TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa CA IN, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 3 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.342/2025 R.G.L. promossa
D A
( rappresentata e difesa dagli avv.ti Romeo Parte_1 C.F._1
AN IO e OT ES c.f.: ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo-
– , corrente in Palermo Controparte_1 CP_3
-resistente-
OGGETTO: indennità ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha evocato in giudizio il , esponendo di aver svolto Controparte_1 attività come docente a tempo determinato, alle dipendenze del e di non aver CP_1 usufruito delle ferie maturate nel periodo di lavoro nei seguenti anni scolastici :
- 2020/2021 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza dal 16/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 presso l'I.C. “Rallo” di
Favignana;
- 2021/2022 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza 06/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 presso il D.D. “G. Montalto” di
Trapani;
- 2022/2023 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'I.C. “G.G. Ciaccio
Montalto” di Trapani;
- 2023/2024 con contratto sino al termine delle attivita didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 presso l'I.C. “E. Pertini” di Trapani,e chiedeva la monetizzazione per i giorni di ferie non fruiti, che quantificava in €.4.156,20, prendendo a base di calcolo il netto in busta paga.
Allegava altresì di non aver goduto delle ferie e di non essere stata posta in condizioni di goderne, tramite formale invito del datore di lavoro nonché la sua permanenza in servizio per l'anno 2024-2025.
Si costituiva per il convenuto, l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
Nel merito, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma 8
d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54 l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012). Su tale quadro di normazione interna che fissa, in particolare con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 -convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135, un principio di divieto di monetizzazione delle ferie non godute, si innesta il diritto comunitario di talché tale normativa interna va interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, risulta ad oggi ancora consentita la "monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.) assunto con contratto a termine infra- annuale sia pure a determinate condizioni. Richiamandosi l'orientamento più volte confermato (cfr ex ceteris Cass.14268/2022; 21780 2022; 339/2024; 9860/2024), secondo un'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve ritenersi che: a) le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) la perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato - se necessario formalmente- il lavoratore a goderne, in tempo utile per farlo e con informazione adeguata, avvertendolo della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento.
Tale assetto pertanto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né è considerato in ferie automaticamente nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data la cessazione delle attività didattiche e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (cfr Cass.16715/ 2024).
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. Una tale prova non è stata fornita dal , il quale, Controparte_1 pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 6.
Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, risultano corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente, alla luce della normativa rilevante e della durata degli incarichi.
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nelle buste paga.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 4.414,96 (calcolata al netto), a titolo di ferie e festività soppresse non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e della serialità della causa, applicando riduzione del 30%.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024, con il
[...]
. Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€.4.156,20, calcolata sul netto in busta paga, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.920,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ai difensori.
Così deciso in Trapani in data 20 novembre 2025
Giudice Onorario Di Pace
CA IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice CA IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa CA IN, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 3 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.342/2025 R.G.L. promossa
D A
( rappresentata e difesa dagli avv.ti Romeo Parte_1 C.F._1
AN IO e OT ES c.f.: ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo-
– , corrente in Palermo Controparte_1 CP_3
-resistente-
OGGETTO: indennità ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha evocato in giudizio il , esponendo di aver svolto Controparte_1 attività come docente a tempo determinato, alle dipendenze del e di non aver CP_1 usufruito delle ferie maturate nel periodo di lavoro nei seguenti anni scolastici :
- 2020/2021 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza dal 16/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 presso l'I.C. “Rallo” di
Favignana;
- 2021/2022 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza 06/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 presso il D.D. “G. Montalto” di
Trapani;
- 2022/2023 in cui e stata assunta con contratto sino al termine delle attivita didattiche con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'I.C. “G.G. Ciaccio
Montalto” di Trapani;
- 2023/2024 con contratto sino al termine delle attivita didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al 30/06/2024 presso l'I.C. “E. Pertini” di Trapani,e chiedeva la monetizzazione per i giorni di ferie non fruiti, che quantificava in €.4.156,20, prendendo a base di calcolo il netto in busta paga.
Allegava altresì di non aver goduto delle ferie e di non essere stata posta in condizioni di goderne, tramite formale invito del datore di lavoro nonché la sua permanenza in servizio per l'anno 2024-2025.
Si costituiva per il convenuto, l'Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
Nel merito, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma 8
d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54 l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012). Su tale quadro di normazione interna che fissa, in particolare con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 -convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135, un principio di divieto di monetizzazione delle ferie non godute, si innesta il diritto comunitario di talché tale normativa interna va interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, risulta ad oggi ancora consentita la "monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.) assunto con contratto a termine infra- annuale sia pure a determinate condizioni. Richiamandosi l'orientamento più volte confermato (cfr ex ceteris Cass.14268/2022; 21780 2022; 339/2024; 9860/2024), secondo un'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve ritenersi che: a) le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) la perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato - se necessario formalmente- il lavoratore a goderne, in tempo utile per farlo e con informazione adeguata, avvertendolo della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento.
Tale assetto pertanto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né è considerato in ferie automaticamente nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data la cessazione delle attività didattiche e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (cfr Cass.16715/ 2024).
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento. Una tale prova non è stata fornita dal , il quale, Controparte_1 pertanto, in applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell'art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 6.
Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, risultano corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente, alla luce della normativa rilevante e della durata degli incarichi.
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nelle buste paga.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 4.414,96 (calcolata al netto), a titolo di ferie e festività soppresse non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e della serialità della causa, applicando riduzione del 30%.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024, con il
[...]
. Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€.4.156,20, calcolata sul netto in busta paga, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.920,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ai difensori.
Così deciso in Trapani in data 20 novembre 2025
Giudice Onorario Di Pace
CA IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice CA IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.