S.r.l.; tale licenziamento poneva fine, ante tempus, ad un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 22 gennaio 2010 per la durata di un anno e, poi, prorogato fino al 31 gennaio 2012.
La parte appellante lamenta, in particolare, la condotta negligente tenuta dal
Difensore che nella redazione del ricorso ha chiesto in via principale la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento comminato prima della scadenza del termine, con la conseguenza che il giudice del lavoro non ha esaminato affatto la domanda subordinata di conversione nel contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, restando così preclusa al la misura più favorevole della reintegrazione nel Pt_1
posto di lavoro.
Invero, dalla documentazione in atti è emerso che, all'atto del conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. , l'appellante - dopo aver dichiarato che Parte_2
“l'azienda non risulta avere più di 15 dipendenti” - ha richiesto esplicitamente alla professionista di domandare “in via preliminare il risarcimento per la risoluzione ante tempus e in via subordinata la conversione del contratto a tempo indeterminato.”
Da tale dichiarazione emerge chiaramente che il ha delimitato in modo Pt_1
specifico il perimetro della domanda, lasciando intendere di conoscere i possibili risultati dell'azione e, comunque, di essere stato reso edotto dal legale delle diverse tutele applicabili ai casi di licenziamento in funzione del requisito dimensionale dell'azienda; in ogni caso, lo stesso - proprio sulla scorta delle informazioni rese al
Difensore - ha concordato con quest'ultimo la linea difensiva da tenere.
In assenza del requisito dimensionale dell'azienda, necessario per l'applicazione della c.d. tutela reale, la professionista si è, infatti, orientata per la richiesta di condanna al risarcimento per l'illegittimo recesso ante tempus (quantificabile in 9 mensilità e ½ di retribuzione, corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza del contratto), così da assicurare al cliente un risultato più vantaggioso rispetto a quello che lo stesso avrebbe ottenuto tramite la mera tutela obbligatoria sancita dalla l. 604/1966 per le imprese sino a 15 dipendenti, anche alla luce della ridotta anzianità di servizio.
Ciò posto, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, benché la scelta della linea difensiva da seguire nell'espletamento del mandato spetti al professionista, nel caso di specie il ha recepito, fin dal conferimento Pt_1
dell'incarico, l'impostazione tecnica poi adottata dall'Avv. , manifestando Parte_2
la chiara volontà di proporre, in via preliminare, la domanda di risarcimento per la risoluzione ante tempus; peraltro, analogo intendimento è emerso nella memoria che il ha fornito al legale ove - oltre a ricostruire i fatti di causa - ha richiamato la Pt_1
giurisprudenza di legittimità relativa al licenziamento, senza giusta causa, prima della scadenza del contratto, senza menzionare quella afferente alla conversione del contratto a tempo indeterminato e all'applicazione delle relative tutele.
Non si ravvisano, dunque, profili di negligenza nella condotta posta in essere dall'Avv. la quale, sulla base delle informazioni fornite dal , ha Parte_2 Pt_1
adottato - d'intesa con il cliente - una scelta difensiva che ha portato all'integrale conseguimento del risultato auspicato.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che l'appellata avrebbe dovuto comunque adottare la linea difensiva più conveniente per il cliente e anteporre la domanda di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, va richiamato il costante principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del professionista e il pregiudizio lamentato, dimostrando che gli effetti di una diversa attività legale sarebbero stati più vantaggiosi. Solo una volta soddisfatto tale onere probatorio, sorge a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. La valutazione del nesso causale va effettuata mediante un giudizio controfattuale che verifichi se, in assenza della condotta contestata, il danno si sarebbe ugualmente verificato, tenendo conto di tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti e la documentazione agli atti. Gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato, essendo il professionista tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza per assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. La valutazione prognostica alternativo-ipotetica compiuta dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esistente e non meramente apparente. (Cass.
34492/2023)
Nel caso in esame, il giudizio probabilistico circa la possibilità per il di Pt_1
ottenere una maggiore tutela, in esito all'adempimento diligente dell'obbligazione professionale, si conclude in modo negativo nel senso che, anche ipotizzando una diversa graduazione delle domande da parte della professionista (ossia la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità del termine ab origine del contratto di lavoro a tempo determinato in vista della conversione nel tempo indeterminato, dell'accertamento dell'inefficacia, nullità e illegittimità del licenziamento e del riconoscimento delle conseguenze sanzionatorie relative all'applicazione della tutela di cui all'art.18 Statuto dei Lavoratori o dell'art. 8 l.604/1966), alla luce delle risultanze probatorie emerse nel giudizio svoltosi innanzi al giudice del lavoro risulta
“più probabile che non” che non avrebbe conseguito un vantaggio Parte_1
maggiore rispetto a quello in concreto ottenuto.
In particolare, qualora il giudice avesse accertato la nullità del termine e avesse disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sull'illegittimità del licenziamento intervenuto prima della scadenza del contratto e avrebbe applicato la tutela cd. obbligatoria prevista dall'art. 8 L.604/1966 il cui vantaggio economico (ossia il risarcimento da 2,5 a 6 mensilità in alternativa al ripristino del rapporto) sarebbe stato inferiore rispetto a quello concretamente ottenuto.
In ogni caso, dalle emergenze processuali del giudizio del lavoro non emerge la prova del requisito dimensionale dell'azienda, cosicché la domanda tesa all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro, sarebbe stata verosimilmente respinta, così come non avrebbe trovato ingresso il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 L. n.183/2010, che opera solo nel periodo cd. “intermedio” (cioè quello compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro Cass. 702/21), con eventuali conseguenze sfavorevoli anche in termini di spese di lite.
In definitiva, manca la prova del nesso di causalità tra l'asserita condotta negligente del Difensore e il danno lamentato, cosicché non si ravvisano profili di responsabilità professionale attribuibili al legale.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2447/2021, posta in deliberazione con provvedimento del 30 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Orietta Mariani (C.F. ) CodiceFiscale_2
PARTE APPELLANTE
E
AVV. (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_3
Avv. Giulio Mastroianni (C.F. C.F._4 PARTE APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Ranieri (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 307/2021 emessa dal Tribunale di
Frosinone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 307/2021 il Tribunale di Frosinone, nel provvedere sulla domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta da , ha Parte_1
così statuito:
“1. RIGETTA la domanda;
2. DICHIARA l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, così come di ogni altra domanda;
3. CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore delle altre due parti in causa, delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per ciascuna di esse, oltre (solo) al rimborso forfetario del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
N. 307/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone Sezione Civile, Giudice Dott. Petraccone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3661/2018 depositata in cancelleria in data 17.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ …Voglia Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) Accertare che l'imperizia, la negligenza e l'incuria con la quale l'avv.
ha predisposto il ricorso avente ad oggetto licenziamento illegittimo Parte_2
rubricato con il num. 231/2012 del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro, ha precluso al proprio cliente, odierno attore, la maggiore tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, pur giustificata dalle circostanze del recesso;
2) Per effetto dichiarare il non corretto adempimento del mandato e condannare l'Avv. a risarcire Parte_2
il , dei danni, come sopra quantificati, calcolato nell'importo di € Parte_1
83.000,00 o nella maggiore o minore misura di giustizia, pur nei limiti della competenza per valore del Tribunale Adito, salvo interessi e rivalutazioni fino al saldo ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, con vittoria di spese” e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'Avv. che ha Parte_2
concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, c.p.c. non essendovi alcuna ragionevole probabilità di suo accoglimento per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla superiore narrativa.
Nel merito: rigettare integralmente l'appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
con conferma integrale della sentenza di primo grado in ogni sua statuizione e capo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del grado.”
Si è, altresì, costituita la che ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. e/o dell'art. 345 c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente e del primo grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
24 aprile 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio tra origine dal conferimento dell'incarico professionale che ha affidato all'Avv. per l'impugnazione del Parte_1 Parte_2
licenziamento disciplinare irrogatogli in data 19 aprile 2011 - senza giusta causa - dalla datrice di lavoro P.F. Building s.r.l., in costanza di un contratto di lavoro a termine per la durata di un anno, prorogato, senza interruzione, sino al 31 gennaio 2012.
Con la sentenza n. 581/2016 il Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro- accogliendo la domanda preliminare proposta da - ha dichiarato Parte_1 l'illegittimità del licenziamento e degli altri provvedimenti disciplinari irrogati dalla
P.F. Building S.r.l.; ha condannato la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto a termine;
ha posto a carico della società resistente le spese di lite. Nella parte motiva della sentenza il Tribunale ha, altresì, specificato che l'accoglimento della domanda principale aveva precluso l'esame delle domande proposte in via subordinata (ossia l'accertamento della nullità del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato;
la richiesta di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
il conseguente accertamento dell'inefficacia, nullità e illegittimità del licenziamento disciplinare;
l'applicazione della tutela di cui all'art.18
Statuto dei Lavoratori o dell'art. 8 L.604/1966).
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti dell'Avv. in ragione dell'asserito Parte_1 Parte_2
inadempimento professionale del Difensore il quale – nell'espletamento del mandato avente ad oggetto la predisposizione dell'impugnativa del licenziamento disciplinare illegittimo - non aveva correttamente graduato le domande contenute nel ricorso, così precludendo il raggiungimento della maggiore tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.
Con la gravata sentenza il Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda sul presupposto che era rimasta indimostrata l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e riconducibile in termini causali alla condotta asseritamente poco diligente dell'avvocato; ha dichiarato l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti della chiamata in causa, Parte_2 Controparte_1
e di ogni altra domanda;
ha condannato alla rifusione delle spese di Parte_1
lite.
L'appello non è fondato e va respinto. Risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che ha Parte_1
conferito mandato professionale all'Avv. al fine di ottenere tutela Parte_2
avverso il licenziamento disciplinare illegittimamente intimatogli in data 19 aprile
2011 dalla società P.F. Building S.r.l.; tale licenziamento poneva fine, ante tempus, ad un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 22 gennaio 2010 per la durata di un anno e, poi, prorogato fino al 31 gennaio 2012.
La parte appellante lamenta, in particolare, la condotta negligente tenuta dal
Difensore che nella redazione del ricorso ha chiesto in via principale la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento comminato prima della scadenza del termine, con la conseguenza che il giudice del lavoro non ha esaminato affatto la domanda subordinata di conversione nel contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, restando così preclusa al la misura più favorevole della reintegrazione nel Pt_1
posto di lavoro.
Invero, dalla documentazione in atti è emerso che, all'atto del conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. , l'appellante - dopo aver dichiarato che Parte_2
“l'azienda non risulta avere più di 15 dipendenti” - ha richiesto esplicitamente alla professionista di domandare “in via preliminare il risarcimento per la risoluzione ante tempus e in via subordinata la conversione del contratto a tempo indeterminato.”
Da tale dichiarazione emerge chiaramente che il ha delimitato in modo Pt_1
specifico il perimetro della domanda, lasciando intendere di conoscere i possibili risultati dell'azione e, comunque, di essere stato reso edotto dal legale delle diverse tutele applicabili ai casi di licenziamento in funzione del requisito dimensionale dell'azienda; in ogni caso, lo stesso - proprio sulla scorta delle informazioni rese al
Difensore - ha concordato con quest'ultimo la linea difensiva da tenere.
In assenza del requisito dimensionale dell'azienda, necessario per l'applicazione della c.d. tutela reale, la professionista si è, infatti, orientata per la richiesta di condanna al risarcimento per l'illegittimo recesso ante tempus (quantificabile in 9 mensilità e ½ di retribuzione, corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza del contratto), così da assicurare al cliente un risultato più vantaggioso rispetto a quello che lo stesso avrebbe ottenuto tramite la mera tutela obbligatoria sancita dalla l. 604/1966 per le imprese sino a 15 dipendenti, anche alla luce della ridotta anzianità di servizio.
Ciò posto, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, benché la scelta della linea difensiva da seguire nell'espletamento del mandato spetti al professionista, nel caso di specie il ha recepito, fin dal conferimento Pt_1
dell'incarico, l'impostazione tecnica poi adottata dall'Avv. , manifestando Parte_2
la chiara volontà di proporre, in via preliminare, la domanda di risarcimento per la risoluzione ante tempus; peraltro, analogo intendimento è emerso nella memoria che il ha fornito al legale ove - oltre a ricostruire i fatti di causa - ha richiamato la Pt_1
giurisprudenza di legittimità relativa al licenziamento, senza giusta causa, prima della scadenza del contratto, senza menzionare quella afferente alla conversione del contratto a tempo indeterminato e all'applicazione delle relative tutele.
Non si ravvisano, dunque, profili di negligenza nella condotta posta in essere dall'Avv. la quale, sulla base delle informazioni fornite dal , ha Parte_2 Pt_1
adottato - d'intesa con il cliente - una scelta difensiva che ha portato all'integrale conseguimento del risultato auspicato.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che l'appellata avrebbe dovuto comunque adottare la linea difensiva più conveniente per il cliente e anteporre la domanda di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, va richiamato il costante principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del professionista e il pregiudizio lamentato, dimostrando che gli effetti di una diversa attività legale sarebbero stati più vantaggiosi. Solo una volta soddisfatto tale onere probatorio, sorge a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. La valutazione del nesso causale va effettuata mediante un giudizio controfattuale che verifichi se, in assenza della condotta contestata, il danno si sarebbe ugualmente verificato, tenendo conto di tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti e la documentazione agli atti. Gli obblighi professionali dell'avvocato sono di mezzi e non di risultato, essendo il professionista tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza per assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. La valutazione prognostica alternativo-ipotetica compiuta dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esistente e non meramente apparente. (Cass.
34492/2023)
Nel caso in esame, il giudizio probabilistico circa la possibilità per il di Pt_1
ottenere una maggiore tutela, in esito all'adempimento diligente dell'obbligazione professionale, si conclude in modo negativo nel senso che, anche ipotizzando una diversa graduazione delle domande da parte della professionista (ossia la richiesta in via principale della dichiarazione di nullità del termine ab origine del contratto di lavoro a tempo determinato in vista della conversione nel tempo indeterminato, dell'accertamento dell'inefficacia, nullità e illegittimità del licenziamento e del riconoscimento delle conseguenze sanzionatorie relative all'applicazione della tutela di cui all'art.18 Statuto dei Lavoratori o dell'art. 8 l.604/1966), alla luce delle risultanze probatorie emerse nel giudizio svoltosi innanzi al giudice del lavoro risulta
“più probabile che non” che non avrebbe conseguito un vantaggio Parte_1
maggiore rispetto a quello in concreto ottenuto.
In particolare, qualora il giudice avesse accertato la nullità del termine e avesse disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sull'illegittimità del licenziamento intervenuto prima della scadenza del contratto e avrebbe applicato la tutela cd. obbligatoria prevista dall'art. 8 L.604/1966 il cui vantaggio economico (ossia il risarcimento da 2,5 a 6 mensilità in alternativa al ripristino del rapporto) sarebbe stato inferiore rispetto a quello concretamente ottenuto.
In ogni caso, dalle emergenze processuali del giudizio del lavoro non emerge la prova del requisito dimensionale dell'azienda, cosicché la domanda tesa all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro, sarebbe stata verosimilmente respinta, così come non avrebbe trovato ingresso il riconoscimento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 L. n.183/2010, che opera solo nel periodo cd. “intermedio” (cioè quello compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro Cass. 702/21), con eventuali conseguenze sfavorevoli anche in termini di spese di lite.
In definitiva, manca la prova del nesso di causalità tra l'asserita condotta negligente del Difensore e il danno lamentato, cosicché non si ravvisano profili di responsabilità professionale attribuibili al legale.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del grado, che liquida per ciascuna in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
La Presidente rel.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin