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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
PU 172-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 11/06/2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 172-1/2025 P.U. promosso con ricorso IN PROPRIO depositato in data 3 giugno 2025
DA on socio unico, con sede legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. Parte_1
, P.IVA , PEC in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
nato a Besana in [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 9, C.F. , rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall'avv. Lisa Frigerio C.F._1 del Foro di Monza, C.F. e dall'avv. Chiara Fanelli del Foro di Monza, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lisa Frigerio, sito in C.F._3
20833 Giussano (MB), via Pascoli n. 18/B. I Procuratori Avv. Lisa Frigerio (C.F. C.F._2
e Avv. Chiara Fanelli (C.F. ) dichiarano di voler ricevere le comunicazioni C.F._3 inerenti il procedimento all'indirizzo PEC: e Email_2
Email_3
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 03 giugno 2025 con socio unico, con sede Parte_1 legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
PEC in persona del legale rappresentante nato a Email_1 Controparte_1
Besana in Brianza (MB) il 28/04/1959 e ivi residente in [...], C.F.
, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei C.F._1 propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: Visura storica della Società (doc. 1), Situazione patrimoniale ed economica al 30 aprile 2025 (doc. 2), Bozza di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 (doc. 3), Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 corredati da nota integrativa (doc. 4), Libri giornale anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 5), Libri inventari anni
2021, 2022 e 2023 (doc. 6), Schede contabili anni 2021, 2022, 2023, 2024 e al 30 aprile 2025
(doc. 7), Libri cespiti anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 8), Registri IVA anni 2021, 2022,
2023 e 2024 (doc. 9), Liquidazioni IVA periodiche anni 2021, 2022, 2023, 2024 e I trimestre
2025 (doc. 10), Modelli Unici SC anni 2021, 2022, 2023 (doc. 11), Modelli IRAP anni 2021,
2022, 2023 (doc. 12), Dichiarazioni IVA anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 13), Modelli 770 anni 2021, 2022, 2023 (doc. 14), Estratto di ruolo dell' Controparte_2 aggiornato al 24 aprile 2025 (doc. 15), Certificazione relativa alla regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi (doc. 16), Decreto ingiuntivo n. 995/2025 e atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato e scritto al n. di ruolo 3061/2025 (doc. 17), Diffida ad adempiere del 09.05.2025 inviata dall'Avvocato Frigerio a Cavotec (doc. 18), Diffida Avvocato Saccomani del 23.05.2025 (doc. 19).
• la ricorrente, esercente attività di officina meccanica di torneria in genere per conto terzi, premesso di non essere impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett.d), ha dichiarato l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una serie concatenata di circostanze sfavorevoli e criticità che si sono manifestate nel tempo e che si sono aggravate per effetti di eventi esterni e straordinari, che hanno inevitabilmente condotto la società all'attuale situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale, sfociata in uno stato di insolvenza irreversibile.
• la ricorrente ha specificato, pertanto, di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ha chiesto di accedere alla procedura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 39 -40 e 49 del CCII, previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso previsti dalla legge;
Ritenuto che: • ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al sig. con verbale di assemblea del Controparte_1
15/07/2021 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in NO ES (MB), Via Luigi Galvani n. 10, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa di officina meccanica di torneria in genere per conto terzi,
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d); • infatti, dal bilancio 2023 (ultimo depositato) emerge un attivo di € 767.887,00, ricavi per
€ 587.316,00 e debiti scaduti per € 530.164,00, somme tutte superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dagli ingenti debiti tributari, previdenziali, verso banche e fornitori nonché nei confronti dei dipendenti (cfr. pag. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo);
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
P.Q.M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 125, 356 e 358 CCI,
. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con socio unico, con sede Parte_1 legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. P.IVA PEC P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante nato a [...] in Email_1 Controparte_1
Brianza (MB) il 28/04/1959 e ivi residente in [...], C.F. C.F._1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina dott.ssa Maria Cristina Abbiati (c. f. ), con studio in via Scultori Fantoni 18/A C.F._4
MEDA (MB) curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Email_4 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 10.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 11 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 11/06/2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 172-1/2025 P.U. promosso con ricorso IN PROPRIO depositato in data 3 giugno 2025
DA on socio unico, con sede legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. Parte_1
, P.IVA , PEC in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
nato a Besana in [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 9, C.F. , rappresentata e difesa – giusta procura in atti dall'avv. Lisa Frigerio C.F._1 del Foro di Monza, C.F. e dall'avv. Chiara Fanelli del Foro di Monza, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lisa Frigerio, sito in C.F._3
20833 Giussano (MB), via Pascoli n. 18/B. I Procuratori Avv. Lisa Frigerio (C.F. C.F._2
e Avv. Chiara Fanelli (C.F. ) dichiarano di voler ricevere le comunicazioni C.F._3 inerenti il procedimento all'indirizzo PEC: e Email_2
Email_3
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 03 giugno 2025 con socio unico, con sede Parte_1 legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
PEC in persona del legale rappresentante nato a Email_1 Controparte_1
Besana in Brianza (MB) il 28/04/1959 e ivi residente in [...], C.F.
, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei C.F._1 propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: Visura storica della Società (doc. 1), Situazione patrimoniale ed economica al 30 aprile 2025 (doc. 2), Bozza di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 (doc. 3), Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 corredati da nota integrativa (doc. 4), Libri giornale anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 5), Libri inventari anni
2021, 2022 e 2023 (doc. 6), Schede contabili anni 2021, 2022, 2023, 2024 e al 30 aprile 2025
(doc. 7), Libri cespiti anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 8), Registri IVA anni 2021, 2022,
2023 e 2024 (doc. 9), Liquidazioni IVA periodiche anni 2021, 2022, 2023, 2024 e I trimestre
2025 (doc. 10), Modelli Unici SC anni 2021, 2022, 2023 (doc. 11), Modelli IRAP anni 2021,
2022, 2023 (doc. 12), Dichiarazioni IVA anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 13), Modelli 770 anni 2021, 2022, 2023 (doc. 14), Estratto di ruolo dell' Controparte_2 aggiornato al 24 aprile 2025 (doc. 15), Certificazione relativa alla regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi (doc. 16), Decreto ingiuntivo n. 995/2025 e atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato e scritto al n. di ruolo 3061/2025 (doc. 17), Diffida ad adempiere del 09.05.2025 inviata dall'Avvocato Frigerio a Cavotec (doc. 18), Diffida Avvocato Saccomani del 23.05.2025 (doc. 19).
• la ricorrente, esercente attività di officina meccanica di torneria in genere per conto terzi, premesso di non essere impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett.d), ha dichiarato l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una serie concatenata di circostanze sfavorevoli e criticità che si sono manifestate nel tempo e che si sono aggravate per effetti di eventi esterni e straordinari, che hanno inevitabilmente condotto la società all'attuale situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale, sfociata in uno stato di insolvenza irreversibile.
• la ricorrente ha specificato, pertanto, di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ha chiesto di accedere alla procedura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 39 -40 e 49 del CCII, previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso previsti dalla legge;
Ritenuto che: • ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al sig. con verbale di assemblea del Controparte_1
15/07/2021 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in NO ES (MB), Via Luigi Galvani n. 10, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa di officina meccanica di torneria in genere per conto terzi,
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d); • infatti, dal bilancio 2023 (ultimo depositato) emerge un attivo di € 767.887,00, ricavi per
€ 587.316,00 e debiti scaduti per € 530.164,00, somme tutte superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dagli ingenti debiti tributari, previdenziali, verso banche e fornitori nonché nei confronti dei dipendenti (cfr. pag. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo);
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
P.Q.M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 125, 356 e 358 CCI,
. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con socio unico, con sede Parte_1 legale a NO ES (MB), via Luigi Galvani n. 10, C.F. P.IVA PEC P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante nato a [...] in Email_1 Controparte_1
Brianza (MB) il 28/04/1959 e ivi residente in [...], C.F. C.F._1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina dott.ssa Maria Cristina Abbiati (c. f. ), con studio in via Scultori Fantoni 18/A C.F._4
MEDA (MB) curatore, che alla luce dell'organizzazione dello Email_4 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 10.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 11 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti