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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3183/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Montanari. attrice-opponenteE CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Raffaele Giglio. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo (Trasporto).
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 726/2019 emesso dal Tribunale
1 di Castrovillari in data 28.9.2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 17.466,36, oltre interessi e spese, in virtù delle fatture nn. 590/18, 665/18, 764/18 e 935/18 emesse a fronte di servizi di trasporto merci effettuati dalla CP_1 per suo conto.
[...]
Ha eccepito: -l'intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.p.c. del credito di cui alle fatture nn. 590/18, 665/18 e 764/18; -l'erroneità delle somme ingiunte, per non avere l'opposta tenuto correttamente conto dei pagamenti ricevuti dall'opponente;
-la genericità delle fatture ingiunte e l'assenza di documentazione giustificativa (DDT, bolle di consegna). Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. del diritto fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 726/2019 R.g.n. 2054/2019 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n. 726/2019 R.g.n. 2054/2019, emesso in data 4.10.2019 dal Tribunale civile di Castrovillari, e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto alla stante l'intervenuta CP_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c.;
2. Nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 726/2019 rgn 2054/2019, in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
3. Sempre nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 726/2019 rgn 2054/2019, in quanto la non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla CP_1 [...]
e delle note credito emesse dall'opposta così come esposto in narrativa. Parte_1
4. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudicante ritenesse sussistente un credito in capo a , accertare e dichiarare che la somma residuale CP_1 eventualmente dovuta dalla alla è inferiore Parte_1 CP_1 rispetto a quella richiesta in via monitoria in virtù dei pagamenti effettuati dall'opponente e delle note credito emesse dall'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto opposto.”
2. Si è costituita in giudizio la la quale: -ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione articolata dalla controparte;
-ha dedotto che, quanto alle fatture nn. 590/18 e 665/18, risultano corretti gli importi residui indicati dall'opponente; -ha eccepito l'infondatezza del terzo motivo di opposizione. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
**************************
3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore
2 che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso di specie, è di fatto incontestata l'esistenza del contratto di trasporto intercorso tra le parti, che può dirsi dunque provata ex art. 115 c.p.c..
3.1. Venendo alle contestazioni dell'opponente, è infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.p.c.. La parte opponente ha prodotto la copia della mail inviata alla
[...] in data 26.2.2019 contenente l'indicazione degli importi residui Parte_1 di cui alle fatture azionate in sede monitoria, oltre che la dicitura “La presente da valere, anche, ai fini interruttivi della prescrizione.” (all. 3 fascicolo parte opposta). La parte opposta non ha contestato in modo puntuale di aver ricevuto detta missiva, né ha negato di aver trasmesso alla la mail di riscontro del Controparte_1
18.3.2019 –anch'essa prodotta in copia dall'opponente (ibidem)- nella quale l'Amministrazione della dopo aver indicato gli Parte_1 importi dovuti sulla base delle medesime fatture, ha riconosciuto quale importo totale complessivo a favore dell'opponente la somma di € 25.137,63 e ha aggiunto
“a partire dalla prossima settimana inizieremo ad inviarti una serie di pagamenti atti a chiudere completamente tutto il vs scaduto…”. Tale scambio di corrispondenza è intervenuto prima che fosse decorso il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. relativo alle prestazioni di cui alle fatture n. 590 (emessa in data 31.8.2018), n. 665 (emessa in data 30.9.2018) e n. 764 (emessa in data 31.10.2018). Ciò significa che il termine prescrizionale è stato anzitutto interrotto dalla citata comunicazione del 26.2.2019, che vale quale formale atto di messa in mora ex art. 2943 comma 4 c.c.. Si rammenta infatti che l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali ed è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo
3 della pretesa, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 10/03/2022, n. 7835). Inoltre, il termine prescrizionale è stato interrotto dall'invio all'opposta da parte dell'opponente della citata comunicazione del 18.3.2019 che costituisce una ricognizione di debito tale da dare adito all'interruzione del termine di prescrizione del credito ex art. 2944 c.c..
3.2. Venendo alla contestazioni sul quantum delle somme ingiunte, basti osservare che, quanto alla fattura n. 590/18, la parte opposta ha ammesso che il conteggio dell'importo residuo esposto da parte opponente -€ 3.565,72- è corretto. Del pari l'opposta ha riconosciuto come corretto anche l'importo residuo di € 3.876,56 indicato dall'opponente con riguardo alla fattura n. 665/18.
3.3. La contestazione di parte opponente relativa alla genericità delle fatture ingiunte e all'assenza di documentazione giustificativa è in primo luogo tardiva. Vero è che, per principio consolidato, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Nel caso in disamina, come visto, non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa azionata in sede monitoria. Inoltre, la sopra richiamata corrispondenza intercorsa tra le parti dimostra come nel corso del rapporto la parte opponente non abbia mosso contestazioni di alcun genere in ordine alle fatture in oggetto e alle prestazioni ricevute. A tal proposito si considerino anche: -la copia della mail del 21.5.2019 con cui l'Amministrazione della rispondendo alla mail del Parte_1
17.5.2019 con la quale l'opposta sollecitava il pagamento a saldo della fattura n. 590, ha rassicurato la controparte sul fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato a breve (all. 5 fascicolo parte opposta); -i bonifici eseguiti dall'opponente a pagamento parziale delle fatture per cui è causa (all. 4 fascicolo parte opposta;
all. 2 e 3 fascicolo parte opponente). In secondo luogo, la contestazione in parola si rivela anche infondata in quanto nella presente sede l'opposta ha prodotto i documenti di trasporto relativi a ciascuna delle fatture azionate in sede monitoria, che avvalorano ulteriormente la
4 fondatezza della sua pretesa creditoria (all. 7, 8, 9 e 10 fascicolo parte opposta). Peraltro l'opponente non ha svolto alcuna contestazione nei confronti di tale documentazione.
4. Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve reputarsi solo parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato. In ogni caso, in base alla documentazione in atti, permane un credito in favore della pari ad € 15.738,20. Controparte_1
L'opponente non ha dimostrato di aver corrisposto tale importo, a saldo delle fatture nn. 590, 665, 764 e 935 del 2018, né di non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Di talché la va condannata a corrispondere tale Parte_1 somma in favore dell'opposta, a cui devono aggiungersi gli interessi per come richiesti in sede monitoria.
5. Visto il parziale accoglimento dell'opposizione va disposta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/4; l'importo restante va posto, in base al principio della soccombenza, a carico della parte opponente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 726/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.9.2019;
CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 per la causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, dell'importo di € 15.738,20, oltre interessi legali come da domanda monitoria;
CONDANNA
5 la al pagamento dei ¾ delle spese di lite in favore Parte_1 della che vengono liquidati in complessivi € 3.750,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, operata la compensazione per 1/4.
Castrovillari, 13/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Montanari. attrice-opponenteE CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Raffaele Giglio. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo (Trasporto).
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento dell'11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 726/2019 emesso dal Tribunale
1 di Castrovillari in data 28.9.2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 17.466,36, oltre interessi e spese, in virtù delle fatture nn. 590/18, 665/18, 764/18 e 935/18 emesse a fronte di servizi di trasporto merci effettuati dalla CP_1 per suo conto.
[...]
Ha eccepito: -l'intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.p.c. del credito di cui alle fatture nn. 590/18, 665/18 e 764/18; -l'erroneità delle somme ingiunte, per non avere l'opposta tenuto correttamente conto dei pagamenti ricevuti dall'opponente;
-la genericità delle fatture ingiunte e l'assenza di documentazione giustificativa (DDT, bolle di consegna). Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. del diritto fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 726/2019 R.g.n. 2054/2019 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato n. 726/2019 R.g.n. 2054/2019, emesso in data 4.10.2019 dal Tribunale civile di Castrovillari, e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto alla stante l'intervenuta CP_1 prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c.;
2. Nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 726/2019 rgn 2054/2019, in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
3. Sempre nel merito accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 726/2019 rgn 2054/2019, in quanto la non ha tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla CP_1 [...]
e delle note credito emesse dall'opposta così come esposto in narrativa. Parte_1
4. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudicante ritenesse sussistente un credito in capo a , accertare e dichiarare che la somma residuale CP_1 eventualmente dovuta dalla alla è inferiore Parte_1 CP_1 rispetto a quella richiesta in via monitoria in virtù dei pagamenti effettuati dall'opponente e delle note credito emesse dall'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto opposto.”
2. Si è costituita in giudizio la la quale: -ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione articolata dalla controparte;
-ha dedotto che, quanto alle fatture nn. 590/18 e 665/18, risultano corretti gli importi residui indicati dall'opponente; -ha eccepito l'infondatezza del terzo motivo di opposizione. Ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
**************************
3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore
2 che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso di specie, è di fatto incontestata l'esistenza del contratto di trasporto intercorso tra le parti, che può dirsi dunque provata ex art. 115 c.p.c..
3.1. Venendo alle contestazioni dell'opponente, è infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.p.c.. La parte opponente ha prodotto la copia della mail inviata alla
[...] in data 26.2.2019 contenente l'indicazione degli importi residui Parte_1 di cui alle fatture azionate in sede monitoria, oltre che la dicitura “La presente da valere, anche, ai fini interruttivi della prescrizione.” (all. 3 fascicolo parte opposta). La parte opposta non ha contestato in modo puntuale di aver ricevuto detta missiva, né ha negato di aver trasmesso alla la mail di riscontro del Controparte_1
18.3.2019 –anch'essa prodotta in copia dall'opponente (ibidem)- nella quale l'Amministrazione della dopo aver indicato gli Parte_1 importi dovuti sulla base delle medesime fatture, ha riconosciuto quale importo totale complessivo a favore dell'opponente la somma di € 25.137,63 e ha aggiunto
“a partire dalla prossima settimana inizieremo ad inviarti una serie di pagamenti atti a chiudere completamente tutto il vs scaduto…”. Tale scambio di corrispondenza è intervenuto prima che fosse decorso il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. relativo alle prestazioni di cui alle fatture n. 590 (emessa in data 31.8.2018), n. 665 (emessa in data 30.9.2018) e n. 764 (emessa in data 31.10.2018). Ciò significa che il termine prescrizionale è stato anzitutto interrotto dalla citata comunicazione del 26.2.2019, che vale quale formale atto di messa in mora ex art. 2943 comma 4 c.c.. Si rammenta infatti che l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali ed è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo
3 della pretesa, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 10/03/2022, n. 7835). Inoltre, il termine prescrizionale è stato interrotto dall'invio all'opposta da parte dell'opponente della citata comunicazione del 18.3.2019 che costituisce una ricognizione di debito tale da dare adito all'interruzione del termine di prescrizione del credito ex art. 2944 c.c..
3.2. Venendo alla contestazioni sul quantum delle somme ingiunte, basti osservare che, quanto alla fattura n. 590/18, la parte opposta ha ammesso che il conteggio dell'importo residuo esposto da parte opponente -€ 3.565,72- è corretto. Del pari l'opposta ha riconosciuto come corretto anche l'importo residuo di € 3.876,56 indicato dall'opponente con riguardo alla fattura n. 665/18.
3.3. La contestazione di parte opponente relativa alla genericità delle fatture ingiunte e all'assenza di documentazione giustificativa è in primo luogo tardiva. Vero è che, per principio consolidato, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Nel caso in disamina, come visto, non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa azionata in sede monitoria. Inoltre, la sopra richiamata corrispondenza intercorsa tra le parti dimostra come nel corso del rapporto la parte opponente non abbia mosso contestazioni di alcun genere in ordine alle fatture in oggetto e alle prestazioni ricevute. A tal proposito si considerino anche: -la copia della mail del 21.5.2019 con cui l'Amministrazione della rispondendo alla mail del Parte_1
17.5.2019 con la quale l'opposta sollecitava il pagamento a saldo della fattura n. 590, ha rassicurato la controparte sul fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato a breve (all. 5 fascicolo parte opposta); -i bonifici eseguiti dall'opponente a pagamento parziale delle fatture per cui è causa (all. 4 fascicolo parte opposta;
all. 2 e 3 fascicolo parte opponente). In secondo luogo, la contestazione in parola si rivela anche infondata in quanto nella presente sede l'opposta ha prodotto i documenti di trasporto relativi a ciascuna delle fatture azionate in sede monitoria, che avvalorano ulteriormente la
4 fondatezza della sua pretesa creditoria (all. 7, 8, 9 e 10 fascicolo parte opposta). Peraltro l'opponente non ha svolto alcuna contestazione nei confronti di tale documentazione.
4. Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve reputarsi solo parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo opposto va revocato. In ogni caso, in base alla documentazione in atti, permane un credito in favore della pari ad € 15.738,20. Controparte_1
L'opponente non ha dimostrato di aver corrisposto tale importo, a saldo delle fatture nn. 590, 665, 764 e 935 del 2018, né di non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. Di talché la va condannata a corrispondere tale Parte_1 somma in favore dell'opposta, a cui devono aggiungersi gli interessi per come richiesti in sede monitoria.
5. Visto il parziale accoglimento dell'opposizione va disposta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/4; l'importo restante va posto, in base al principio della soccombenza, a carico della parte opponente, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla
[...]
Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 726/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.9.2019;
CONDANNA la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 per la causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, dell'importo di € 15.738,20, oltre interessi legali come da domanda monitoria;
CONDANNA
5 la al pagamento dei ¾ delle spese di lite in favore Parte_1 della che vengono liquidati in complessivi € 3.750,00, oltre spese Controparte_1 generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, operata la compensazione per 1/4.
Castrovillari, 13/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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