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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1484/2025 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Milena Bartolino e Tommaso La Greca, presso il Parte_1
cui studio elett.mente domicilia in Morciano di Romagna, alla via G. Colombari n. 20;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.2.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Melito di Napoli, il 12.11.2016), dalla cui unione non nascevano figli, e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituito. CP_1
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Rimini (20.4.2023) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 4.5.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Melito di Napoli, in data 12.11.2016, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e (nato in [...], Parte_1 CP_1
l'11.11.1979) - atto n. 31, parte I, serie A, anno 2016;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1484/2025 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Milena Bartolino e Tommaso La Greca, presso il Parte_1
cui studio elett.mente domicilia in Morciano di Romagna, alla via G. Colombari n. 20;
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.2.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Melito di Napoli, il 12.11.2016), dalla cui unione non nascevano figli, e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non costituito. CP_1
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Rimini (20.4.2023) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa (depositato il 4.5.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Melito di Napoli, in data 12.11.2016, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e (nato in [...], Parte_1 CP_1
l'11.11.1979) - atto n. 31, parte I, serie A, anno 2016;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro