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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1934/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Bettini Emanuela
RICORRENTE
E
(C.F. , nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 28.5.2025
Il difensore chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione dinanzi al Collegio, avendo ad oggetto la sola pronuncia di separazione senza condizioni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato a ruolo in data 26 maggio 2023, ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, , sposata con CP_1 matrimonio civile in Lomazzo, in data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Lomazzo - anno 1998, atto n. 10, parte I, serie -), senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 dicembre 2024, il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha sentito la sola parte ricorrente, che ha precisato: Mia moglie ha lasciato la casa coniugale più o meno cinque anni fa;
dopo di quello l'ho sentita ancora qualche volta ma ora
è da anni che non la sento e non ne so niente;
io è due anni che ho chiesto di togliere la sua residenza e un mese fa è passato finalmente il messo comunale per verificare che lei non risiede più nella casa coniugale;
non so più dove viva né se lavori;
in Italia non aveva parenti;
potrebbe essere tornata in Nigeria, non lo so.
(cfr. verbale udienza). Con provvedimento a verbale -ritenuto che, prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., occorra effettuare adeguate ricerche, che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano, ad esempio, il tentativo di notifica presso il datore di lavoro, se conosciuto, e adeguate ricerche anche per via consolare (presso il consolato estero in Italia e presso il consolato italiano all'estero), atteso che la resistente è nata in [...], e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, del precedente decreto di fissazione di udienza e del verbale d'udienza alla resistente e ha fissato udienza in data 28.5.2025.
All'esito di tale udienza, rilevato che parte resistente, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e dell'originario decreto di fissazione d'udienza (notificati ex art.143 c.p.c. presso la casa coniugale, ove la stessa risultava risiedere all'epoca della notifica, come da certificato di residenza esibito in udienza), anche in considerazione dell'esito negativo delle ricerche consolari, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Lomazzo, in data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo - anno 1998, atto n. 10, parte I, serie -).
Dalla loro unione non sono nati figli.
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni del ricorrente, confermate anche in udienza. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dal signor il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi, nonché l'attuale irreperibilità della Pt_1 resistente sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo in
[...] CP_1 data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo - anno
1998, atto n. 10, parte I, serie -);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 30.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Bettini Emanuela
RICORRENTE
E
(C.F. , nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 28.5.2025
Il difensore chiede pertanto che la causa sia rimessa in decisione dinanzi al Collegio, avendo ad oggetto la sola pronuncia di separazione senza condizioni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato a ruolo in data 26 maggio 2023, ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, , sposata con CP_1 matrimonio civile in Lomazzo, in data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Lomazzo - anno 1998, atto n. 10, parte I, serie -), senza ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 5 dicembre 2024, il Giudice precedente assegnatario del fascicolo ha sentito la sola parte ricorrente, che ha precisato: Mia moglie ha lasciato la casa coniugale più o meno cinque anni fa;
dopo di quello l'ho sentita ancora qualche volta ma ora
è da anni che non la sento e non ne so niente;
io è due anni che ho chiesto di togliere la sua residenza e un mese fa è passato finalmente il messo comunale per verificare che lei non risiede più nella casa coniugale;
non so più dove viva né se lavori;
in Italia non aveva parenti;
potrebbe essere tornata in Nigeria, non lo so.
(cfr. verbale udienza). Con provvedimento a verbale -ritenuto che, prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., occorra effettuare adeguate ricerche, che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano, ad esempio, il tentativo di notifica presso il datore di lavoro, se conosciuto, e adeguate ricerche anche per via consolare (presso il consolato estero in Italia e presso il consolato italiano all'estero), atteso che la resistente è nata in [...], e presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria- il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, del precedente decreto di fissazione di udienza e del verbale d'udienza alla resistente e ha fissato udienza in data 28.5.2025.
All'esito di tale udienza, rilevato che parte resistente, pur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e dell'originario decreto di fissazione d'udienza (notificati ex art.143 c.p.c. presso la casa coniugale, ove la stessa risultava risiedere all'epoca della notifica, come da certificato di residenza esibito in udienza), anche in considerazione dell'esito negativo delle ricerche consolari, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Lomazzo, in data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo - anno 1998, atto n. 10, parte I, serie -).
Dalla loro unione non sono nati figli.
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni del ricorrente, confermate anche in udienza. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dal signor il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi, nonché l'attuale irreperibilità della Pt_1 resistente sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo in
[...] CP_1 data 19 dicembre 1998 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo - anno
1998, atto n. 10, parte I, serie -);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 30.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao