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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno
11 marzo 2025, depositate dalla parte ricorrente il 03.03.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 159 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Campobello di Licata (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Barone La Lomia n.
29, presso lo studio dell'avv. Vita Marino che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2021, ha impugnato “il Parte_1
″Provvedimento″ di rigetto, emesso dall' di Agrigento Agenzia di Canicattì, della CP_1
domanda n.ro 5578910 avente ad oggetto ″Indennità mesi marzo ed aprile prevista dal D.L. 18 del 17.03.2020 e D.L. Rilancio n.ro 34/2020″ presentata in data 27.08.2020 n.ro protocollo
0100.27/08/2020.0262250”. CP_1
Ha dedotto di essere “stata assunta, con contratto di co.co.co. a tempo determinato, dal
12/09/2019 al 06/06/2020, dall con sede legale ad ON”, di avere Controparte_2
1 presentato “in data 06.05.2020 … domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato con effetto retroattivo alla data del 12.09.2019” e che “il rapporto di lavoro cessava regolarmente alla data del 06.06.2020, come da contratto”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che l'istante è in possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione prevista dal D.L. n.ro 18/2020 e D.L. n.ro 34/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020; - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020; - conseguentemente condannare l al CP_1
pagamento … della indennità per i mesi di marzo e aprile per complessive €uro 1.200,00; - ritenere e dichiarare, comunque, l'illegittimità dell'impugnato Provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore”.
L' costituitosi in giudizio il 10.05.2021, ha contestato la fondatezza delle CP_1
doglianze sollevate in ricorso e sostenuto la correttezza delle proprie determinazioni, concludendo per il rigetto delle domande proposte ed evidenziando che “diversamente da quanto indicato nel ricorso la ricorrente non ha presentato istanza disciplinata dal D.L. 18 del 17.03.2020 bensì la domanda oggetto dell'impugnativa presentata in data 27.08.2020 è quella relativa ai Lavoratori autonomi occasionali disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 104 del 2020 che prevede un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice per esigenze di carico di ruolo, il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'odierna udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atto dalle parti emerge che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - la domanda presentata in data 27 agosto 2020 era quella per la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale n.
10/2020.
Si legge infatti testualmente nei documenti nn. 3 e 4, versati in atti dalla stessa parte ricorrente: “RICEVUTA di presentazione della domanda di Indennità mesi marzo, aprile e maggio prevista dal D.I. 10/2020 appl. art. 44 D.L. 18/2020 e dal ‹DL Rilancio› 34/2020” e ancora:
2 “Categoria: Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale (Art. 2, D.I. 10/2020, lett.
c) – Qualifica: Lavoratori con contr. lavoro autonomo occ. senza P.IVA iscritti solo a Gest. separata al 23/02/20”.
Tale domanda è stata respinta dall' con la seguente motivazione: “la prestazione non CP_1
può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, lei non risulta avere alcuno tra i seguenti requisiti tra 01/01/2020 e 23/02/2020: - assenza partita iva - invio domanda di iscrizione a gestione separata come parasubordinato entro il 23.02.2020 - titolarità contratto autonomo occasionale ai sensi art. 2222 c.c. - accredito su gestione separata di almeno un contributo mensile - assenza di contratto autonomo occasionale al 23.02.2020” (doc. n. 3)
La ricorrente, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla prestazione prevista dall'art. 27 del D.L. n.
18/2020 (cd. decreto Cura Italia) poi confermata dall'art. 84 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto
Rilancio) per la categoria dei “lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” cui la stessa riconosce di appartenere in quanto “assunta con contratto di co.co.co.
a tempo determinato, dal 12/09/2019 al 06/06/2020, dall con sede legale Controparte_2
ad ON … come docente per un numero di 35 ore” (v. ricorso introduttivo).
Il citato art. 27 prevede, infatti, che “… ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. …”.
Ben diversi sono i requisiti previsti per l'accoglimento della diversa indennità Covid disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale n. 10/2020 (oggetto, come visto, della domanda effettivamente presentata dalla AR), rubricato “Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi” che così dispone: “I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti: … c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del
23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
3 con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile”.
Tale disposizione, applicabile anche in favore della categoria di lavoratori a cui appartiene la ricorrente, richiede, oltre alla titolarità di un contratto di collaborazione occasionale nel periodo indicato: la cessazione dello stesso entro il 22.02.2020 e l'iscrizione del lavoratore alla Gestione
Separata alla data del 23.02.2020, con accredito nello stesso arco temporale (01.01.2019-
23.02.2020) di almeno un contributo mensile;
prevede infatti che la contribuzione, che deve risultare versata alla Gestione Separata nella misura di almeno un contributo mensile, debba essere riferita al contratto di collaborazione occasionale intrattenuto dal lavoratore nel periodo 1.1.2019 –
23.2.2020 ed è chiaramente ed espressamente richiesto dalla norma, che innanzitutto reca l'inciso
“per tali contratti” e poi indica che la contribuzione deve essere accreditata “nello stesso arco temporale”;
Nel caso di specie sono pacifiche le seguenti circostanze:
- il contratto della ricorrente non era cessato entro il 22.02.2020, ma “cessava regolarmente alla data del 06.06.2020 come da contratto” (v. pag. 2 del ricorso);
- la ricorrente non era già iscritta “alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, in quanto iscritta, seppure con efficacia retroattiva, solo successivamente in data 05.06.2020 (v. ricevuta iscrizione - doc. n. 6);
- non vi è stato “accredito nello stesso arco temporale (01.01.2019 – 23.02.2020) di almeno un contributo mensile”.
Ne consegue che la ricorrente non è in possesso di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità richiesta con la domanda presentata il 27 agosto 2020, oggetto del diniego dell' impugnato con l'odierno giudizio. CP_1
Le domande della ricorrente non appaiono fondate e, pertanto, non possono Parte_1
trovare accoglimento.
3. Le spese di lite, tenuto conto della novità e particolarità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 11/03/2025. Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno
11 marzo 2025, depositate dalla parte ricorrente il 03.03.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 159 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Campobello di Licata (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Barone La Lomia n.
29, presso lo studio dell'avv. Vita Marino che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2021, ha impugnato “il Parte_1
″Provvedimento″ di rigetto, emesso dall' di Agrigento Agenzia di Canicattì, della CP_1
domanda n.ro 5578910 avente ad oggetto ″Indennità mesi marzo ed aprile prevista dal D.L. 18 del 17.03.2020 e D.L. Rilancio n.ro 34/2020″ presentata in data 27.08.2020 n.ro protocollo
0100.27/08/2020.0262250”. CP_1
Ha dedotto di essere “stata assunta, con contratto di co.co.co. a tempo determinato, dal
12/09/2019 al 06/06/2020, dall con sede legale ad ON”, di avere Controparte_2
1 presentato “in data 06.05.2020 … domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato con effetto retroattivo alla data del 12.09.2019” e che “il rapporto di lavoro cessava regolarmente alla data del 06.06.2020, come da contratto”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che l'istante è in possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione prevista dal D.L. n.ro 18/2020 e D.L. n.ro 34/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020; - ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020; - conseguentemente condannare l al CP_1
pagamento … della indennità per i mesi di marzo e aprile per complessive €uro 1.200,00; - ritenere e dichiarare, comunque, l'illegittimità dell'impugnato Provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore”.
L' costituitosi in giudizio il 10.05.2021, ha contestato la fondatezza delle CP_1
doglianze sollevate in ricorso e sostenuto la correttezza delle proprie determinazioni, concludendo per il rigetto delle domande proposte ed evidenziando che “diversamente da quanto indicato nel ricorso la ricorrente non ha presentato istanza disciplinata dal D.L. 18 del 17.03.2020 bensì la domanda oggetto dell'impugnativa presentata in data 27.08.2020 è quella relativa ai Lavoratori autonomi occasionali disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 104 del 2020 che prevede un'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice per esigenze di carico di ruolo, il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'odierna udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atto dalle parti emerge che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - la domanda presentata in data 27 agosto 2020 era quella per la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale n.
10/2020.
Si legge infatti testualmente nei documenti nn. 3 e 4, versati in atti dalla stessa parte ricorrente: “RICEVUTA di presentazione della domanda di Indennità mesi marzo, aprile e maggio prevista dal D.I. 10/2020 appl. art. 44 D.L. 18/2020 e dal ‹DL Rilancio› 34/2020” e ancora:
2 “Categoria: Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale (Art. 2, D.I. 10/2020, lett.
c) – Qualifica: Lavoratori con contr. lavoro autonomo occ. senza P.IVA iscritti solo a Gest. separata al 23/02/20”.
Tale domanda è stata respinta dall' con la seguente motivazione: “la prestazione non CP_1
può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, lei non risulta avere alcuno tra i seguenti requisiti tra 01/01/2020 e 23/02/2020: - assenza partita iva - invio domanda di iscrizione a gestione separata come parasubordinato entro il 23.02.2020 - titolarità contratto autonomo occasionale ai sensi art. 2222 c.c. - accredito su gestione separata di almeno un contributo mensile - assenza di contratto autonomo occasionale al 23.02.2020” (doc. n. 3)
La ricorrente, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla prestazione prevista dall'art. 27 del D.L. n.
18/2020 (cd. decreto Cura Italia) poi confermata dall'art. 84 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto
Rilancio) per la categoria dei “lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” cui la stessa riconosce di appartenere in quanto “assunta con contratto di co.co.co.
a tempo determinato, dal 12/09/2019 al 06/06/2020, dall con sede legale Controparte_2
ad ON … come docente per un numero di 35 ore” (v. ricorso introduttivo).
Il citato art. 27 prevede, infatti, che “… ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. …”.
Ben diversi sono i requisiti previsti per l'accoglimento della diversa indennità Covid disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale n. 10/2020 (oggetto, come visto, della domanda effettivamente presentata dalla AR), rubricato “Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non coperti da altri interventi” che così dispone: “I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti: … c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del
23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
3 con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile”.
Tale disposizione, applicabile anche in favore della categoria di lavoratori a cui appartiene la ricorrente, richiede, oltre alla titolarità di un contratto di collaborazione occasionale nel periodo indicato: la cessazione dello stesso entro il 22.02.2020 e l'iscrizione del lavoratore alla Gestione
Separata alla data del 23.02.2020, con accredito nello stesso arco temporale (01.01.2019-
23.02.2020) di almeno un contributo mensile;
prevede infatti che la contribuzione, che deve risultare versata alla Gestione Separata nella misura di almeno un contributo mensile, debba essere riferita al contratto di collaborazione occasionale intrattenuto dal lavoratore nel periodo 1.1.2019 –
23.2.2020 ed è chiaramente ed espressamente richiesto dalla norma, che innanzitutto reca l'inciso
“per tali contratti” e poi indica che la contribuzione deve essere accreditata “nello stesso arco temporale”;
Nel caso di specie sono pacifiche le seguenti circostanze:
- il contratto della ricorrente non era cessato entro il 22.02.2020, ma “cessava regolarmente alla data del 06.06.2020 come da contratto” (v. pag. 2 del ricorso);
- la ricorrente non era già iscritta “alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, in quanto iscritta, seppure con efficacia retroattiva, solo successivamente in data 05.06.2020 (v. ricevuta iscrizione - doc. n. 6);
- non vi è stato “accredito nello stesso arco temporale (01.01.2019 – 23.02.2020) di almeno un contributo mensile”.
Ne consegue che la ricorrente non è in possesso di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità richiesta con la domanda presentata il 27 agosto 2020, oggetto del diniego dell' impugnato con l'odierno giudizio. CP_1
Le domande della ricorrente non appaiono fondate e, pertanto, non possono Parte_1
trovare accoglimento.
3. Le spese di lite, tenuto conto della novità e particolarità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 11/03/2025. Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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