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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8038/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8038/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,35, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per lo stesso personalmente;
Parte_1 per , non costituito nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
Parte appellante precisa le conclusioni come da atto introduttivo riportandosi alle difese ivi svolte;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 8038/2025, promossa da:
(C.F. , difeso in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza allegato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'Avv. quale Parte_1 difensore in proprio, ha proposto appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.
1645/2025 del 9.06.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui, nonostante l'accoglimento del ricorso, il era stato condannato alla refusione delle spese relative al solo contributo Controparte_1
pagina 2 di 6 unificato di € 43,00, non già al pagamento dei compensi professionali;
tale decisione era stata assunta con la motivazione secondo cui il ricorrente si era difeso in proprio.
Nell'atto di appello proponeva i seguenti motivi: Parte_1
-violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per omessa liquidazione delle spese processuali;
-violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
-errore nell'applicazione delle norme sulle spese nei giudizi davanti al giudice di pace;
-violazione dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011;
-obbligo del giudice di pronunciare sulle spese ex art. 112 c.p.c..
In conclusione, l'appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali e di condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre al contributo unificato già riconosciuto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.
2. All'udienza del 30.10.2025, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_1
Quindi, il Giudice, rilevando che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è soggetto al rito speciale del lavoro e che la controversia in primo grado
è stata trattata con tale rito, ai sensi dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011, disponeva il mutamento dal rito ordinario al rito speciale del lavoro, in quanto il giudizio di appello segue le forme della cognizione speciale (Cass. civ. 09/08/2018, n. 20705).
Infine, all'udienza odierna si procedeva alla discussione della causa e l'appellante, difeso in proprio, precisava le conclusioni come da verbale d'udienza allegato.
3.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nel primo grado di giudizio, il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso, ha condannato la parte soccombente esclusivamente alla refusione delle spese relative al contributo unificato, omettendo la decisione relativa alla regolamentazione dei compensi professionali.
Pertanto, il primo giudice ha violato, da un lato, l'art. 112 c.p.c., non essendosi pronunciato su tutta la domanda (che nel caso di specie comprendeva la condanna del resistente al pagamento integrale delle spese processuali), dall'altro, l'art. 91 c.p.c., perché, pur avendo fatto applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali (come risulta dalla condanna del CP_1 al pagamento del contributo unificato) ha indebitamente escluso dalla statuizione sulle spese la previsione relativa agli onorari. pagina 3 di 6 Al riguardo, del tutto erronea è la motivazione enunciata dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente si è difeso in proprio.
Si osserva, al contrario, che con orientamento univoco la Suprema Corte ha dichiarato che l'avvocato, il quale si avvalga della facoltà di difendersi personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione degli onorari per l'attività professionale svolta nel proprio interesse, secondo i principi ordinari in tema di soccombenza e in base alle tariffe professionali (Cass. civ. n. 31141 dell'08/11/2023).
Anche di recente, con la pronuncia n. 11349 del 29/04/2024, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare: “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18-02-2019, Rv. 652600; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30-01-2008, Rv. 601669; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09-07-2004, Rv. 574385; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 27-08-2003,
Rv. 566295; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24-01-1994, Rv. 485109)”.
3.2. Inoltre, il diritto dell'avvocato, che si difenda in proprio, ad ottenere il riconoscimento dell'onorario, qualora sia la parte vittoriosa nel processo, non è escluso dalla circostanza che, nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento, l'art. 7 comma 8 D.L.vo n. 150/2011 consenta alle parti di stare in giudizio personalmente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare che partecipa al processo quale difensore di se stesso, perché in conseguenza ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale e non soltanto il rimborso delle spese vive sopportate, come la parte priva del titolo di legale” (Cass. civ. n. 37830 del 27/12/2022; nello stesso senso, Cass. civ. n.
1518 del 21/01/2019; Cass. civ. n. 12680 del 09/07/2024).
Nel caso di specie si rileva che, nel ricorso depositato nel giudizio di primo grado, l'Avv.
[...]
presentatosi con la propria qualifica professionale, ha espressamente dichiarato di Parte_1 agire “in proprio quale avvocato di se stesso possedendo le qualità di legge”.
Inoltre, la spendita della qualità di avvocato risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata.
3.3. Nella liquidazione non opera, poi, il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., dovendosi aderire, al riguardo, al consolidato indirizzo della Suprema Corte, che di seguito si riporta: “In tema di pagina 4 di 6 liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4,
c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione” (Cass. civ. n.
9059 dell'01.04.2021; nello stesso senso, Cass. civ. n. 29145 del 2017; Cass. civ. n. 9556 del
30.04.2014).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, dovendosi condannare il quale parte Controparte_1 soccombente, alla refusione delle spese processuali comprendenti, oltre al contributo unificato, anche l'importo degli onorari, da liquidare in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta e della limitata entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa
(fino ad € 1.100,00).
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il va poi condannato Controparte_1 al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio di appello, da liquidarsi sulla base dei medesimi parametri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di
Bologna n. 1645/2025 del 9.06.2025, nella parte concernente la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al primo grado di giudizio, che comprendono, oltre al contributo unificato di €
43,00, l'importo complessivo di € 173,00 per gli onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna il alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative al presente grado d'appello, che liquida in € 64,50 per anticipazioni ed € 332,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8038/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 12,35, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per lo stesso personalmente;
Parte_1 per , non costituito nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
Parte appellante precisa le conclusioni come da atto introduttivo riportandosi alle difese ivi svolte;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 8038/2025, promossa da:
(C.F. , difeso in proprio Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza allegato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'Avv. quale Parte_1 difensore in proprio, ha proposto appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.
1645/2025 del 9.06.2025, dolendosi del capo della pronuncia con cui, nonostante l'accoglimento del ricorso, il era stato condannato alla refusione delle spese relative al solo contributo Controparte_1
pagina 2 di 6 unificato di € 43,00, non già al pagamento dei compensi professionali;
tale decisione era stata assunta con la motivazione secondo cui il ricorrente si era difeso in proprio.
Nell'atto di appello proponeva i seguenti motivi: Parte_1
-violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per omessa liquidazione delle spese processuali;
-violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.;
-errore nell'applicazione delle norme sulle spese nei giudizi davanti al giudice di pace;
-violazione dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011;
-obbligo del giudice di pronunciare sulle spese ex art. 112 c.p.c..
In conclusione, l'appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali e di condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre al contributo unificato già riconosciuto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.
2. All'udienza del 30.10.2025, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_1
Quindi, il Giudice, rilevando che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è soggetto al rito speciale del lavoro e che la controversia in primo grado
è stata trattata con tale rito, ai sensi dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011, disponeva il mutamento dal rito ordinario al rito speciale del lavoro, in quanto il giudizio di appello segue le forme della cognizione speciale (Cass. civ. 09/08/2018, n. 20705).
Infine, all'udienza odierna si procedeva alla discussione della causa e l'appellante, difeso in proprio, precisava le conclusioni come da verbale d'udienza allegato.
3.1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nel primo grado di giudizio, il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso, ha condannato la parte soccombente esclusivamente alla refusione delle spese relative al contributo unificato, omettendo la decisione relativa alla regolamentazione dei compensi professionali.
Pertanto, il primo giudice ha violato, da un lato, l'art. 112 c.p.c., non essendosi pronunciato su tutta la domanda (che nel caso di specie comprendeva la condanna del resistente al pagamento integrale delle spese processuali), dall'altro, l'art. 91 c.p.c., perché, pur avendo fatto applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali (come risulta dalla condanna del CP_1 al pagamento del contributo unificato) ha indebitamente escluso dalla statuizione sulle spese la previsione relativa agli onorari. pagina 3 di 6 Al riguardo, del tutto erronea è la motivazione enunciata dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente si è difeso in proprio.
Si osserva, al contrario, che con orientamento univoco la Suprema Corte ha dichiarato che l'avvocato, il quale si avvalga della facoltà di difendersi personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione degli onorari per l'attività professionale svolta nel proprio interesse, secondo i principi ordinari in tema di soccombenza e in base alle tariffe professionali (Cass. civ. n. 31141 dell'08/11/2023).
Anche di recente, con la pronuncia n. 11349 del 29/04/2024, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare: “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18-02-2019, Rv. 652600; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30-01-2008, Rv. 601669; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09-07-2004, Rv. 574385; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 27-08-2003,
Rv. 566295; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24-01-1994, Rv. 485109)”.
3.2. Inoltre, il diritto dell'avvocato, che si difenda in proprio, ad ottenere il riconoscimento dell'onorario, qualora sia la parte vittoriosa nel processo, non è escluso dalla circostanza che, nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento, l'art. 7 comma 8 D.L.vo n. 150/2011 consenta alle parti di stare in giudizio personalmente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare che partecipa al processo quale difensore di se stesso, perché in conseguenza ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale e non soltanto il rimborso delle spese vive sopportate, come la parte priva del titolo di legale” (Cass. civ. n. 37830 del 27/12/2022; nello stesso senso, Cass. civ. n.
1518 del 21/01/2019; Cass. civ. n. 12680 del 09/07/2024).
Nel caso di specie si rileva che, nel ricorso depositato nel giudizio di primo grado, l'Avv.
[...]
presentatosi con la propria qualifica professionale, ha espressamente dichiarato di Parte_1 agire “in proprio quale avvocato di se stesso possedendo le qualità di legge”.
Inoltre, la spendita della qualità di avvocato risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata.
3.3. Nella liquidazione non opera, poi, il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., dovendosi aderire, al riguardo, al consolidato indirizzo della Suprema Corte, che di seguito si riporta: “In tema di pagina 4 di 6 liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4,
c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione” (Cass. civ. n.
9059 dell'01.04.2021; nello stesso senso, Cass. civ. n. 29145 del 2017; Cass. civ. n. 9556 del
30.04.2014).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata in relazione al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, dovendosi condannare il quale parte Controparte_1 soccombente, alla refusione delle spese processuali comprendenti, oltre al contributo unificato, anche l'importo degli onorari, da liquidare in base ai valori minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta e della limitata entità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa
(fino ad € 1.100,00).
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il va poi condannato Controparte_1 al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio di appello, da liquidarsi sulla base dei medesimi parametri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di
Bologna n. 1645/2025 del 9.06.2025, nella parte concernente la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al primo grado di giudizio, che comprendono, oltre al contributo unificato di €
43,00, l'importo complessivo di € 173,00 per gli onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna il alla rifusione, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative al presente grado d'appello, che liquida in € 64,50 per anticipazioni ed € 332,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e deposito nel fascicolo telematico.
Bologna, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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