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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 291/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 10/10/2024, vertente tra con l'Avv. SPEZIALE MARIA Parte_1
- appellante -
e on gli Avv.ti TASSONI FRANCESCO e TASSONI ISABELLA Controparte_1
- appellata -
Controparte_2
-appellata contumace -
CP_3
-appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri - Ufficio periferico di Albano Laziale- n.1412/2018 pubblicata in data 12/06/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Velletri e , nelle rispettive qualità CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di conducente-investitore, proprietaria del veicolo Fiat Punto tg BX948ES e compagnia assicuratrice del mezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 18.08.2008, allorquando l'attore, proveniente da Velletri, percorreva la Strada Provinciale 217( c.d. Via dei Laghi), alla guida della propria Ducati Monster e, all'altezza dell'incrocio con Via Pratoni del Vivaro, si trovava la strada sbarrata dalla Fiat Punto condotta dallo che si era immesso sulla CP_3 strada principale senza rispettare lo stop e omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore. In seguito all'impatto il veniva disarcionato dalla moto, cadendo rovinosamente. Pt_1
2. Sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia Stradale di Albano Laziale che redigeva relativo verbale (allegato in atti) e sanzionava il conducente della Punto ai sensi dell'art 145 C.d.S..
3.Il veicolo subiva danni consistenti e il centauro veniva tempestivamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Velletri con referto di “Distacco uretro-peniero, ematoma pelvico. Frattura di polso destro con prognosi riservata”. Immediatamente ricoverato presso il medesimo nosocomio veniva sottoposto, in data 20.08.2008, ad intervento chirurgico di “cistostomia – esplorazione testicolo sx- toilette e sutura” e tre giorni dopo ad intervento per la riduzione della frattura del polso. Veniva dimesso in data 03.09.2008
4. L'importante “trauma pelvico-scrotale” riportato comportava la necessità di un nuovo intervento chirurgico di “applicazione di protesi testicolare”, effettuato in data 13.03.2009, presso l'U.O.C di Urologia dell'Ospedale di Velletri, in seguito al quale il citante si sottoponeva a una serie di controlli, esami clinici, visite specialistiche e cure riabilitative sostenendo un importo documentato in euro 1.700,00
5. All'esito del lungo percorso terapeutico il si sottoponeva, altresì, a visita medico legale Pt_1 presso lo studio del Dr. che concludeva per un'invalidità del 40-45% oltre a 40 giorni di ITT e 90 Per_1 giorni di ITP.
6. Come documentato in atti, al momento del sinistro l'attore, all'epoca ventunenne, che aveva precedentemente svolto attività di magazziniere presso un supermercato, era stato assunto come manutentore presso un albergo.
7. Con comparsa di risposta si costituiva ritualmente ontestando la domanda attrice e CP_1 chiedendone il rigetto oltre ad allegare di aver comunque svolto offerta satisfattiva di euro 161.500,00.
8. ed restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
9. La causa veniva istruita con deposito documenti, assunzione di prova orale e ammissione di C.t.u medico legale.
10. L'ausiliario inizialmente determinava nella misura del 35% la compromissione permanente dell'integrità psicofisica del , in gg 40 la inabilità assoluta e in gg 60 quella parziale valorizzando Pt_1 espressamente “l'oggettiva incidenza negativa delle lesioni accertate, comunque riconducibile ai fatti di causa, sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamici della vita del danneggiato causando, per alcuni aspetti particolari, notevoli ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica e per alcuni aspetti su quella generica, nonché sulla vita di relazione e affettiva”
11.Tuttavia, in risposta alle note critiche formulate dal consulente di parte convenuta al proprio elaborato, rideterminava la valutazione finale nella misura del 32% eliminando la diagnosi di distrazione del rachide lombo-sacrale
11. Precisate le conclusioni, veniva disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c 12. Con sentenza n.1412/2018 del 12.6.2018, il Tribunale di Velletri – Ufficio periferico di Albano Laziale- accertata preliminarmente l'esclusiva responsabilità dello nella causazione del CP_3 sinistro, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 196.643,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sino al saldo effettivo , nonché della somma di euro 1.700,00 per spese mediche con rivalutazione dalle singole date dei pagamenti e interessi legali sulla somma così attualizzata, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo. Disponeva quindi la detrazione dall'importo totale così determinato della somma di euro 161.500,00 corrisposta dall' assicuratrice e trattenuta dall'attore a titolo di acconto. Per contro il Tribunale rigettava i restanti capi della domanda attrice e condannava solidalmente i convenuti, al pagamento delle spese processuali.
13. Contro la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il formulando cinque Pt_1 specifiche censure alla decisione del Tribunale articolate in altrettanti motivi afferenti in particolare:
- la rimodulazione del valore dell'invalidità permanente nella valutazione finale offerta dal ctu in risposta alle note critiche formulate dal ctp della convenuta che ha determinato un contenimento del valore in questione nella misura del 32%:
- l'omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario riguardo alla cenestesi lavorativa e al profilo esistenziale del danno non patrimoniale alla persona;
- l'inadeguata valutazione dell'incidenza delle lesioni riscontrate sulla vita relazionale e affettiva del danneggiato;
- l'omesso riconoscimento degli onorari stragiudiziali spettanti al difensore per l'attività espletata prima dell'insaturazione del giudizio e proiettata al raggiungimento di una transazione che ha condotto all'offerta formulata dalla Compagnia;
- Il mancato riconoscimento degli interessi sia compensativi che moratori sulle somme liquidate al
. Pt_1
14. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
15. e estavano contumaci Controparte_2 CP_3
16. Dopo una serie di rinvii, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
17. L'appello, oltre che ammissibile, è fondato nei limiti di seguito indicati.
18. Per quanto attiene alla contestazione della valutazione operata dal ctu, sia in ordine al valore dell'invalidità temporanea e parziale che alla compromissione permanente della integrità psicofisica di , è opportuno precisare che quella conclusiva, contenuta nei limiti del 32% rispetto al Parte_1
35% valutato in bozza, ha effettivamente fatto seguito a una riponderazione degli esiti traumatici riportati dal danneggiato, dai quali è stata esclusa la distrazione del rachide lombo- sacrale in seguito alle osservazioni formulate dal Ctp dell'assicuratrice in sede di note critiche. Tuttavia, la determinazione finale cui è pervenuto l'ausiliario del giudice si presenta del tutto coerente rispetto alla documentazione in atti e alle effettive condizioni cliniche dell'attore risultanti dagli accertamenti effettuati nel corso delle operazioni peritali. Pertanto, nessun rilievo può essere mosso alle valutazioni operate dal consulente nominato dal Tribunale e alla solidità delle argomentazioni esposte nella relazione che hanno condivisibilmente indotto il primo Giudice ad aderire alle conclusioni definitive ivi rassegnate. 19 Ne consegue che le censure formulate sul punto dall'appellante risultano del tutto infondate e pertanto il motivo di gravame sul punto deve essere rigettato.
20. Diversamente, coglie nel segno la censura afferente alla quantificazione del danno non patrimoniale sotto il profilo di un'inadeguata valutazione del danno effettivamente subito dal , Pt_1 avuto riguardo sia alle importanti ripercussioni esistenziali e sulla vita affettiva e di relazione, innegabilmente derivanti dalla riscontrata menomazione, sia al patimento d'animo e alla sofferenza contingente patita per le gravi conseguenze dell'incidente, circostanze comprovate in atti e che meritano certamente l'opportuna valorizzazione, mancata in primo grado.
21. Nel caso concreto, infatti, il danneggiato ha tempestivamente allegato le “circostanze specifiche ed eccezionali” che hanno amplificato significativamente l'incidenza dei postumi invalidanti del sinistro, non soltanto sugli aspetti dinamico relazionali della propria esistenza, ma anche sulla percezione di sé, compromettendone irrimediabilmente la qualità di vita certamente in misura superiore rispetto al pregiudizio espresso in astratto dal grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto.
22. D'altra parte la consulenza tecnica d'ufficio ha valorizzato adeguatamente questi aspetti evidenziando sia l'anomalo cambiamento della risposta emotiva del nell'approccio relazionale Pt_1
e nelle interazioni con l'ambiente esterno ed in particolare nei rapporti affettivi, inevitabilmente pregiudicati dalla protesizzazione del testicolo, sia la definitiva compromissione della percezione di benessere del , dovuta alla sopravvenuta impossibilità di espletare le attività e le mansioni Pt_1 lavorative normalmente praticate prima dell'incidente con la consueta naturalezza e al peggioramento della propria qualità di vita, ma anche e soprattutto la frustrazione, l'imbarazzo e l'afflizione sopportati dal per lo stigma e il pudore derivanti dalla consapevolezza della propria menomazione. CP_6
23. Oltretutto si tratta di considerazioni ampiamente condivise da tutti i consulenti, compresi quelli di parte convenuta, che non hanno mai contestato l'effettivo riscontro di un importante disturbo post traumatico da stress a carico del giovane per la mutilazione subita. Pt_1
24. Ne deriva che, sebbene nell'ipotesi che ci occupa il danno da lesione della capacità lavorative generica, il danno da cenestesi e quello esistenziale, inteso come peggioramento della vita di relazione, ben possano rientrare nella valutazione omnicomprensiva del danno biologico, alla stregua della definizione legislativa che ne privilegia una valutazione in chiave dinamica ma pur sempre unitaria (come opportunamente evidenziato dal primo giudice), altrettanto non può dirsi con riguardo al danno morale, acclarata la definitiva compromissione della sfera più intima del danneggiato per le ripercussioni delle lesioni subite sulla propria autostima e sul proprio equilibrio psicologico.
25. Infatti, per quanto attiene alla cenestesi, “consistente nella maggior usura, fatica e difficoltà nell'attendere allo svolgimento dell'attività lavorativa, sebbene non incidente sulle opportunità di guadagno e sulla realizzazione delle prospettive di lavoro riconducibili alle attitudini specifiche della persona” (Cass 16628/2023; Cass 17411/2019), non sono state allegate e men che meno dimostrate conseguenze ulteriori rispetto a quelle che possono normalmente derivare da un trauma di siffatta entità al bacino e alla zona pelvica che, di regola, pregiudicano definitivamente lo svolgimento di attività che comportino la stazione eretta e sforzi prolungati o il sollevamento di pesi. Difetta dunque, il riscontro di quelle circostanze “specifiche ed eccezionali” idonee a giustificare un eventuale appesantimento del punto e in ogni caso la percentuale del 32%, per giurisprudenza pacifica, (Cass 16608/2023; Cass 17411/2019, per la necessità della tempestiva allegazione e prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari ai fini della personalizzazione v..Cass. 28988/2019 ).
24. Di contro, la sofferenza soggettiva provata dal danneggiato nel caso concreto deve essere opportunamente valorizzata e merita di essere valutata separatamente rispetto al danno biologico tenuto conto della peculiarità della vicenda, siccome confermati dai consulenti in ordine all'eccezionalità delle ripercussioni del trauma sulla propria sfera interiore.
25. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto, “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell'animo, vergogna disistima di sé, paura disperazione), con la conseguenza che - ove dedotto e provato, anche per presunzioni, in relazione alla tipologia e alla gravità della lesione – tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” ( Cass. 4878/2022; Cass 2685/2022; Cass. 9006/2022; Cass 2788/2019)
26. Conseguentemente, confermata la determinazione dell'ausiliario del giudice in merito alla compromissione dell'integrità psicofisica del nella misura del 32% , in gg 40 di inabilità Pt_1 assoluta e in 60 gg di inabilità relativa, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato, all'attualità, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 e tenuto conto della personalizzazione massima del danno biologico (pari al 48% del punto base), nella somma di euro 272.477,00 (di cui euro 4.600,00 per ITA ed euro 3.450,00 per ITP), da cui deve essere detratto l'acconto di € 161.500,00 già corrisposto da Controparte_1
27. Trattandosi di debito di valore deve accogliersi anche la censura relativa alla omessa liquidazione degli interessi compensativi da ritardato adempimento, da calcolarsi in presenza di pagamento di somme a titolo di acconto sul credito finale, secondo i criteri indicati al paragrafo successivo.
28. Per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995) trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore), secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
28. Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda relativa al riconoscimento degli onorari stragiudiziali. E' pacifico infatti che il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali è dovuto purché dette attività risultino di “autonoma rilevanza “rispetto a quella svolta in giudizio come previsto dall'art 20 del DM 55/2014 (Cass 40828/2021). Ne deriva che il giudice, nel determinare il compenso spettante all'avvocato per l'attività stragiudiziale cui ha fatto seguito un'attività giudiziale deve accertare se la prima sia connessa, complementare, prodromica ovvero autonoma rispetto all'attività processuale svolta successivamente. Detto requisito evidentemente difetta nel caso di specie dal momento che l'attività espletata dal difensore del finalizzata al raggiungimento della Pt_1 transazione con la non ha sortito gli esiti sperati, dando la stura alla Parte_2 proposizione della domanda giudiziale e al successivo giudizio.
29. Le conclusioni rassegnate nell'atto di appello devono pertanto essere accolte nei limiti sopra indicati.
30. In ragione del complessivo esito del giudizio che ha visto l' attore vittorioso sulla maggior somma riconosciuta a titolo di danni e interessi compensativi, le spese di lite del presente grado già poste a carico dei convenuti sono rideterminate in ragione del maggior valore della causa e liquidate, come da dispositivo, che liquida anche le spese del presente grado, per valori medi, secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore ( 260.000,00/520.000,00), con espunzione per il presente grado delle spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata nel presente giudizio, con vincolo di antistatarietà ex art. 93 c..p.c..
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza , in parziale accoglimento dell' appello e parziale riforma dell' impugnata sentenza , così provvede:
1. condanna in solido tra loro e al CP_7 Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 272.477,00 detratti gli acconti già versati, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri indicati nella parte motiva.
2.Condanna e in solido fra loro, alla CP_7 Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore dell'avv. Maria Speziale antistataria, che liquida, quanto al primo, in euro 668,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compensi professionali e, quanto al secondo, in euro 1.165,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi avvocato, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3.Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deliberato in Roma nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 291/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 10/10/2024, vertente tra con l'Avv. SPEZIALE MARIA Parte_1
- appellante -
e on gli Avv.ti TASSONI FRANCESCO e TASSONI ISABELLA Controparte_1
- appellata -
Controparte_2
-appellata contumace -
CP_3
-appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri - Ufficio periferico di Albano Laziale- n.1412/2018 pubblicata in data 12/06/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Velletri e , nelle rispettive qualità CP_3 Controparte_4 Controparte_5 di conducente-investitore, proprietaria del veicolo Fiat Punto tg BX948ES e compagnia assicuratrice del mezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 18.08.2008, allorquando l'attore, proveniente da Velletri, percorreva la Strada Provinciale 217( c.d. Via dei Laghi), alla guida della propria Ducati Monster e, all'altezza dell'incrocio con Via Pratoni del Vivaro, si trovava la strada sbarrata dalla Fiat Punto condotta dallo che si era immesso sulla CP_3 strada principale senza rispettare lo stop e omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore. In seguito all'impatto il veniva disarcionato dalla moto, cadendo rovinosamente. Pt_1
2. Sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia Stradale di Albano Laziale che redigeva relativo verbale (allegato in atti) e sanzionava il conducente della Punto ai sensi dell'art 145 C.d.S..
3.Il veicolo subiva danni consistenti e il centauro veniva tempestivamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Velletri con referto di “Distacco uretro-peniero, ematoma pelvico. Frattura di polso destro con prognosi riservata”. Immediatamente ricoverato presso il medesimo nosocomio veniva sottoposto, in data 20.08.2008, ad intervento chirurgico di “cistostomia – esplorazione testicolo sx- toilette e sutura” e tre giorni dopo ad intervento per la riduzione della frattura del polso. Veniva dimesso in data 03.09.2008
4. L'importante “trauma pelvico-scrotale” riportato comportava la necessità di un nuovo intervento chirurgico di “applicazione di protesi testicolare”, effettuato in data 13.03.2009, presso l'U.O.C di Urologia dell'Ospedale di Velletri, in seguito al quale il citante si sottoponeva a una serie di controlli, esami clinici, visite specialistiche e cure riabilitative sostenendo un importo documentato in euro 1.700,00
5. All'esito del lungo percorso terapeutico il si sottoponeva, altresì, a visita medico legale Pt_1 presso lo studio del Dr. che concludeva per un'invalidità del 40-45% oltre a 40 giorni di ITT e 90 Per_1 giorni di ITP.
6. Come documentato in atti, al momento del sinistro l'attore, all'epoca ventunenne, che aveva precedentemente svolto attività di magazziniere presso un supermercato, era stato assunto come manutentore presso un albergo.
7. Con comparsa di risposta si costituiva ritualmente ontestando la domanda attrice e CP_1 chiedendone il rigetto oltre ad allegare di aver comunque svolto offerta satisfattiva di euro 161.500,00.
8. ed restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
9. La causa veniva istruita con deposito documenti, assunzione di prova orale e ammissione di C.t.u medico legale.
10. L'ausiliario inizialmente determinava nella misura del 35% la compromissione permanente dell'integrità psicofisica del , in gg 40 la inabilità assoluta e in gg 60 quella parziale valorizzando Pt_1 espressamente “l'oggettiva incidenza negativa delle lesioni accertate, comunque riconducibile ai fatti di causa, sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamici della vita del danneggiato causando, per alcuni aspetti particolari, notevoli ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica e per alcuni aspetti su quella generica, nonché sulla vita di relazione e affettiva”
11.Tuttavia, in risposta alle note critiche formulate dal consulente di parte convenuta al proprio elaborato, rideterminava la valutazione finale nella misura del 32% eliminando la diagnosi di distrazione del rachide lombo-sacrale
11. Precisate le conclusioni, veniva disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c 12. Con sentenza n.1412/2018 del 12.6.2018, il Tribunale di Velletri – Ufficio periferico di Albano Laziale- accertata preliminarmente l'esclusiva responsabilità dello nella causazione del CP_3 sinistro, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 196.643,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sino al saldo effettivo , nonché della somma di euro 1.700,00 per spese mediche con rivalutazione dalle singole date dei pagamenti e interessi legali sulla somma così attualizzata, dalla data della sentenza fino al saldo effettivo. Disponeva quindi la detrazione dall'importo totale così determinato della somma di euro 161.500,00 corrisposta dall' assicuratrice e trattenuta dall'attore a titolo di acconto. Per contro il Tribunale rigettava i restanti capi della domanda attrice e condannava solidalmente i convenuti, al pagamento delle spese processuali.
13. Contro la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il formulando cinque Pt_1 specifiche censure alla decisione del Tribunale articolate in altrettanti motivi afferenti in particolare:
- la rimodulazione del valore dell'invalidità permanente nella valutazione finale offerta dal ctu in risposta alle note critiche formulate dal ctp della convenuta che ha determinato un contenimento del valore in questione nella misura del 32%:
- l'omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario riguardo alla cenestesi lavorativa e al profilo esistenziale del danno non patrimoniale alla persona;
- l'inadeguata valutazione dell'incidenza delle lesioni riscontrate sulla vita relazionale e affettiva del danneggiato;
- l'omesso riconoscimento degli onorari stragiudiziali spettanti al difensore per l'attività espletata prima dell'insaturazione del giudizio e proiettata al raggiungimento di una transazione che ha condotto all'offerta formulata dalla Compagnia;
- Il mancato riconoscimento degli interessi sia compensativi che moratori sulle somme liquidate al
. Pt_1
14. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
15. e estavano contumaci Controparte_2 CP_3
16. Dopo una serie di rinvii, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
17. L'appello, oltre che ammissibile, è fondato nei limiti di seguito indicati.
18. Per quanto attiene alla contestazione della valutazione operata dal ctu, sia in ordine al valore dell'invalidità temporanea e parziale che alla compromissione permanente della integrità psicofisica di , è opportuno precisare che quella conclusiva, contenuta nei limiti del 32% rispetto al Parte_1
35% valutato in bozza, ha effettivamente fatto seguito a una riponderazione degli esiti traumatici riportati dal danneggiato, dai quali è stata esclusa la distrazione del rachide lombo- sacrale in seguito alle osservazioni formulate dal Ctp dell'assicuratrice in sede di note critiche. Tuttavia, la determinazione finale cui è pervenuto l'ausiliario del giudice si presenta del tutto coerente rispetto alla documentazione in atti e alle effettive condizioni cliniche dell'attore risultanti dagli accertamenti effettuati nel corso delle operazioni peritali. Pertanto, nessun rilievo può essere mosso alle valutazioni operate dal consulente nominato dal Tribunale e alla solidità delle argomentazioni esposte nella relazione che hanno condivisibilmente indotto il primo Giudice ad aderire alle conclusioni definitive ivi rassegnate. 19 Ne consegue che le censure formulate sul punto dall'appellante risultano del tutto infondate e pertanto il motivo di gravame sul punto deve essere rigettato.
20. Diversamente, coglie nel segno la censura afferente alla quantificazione del danno non patrimoniale sotto il profilo di un'inadeguata valutazione del danno effettivamente subito dal , Pt_1 avuto riguardo sia alle importanti ripercussioni esistenziali e sulla vita affettiva e di relazione, innegabilmente derivanti dalla riscontrata menomazione, sia al patimento d'animo e alla sofferenza contingente patita per le gravi conseguenze dell'incidente, circostanze comprovate in atti e che meritano certamente l'opportuna valorizzazione, mancata in primo grado.
21. Nel caso concreto, infatti, il danneggiato ha tempestivamente allegato le “circostanze specifiche ed eccezionali” che hanno amplificato significativamente l'incidenza dei postumi invalidanti del sinistro, non soltanto sugli aspetti dinamico relazionali della propria esistenza, ma anche sulla percezione di sé, compromettendone irrimediabilmente la qualità di vita certamente in misura superiore rispetto al pregiudizio espresso in astratto dal grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto.
22. D'altra parte la consulenza tecnica d'ufficio ha valorizzato adeguatamente questi aspetti evidenziando sia l'anomalo cambiamento della risposta emotiva del nell'approccio relazionale Pt_1
e nelle interazioni con l'ambiente esterno ed in particolare nei rapporti affettivi, inevitabilmente pregiudicati dalla protesizzazione del testicolo, sia la definitiva compromissione della percezione di benessere del , dovuta alla sopravvenuta impossibilità di espletare le attività e le mansioni Pt_1 lavorative normalmente praticate prima dell'incidente con la consueta naturalezza e al peggioramento della propria qualità di vita, ma anche e soprattutto la frustrazione, l'imbarazzo e l'afflizione sopportati dal per lo stigma e il pudore derivanti dalla consapevolezza della propria menomazione. CP_6
23. Oltretutto si tratta di considerazioni ampiamente condivise da tutti i consulenti, compresi quelli di parte convenuta, che non hanno mai contestato l'effettivo riscontro di un importante disturbo post traumatico da stress a carico del giovane per la mutilazione subita. Pt_1
24. Ne deriva che, sebbene nell'ipotesi che ci occupa il danno da lesione della capacità lavorative generica, il danno da cenestesi e quello esistenziale, inteso come peggioramento della vita di relazione, ben possano rientrare nella valutazione omnicomprensiva del danno biologico, alla stregua della definizione legislativa che ne privilegia una valutazione in chiave dinamica ma pur sempre unitaria (come opportunamente evidenziato dal primo giudice), altrettanto non può dirsi con riguardo al danno morale, acclarata la definitiva compromissione della sfera più intima del danneggiato per le ripercussioni delle lesioni subite sulla propria autostima e sul proprio equilibrio psicologico.
25. Infatti, per quanto attiene alla cenestesi, “consistente nella maggior usura, fatica e difficoltà nell'attendere allo svolgimento dell'attività lavorativa, sebbene non incidente sulle opportunità di guadagno e sulla realizzazione delle prospettive di lavoro riconducibili alle attitudini specifiche della persona” (Cass 16628/2023; Cass 17411/2019), non sono state allegate e men che meno dimostrate conseguenze ulteriori rispetto a quelle che possono normalmente derivare da un trauma di siffatta entità al bacino e alla zona pelvica che, di regola, pregiudicano definitivamente lo svolgimento di attività che comportino la stazione eretta e sforzi prolungati o il sollevamento di pesi. Difetta dunque, il riscontro di quelle circostanze “specifiche ed eccezionali” idonee a giustificare un eventuale appesantimento del punto e in ogni caso la percentuale del 32%, per giurisprudenza pacifica, (Cass 16608/2023; Cass 17411/2019, per la necessità della tempestiva allegazione e prova di conseguenze anomale o del tutto peculiari ai fini della personalizzazione v..Cass. 28988/2019 ).
24. Di contro, la sofferenza soggettiva provata dal danneggiato nel caso concreto deve essere opportunamente valorizzata e merita di essere valutata separatamente rispetto al danno biologico tenuto conto della peculiarità della vicenda, siccome confermati dai consulenti in ordine all'eccezionalità delle ripercussioni del trauma sulla propria sfera interiore.
25. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto, “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del “danno biologico”, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, “sub specie” di dolore dell'animo, vergogna disistima di sé, paura disperazione), con la conseguenza che - ove dedotto e provato, anche per presunzioni, in relazione alla tipologia e alla gravità della lesione – tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” ( Cass. 4878/2022; Cass 2685/2022; Cass. 9006/2022; Cass 2788/2019)
26. Conseguentemente, confermata la determinazione dell'ausiliario del giudice in merito alla compromissione dell'integrità psicofisica del nella misura del 32% , in gg 40 di inabilità Pt_1 assoluta e in 60 gg di inabilità relativa, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato, all'attualità, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 e tenuto conto della personalizzazione massima del danno biologico (pari al 48% del punto base), nella somma di euro 272.477,00 (di cui euro 4.600,00 per ITA ed euro 3.450,00 per ITP), da cui deve essere detratto l'acconto di € 161.500,00 già corrisposto da Controparte_1
27. Trattandosi di debito di valore deve accogliersi anche la censura relativa alla omessa liquidazione degli interessi compensativi da ritardato adempimento, da calcolarsi in presenza di pagamento di somme a titolo di acconto sul credito finale, secondo i criteri indicati al paragrafo successivo.
28. Per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995) trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore), secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
28. Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda relativa al riconoscimento degli onorari stragiudiziali. E' pacifico infatti che il compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali è dovuto purché dette attività risultino di “autonoma rilevanza “rispetto a quella svolta in giudizio come previsto dall'art 20 del DM 55/2014 (Cass 40828/2021). Ne deriva che il giudice, nel determinare il compenso spettante all'avvocato per l'attività stragiudiziale cui ha fatto seguito un'attività giudiziale deve accertare se la prima sia connessa, complementare, prodromica ovvero autonoma rispetto all'attività processuale svolta successivamente. Detto requisito evidentemente difetta nel caso di specie dal momento che l'attività espletata dal difensore del finalizzata al raggiungimento della Pt_1 transazione con la non ha sortito gli esiti sperati, dando la stura alla Parte_2 proposizione della domanda giudiziale e al successivo giudizio.
29. Le conclusioni rassegnate nell'atto di appello devono pertanto essere accolte nei limiti sopra indicati.
30. In ragione del complessivo esito del giudizio che ha visto l' attore vittorioso sulla maggior somma riconosciuta a titolo di danni e interessi compensativi, le spese di lite del presente grado già poste a carico dei convenuti sono rideterminate in ragione del maggior valore della causa e liquidate, come da dispositivo, che liquida anche le spese del presente grado, per valori medi, secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modificazioni per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore ( 260.000,00/520.000,00), con espunzione per il presente grado delle spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata nel presente giudizio, con vincolo di antistatarietà ex art. 93 c..p.c..
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza , in parziale accoglimento dell' appello e parziale riforma dell' impugnata sentenza , così provvede:
1. condanna in solido tra loro e al CP_7 Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 272.477,00 detratti gli acconti già versati, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri indicati nella parte motiva.
2.Condanna e in solido fra loro, alla CP_7 Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore dell'avv. Maria Speziale antistataria, che liquida, quanto al primo, in euro 668,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compensi professionali e, quanto al secondo, in euro 1.165,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi avvocato, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3.Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deliberato in Roma nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino