Articolo 46 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 45Articolo 47
Versione
20 settembre 1975
Art. 46.
L' articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 165 - Capacita' del minore. - Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la potesta' su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975