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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025 ed iscritta al n. 345
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Corsica n. 45
- (C.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Roma n. 84
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Biava del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Carlo Alberto n. 1, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'1.12.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in regime di comunione dei beni, in Mandello del Lario, in data 16
giugno 2001, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mandello del Lario, atto numero n. 8, p. I, tra
pagina 1 di 3 la Signora (c.f.: ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._2
(Lc), Via Corsica, 45 ed il Signor (c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ordinando alla Cancelleria dell'intestato Tribunale Civile di Lecco, di
trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mandello del Lario per la
trascrizione e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 10 della Legge 01.12.1970, n. 898;
2. Le parti provvederanno in maniera autonoma ed indipendente alle rispettive necessità di vita senza che alcuno sia tenuto
nei confronti dell'altro al versamento di un assegno divorzile.
3. I Signori e danno atto di rinunciare, come di fatto rinunciano, sin da ora all'impugnazione Pt_1 Pt_2
dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.3.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 196/2025, deliberata nella camera di consiglio del 28.4.2025 e pubblicata il
2.5.2025, è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 196/2025 pubblicata il 2.5.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
pagina 2 di 3 5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
in Lecco il 23.1.1956 e (C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1976, sposati a Mandello del Lario il 16.6.2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, n. 8).
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 6 marzo 2025 ed iscritta al n. 345
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Corsica n. 45
- (C.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Roma n. 84
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Biava del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Carlo Alberto n. 1, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'1.12.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto, in regime di comunione dei beni, in Mandello del Lario, in data 16
giugno 2001, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Mandello del Lario, atto numero n. 8, p. I, tra
pagina 1 di 3 la Signora (c.f.: ), nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._2
(Lc), Via Corsica, 45 ed il Signor (c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ordinando alla Cancelleria dell'intestato Tribunale Civile di Lecco, di
trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mandello del Lario per la
trascrizione e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 10 della Legge 01.12.1970, n. 898;
2. Le parti provvederanno in maniera autonoma ed indipendente alle rispettive necessità di vita senza che alcuno sia tenuto
nei confronti dell'altro al versamento di un assegno divorzile.
3. I Signori e danno atto di rinunciare, come di fatto rinunciano, sin da ora all'impugnazione Pt_1 Pt_2
dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.3.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 196/2025, deliberata nella camera di consiglio del 28.4.2025 e pubblicata il
2.5.2025, è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 196/2025 pubblicata il 2.5.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
pagina 2 di 3 5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
in Lecco il 23.1.1956 e (C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1976, sposati a Mandello del Lario il 16.6.2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, n. 8).
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mandello del Lario di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 17 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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