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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
CO GU, TO
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3443/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA SOSTITU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3696/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3443/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, si oppone al silenzio-rifiuto di rimborso per € 11.776,71, opposto dall'Agenzia entrate DP II Milano.
Il contribuente, con contratto di compravendita del 16 maggio 2023, acquistava un appartamento sito in Cormano alla Indirizzo_1 al prezzo di € 284.600,00, che poi rivendeva con successivo atto del 12 dicembre 2024, al prezzo di € 345.000,00 generando una plusvalenza, che riteneva imponibile al 26%, con conseguente versamento – in virtù di quanto previsto dall'art.1, comma 496, della L. n. 266/2005 – ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. b- del TUIR.
Successivamente, resosi conto della non imponibilità della plusvalenza citata, in virtù della deroga stabilita dallo stesso art. 67 c.1 lett. b del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), richiedeva il rimborso di quanto erroneamente versato.
L'ufficio, ritenendo non documentalmente provato il diritto al rimborso, pertanto lo ha tacitamente respinto.
Eccepisce dunque l'erroneo versamento di imposta sostitutiva, che dunque costituirebbe presupposto per il rimborso.
Chiede quindi che sia riconosciuto il proprio diritto.
Si costituisce l'Agenzia DP II di Milano, la quale ribadisce le proprie ragioni, fondate principalmente sulla carenza probatoria da parte del contribuente e chiede il rigetto, con la conferma del diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato poi, nel merito della controversia, che la norma in riferimento – art.67 c. 1 – definisce quali sono definibili come "redditi diversi", chiarendo che < sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) omissis……..;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
….. La deroga contenuta nella lettera della norma in questione, testé citata, non lascia adito a dubbi di sorta, circa la non imponibilità, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze conseguite a seguito della vendita di unità abitative adibite ad “abitazione principale”.
Cosicché, altrettanto palesemente, in caso di erroneo versamento dell'imposta, in questo caso di quella sostitutiva al 26%, laddove ricorra la condizione derogatoria, tale erroneo versamento dev'essere assoggettato a rimborso. Sul punto, si vedano ex multis Corte di Cassazione sez. V 26/01/2024 n. 2518, Corte di Cassazione sez. V ordinanza 05/05/2023 n. 11993, Corte di Cassazione sez. VI ordinanza
16/12/2020 n. 28844, Corte di Cassazione sez. V 30/03/2016 n. 6108.
La richiesta deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento.
Nel caso di specie, il contribuente ha dimostrato in questa sede che l'immobile acquistato e poi rivenduto, sito in Cormano alla Indirizzo_1 , era stato da questi utilizzato quale 'abitazione principale', prima da solo e poi, dopo il matrimonio intervenuto il 23 settembre 2023, col proprio nucleo familiare, per un totale di 355 giorni complessivi. Il ché rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 67 c.1 lett. b), di deroga dell'imputazione della citata plusvalenza come “redditi diversi”.
Pertanto, essendo stata legittimamente formulata nel termine previsto l'istanza di rimborso, questa deve dar luogo al ritorno degli importi erroneamente versati all'Erario, a cura dell'Agenzia delle entrate.
Il ricorso va dunque accolto, in virtù di quanto fin qui argomentato, provvedendo tuttavia all'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio, ritenendo sussistere giusti motivi, per derogare al generale principio della soccombenza, nell'iniziale errore commesso dal contribuente, consistente nel versamento di imposta sostitutiva palesemente fin dall'inizio non dovuta per espressa disposizione normativ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
CO GU, TO
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3443/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA SOSTITU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3696/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3443/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, si oppone al silenzio-rifiuto di rimborso per € 11.776,71, opposto dall'Agenzia entrate DP II Milano.
Il contribuente, con contratto di compravendita del 16 maggio 2023, acquistava un appartamento sito in Cormano alla Indirizzo_1 al prezzo di € 284.600,00, che poi rivendeva con successivo atto del 12 dicembre 2024, al prezzo di € 345.000,00 generando una plusvalenza, che riteneva imponibile al 26%, con conseguente versamento – in virtù di quanto previsto dall'art.1, comma 496, della L. n. 266/2005 – ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. b- del TUIR.
Successivamente, resosi conto della non imponibilità della plusvalenza citata, in virtù della deroga stabilita dallo stesso art. 67 c.1 lett. b del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), richiedeva il rimborso di quanto erroneamente versato.
L'ufficio, ritenendo non documentalmente provato il diritto al rimborso, pertanto lo ha tacitamente respinto.
Eccepisce dunque l'erroneo versamento di imposta sostitutiva, che dunque costituirebbe presupposto per il rimborso.
Chiede quindi che sia riconosciuto il proprio diritto.
Si costituisce l'Agenzia DP II di Milano, la quale ribadisce le proprie ragioni, fondate principalmente sulla carenza probatoria da parte del contribuente e chiede il rigetto, con la conferma del diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va osservato poi, nel merito della controversia, che la norma in riferimento – art.67 c. 1 – definisce quali sono definibili come "redditi diversi", chiarendo che < sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) omissis……..;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
….. La deroga contenuta nella lettera della norma in questione, testé citata, non lascia adito a dubbi di sorta, circa la non imponibilità, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze conseguite a seguito della vendita di unità abitative adibite ad “abitazione principale”.
Cosicché, altrettanto palesemente, in caso di erroneo versamento dell'imposta, in questo caso di quella sostitutiva al 26%, laddove ricorra la condizione derogatoria, tale erroneo versamento dev'essere assoggettato a rimborso. Sul punto, si vedano ex multis Corte di Cassazione sez. V 26/01/2024 n. 2518, Corte di Cassazione sez. V ordinanza 05/05/2023 n. 11993, Corte di Cassazione sez. VI ordinanza
16/12/2020 n. 28844, Corte di Cassazione sez. V 30/03/2016 n. 6108.
La richiesta deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento.
Nel caso di specie, il contribuente ha dimostrato in questa sede che l'immobile acquistato e poi rivenduto, sito in Cormano alla Indirizzo_1 , era stato da questi utilizzato quale 'abitazione principale', prima da solo e poi, dopo il matrimonio intervenuto il 23 settembre 2023, col proprio nucleo familiare, per un totale di 355 giorni complessivi. Il ché rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 67 c.1 lett. b), di deroga dell'imputazione della citata plusvalenza come “redditi diversi”.
Pertanto, essendo stata legittimamente formulata nel termine previsto l'istanza di rimborso, questa deve dar luogo al ritorno degli importi erroneamente versati all'Erario, a cura dell'Agenzia delle entrate.
Il ricorso va dunque accolto, in virtù di quanto fin qui argomentato, provvedendo tuttavia all'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio, ritenendo sussistere giusti motivi, per derogare al generale principio della soccombenza, nell'iniziale errore commesso dal contribuente, consistente nel versamento di imposta sostitutiva palesemente fin dall'inizio non dovuta per espressa disposizione normativ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.