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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5 2 9 2 \ 2 1 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 29 aprile 2025 e vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Marco Rago Parte_2 P.IVA_2
- appellanti -
e
, rappresentate e difese dall'avv. Camillo Vespasiani Controparte_1
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la parte appellante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11830\21; l'appellata si è costituita e ha chiesto rigettarsi il gravame;
- questa Corte, con sentenza non definitiva del 26\11\24 così ha motivato: “All'udienza del 18.1.2022, la Corte, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta ed era stata disposta la condanna della e di Controparte_2 Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.025.60,99
[...] Controparte_1
(capo 3 della sentenza), rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.5.2024. All'udienza di rinvio del 14.5.2024, tenutasi in trattazione scritta, il Presidente della Corte, con decreto emesso in pari data, preso atto dell'intervenuto fallimento della appellante
[...] ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con istanza del 7.10.2024, la difesa della Parte_2 ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. Controparte_1
307, ultimo comma, c.p.c., deducendo gli appellanti non avevano riassunto il giudizio nel termine dei tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.. Con decreto presidenziale del 15.10.2024, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio, precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Tutto ciò premesso, rilevato che:- con la modifica all'art. 43 della L. F., ex art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006, in vigore a partire dal 16.7.2006 è stata introdotta un'ipotesi di interruzione di diritto dei processi riguardanti il soggetto dichiarato fallito per la cui efficacia non è, quindi, necessaria la dichiarazione del giudice in udienza, in quanto l'interruzione si realizza quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento o di quella dichiarativa dello stato di insolvenza;
- l'automaticità dell'effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell'art. 43 Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall'evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, potesse evitare l'interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell'avvenuto fallimento o dello stato di insolvenza e che, con riferimento al momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine di tre mesi previsto dalla legge per la riassunzione dall'art. 305 c.p.c., la Corte Costituzionale con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, nel premettere che “secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima” ha statuito che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 305 c.p.c. era manifestamente infondata, atteso che “la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo (sent. n. 139 del 1967, n. 34 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976, n. 109 del 2005, n. 379 del 2007, n. 165 del 2008, n. 276 del 2009, ord. n. 115 del 2005, n. 268 e n. 341 del 2008)”;- come stabilito dalla Corte Costituzionale e come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità più recente, l'art. 305 c.p.c. deve essere interpretato (anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento o per avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza) nel senso che i tre mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo;
- nel caso in esame, il decreto del 14.5.2024, con il quale è stato dichiarato interrotto il giudizio, non risulta essere stato comunicato alle parti da parte della Cancelleria, né risulta essere stato portato a conoscenza degli appellanti in altro modo;
- in assenza di una comunicazione da cui far decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c., non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.;- con ordinanza in pari data, va, inoltre, disposta la comunicazione del decreto emesso in data 14.5.2024 alle parti, a cura della Cancelleria e va rimessa la causa sul ruolo per il proseguo”;
-con ordinanza sopra richiamata la Corte così provvedeva : “ dato atto che il decreto del 14.5.2024, con il quale è stato dichiarato interrotto il giudizio, non risulta essere stato comunicato alle parti da parte della Cancelleria e che, con sentenza non definitiva emessa in data odierna, è stata rigettata l'istanza avanzata dalla difesa della in data 7.10.2024 al fine Controparte_1 di ottenere la declaratoria dell'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la comunicazione alle parti del decreto emesso in data 14.5.2024, a cura della Cancelleria e che, per tale ragione, la causa debba essere rimessa sul ruolo e rinviata ad altra udienza per il proseguo;
P.Q.M.
Dispone la comunicazione alle parti del decreto emesso in data 14.5.2024, a cura della Cancelleria e, per tale ragione, rimette la causa sul ruolo, rinviando all'udienza del 29.4.2025, ore 10,30, per il proseguo del giudizio.”;
-con provvedimento del 15\4\25 veniva disposta la trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.;
-nessuna parte depositava le note scritte per il 29 aprile 2025;
Ritenuto che: è ormai ampiamente decorso il termine trimestrale di cui al comb. disp. art. 305 e 307 c.p.c. . 305 c.p.c. , di cui alla precedente sentenza non definitiva (fermo poi che le comunicazioni sono regolari );
che deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio con la presente sentenza;
spese compensate.
P. Q. M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate
Così deciso in Roma , data del deposito
Il Presidente est.
(dr. Geremia Casaburi)
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 5 2 9 2 \ 2 1 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 29 aprile 2025 e vertente tra
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Parte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Marco Rago Parte_2 P.IVA_2
- appellanti -
e
, rappresentate e difese dall'avv. Camillo Vespasiani Controparte_1
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la parte appellante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11830\21; l'appellata si è costituita e ha chiesto rigettarsi il gravame;
- questa Corte, con sentenza non definitiva del 26\11\24 così ha motivato: “All'udienza del 18.1.2022, la Corte, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta ed era stata disposta la condanna della e di Controparte_2 Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.025.60,99
[...] Controparte_1
(capo 3 della sentenza), rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.5.2024. All'udienza di rinvio del 14.5.2024, tenutasi in trattazione scritta, il Presidente della Corte, con decreto emesso in pari data, preso atto dell'intervenuto fallimento della appellante
[...] ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con istanza del 7.10.2024, la difesa della Parte_2 ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. Controparte_1
307, ultimo comma, c.p.c., deducendo gli appellanti non avevano riassunto il giudizio nel termine dei tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.. Con decreto presidenziale del 15.10.2024, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio, precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Tutto ciò premesso, rilevato che:- con la modifica all'art. 43 della L. F., ex art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006, in vigore a partire dal 16.7.2006 è stata introdotta un'ipotesi di interruzione di diritto dei processi riguardanti il soggetto dichiarato fallito per la cui efficacia non è, quindi, necessaria la dichiarazione del giudice in udienza, in quanto l'interruzione si realizza quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento o di quella dichiarativa dello stato di insolvenza;
- l'automaticità dell'effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell'art. 43 Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall'evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, potesse evitare l'interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell'avvenuto fallimento o dello stato di insolvenza e che, con riferimento al momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine di tre mesi previsto dalla legge per la riassunzione dall'art. 305 c.p.c., la Corte Costituzionale con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, nel premettere che “secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima” ha statuito che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 305 c.p.c. era manifestamente infondata, atteso che “la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo (sent. n. 139 del 1967, n. 34 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976, n. 109 del 2005, n. 379 del 2007, n. 165 del 2008, n. 276 del 2009, ord. n. 115 del 2005, n. 268 e n. 341 del 2008)”;- come stabilito dalla Corte Costituzionale e come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità più recente, l'art. 305 c.p.c. deve essere interpretato (anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento o per avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza) nel senso che i tre mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo;
- nel caso in esame, il decreto del 14.5.2024, con il quale è stato dichiarato interrotto il giudizio, non risulta essere stato comunicato alle parti da parte della Cancelleria, né risulta essere stato portato a conoscenza degli appellanti in altro modo;
- in assenza di una comunicazione da cui far decorrere il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c., non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.;- con ordinanza in pari data, va, inoltre, disposta la comunicazione del decreto emesso in data 14.5.2024 alle parti, a cura della Cancelleria e va rimessa la causa sul ruolo per il proseguo”;
-con ordinanza sopra richiamata la Corte così provvedeva : “ dato atto che il decreto del 14.5.2024, con il quale è stato dichiarato interrotto il giudizio, non risulta essere stato comunicato alle parti da parte della Cancelleria e che, con sentenza non definitiva emessa in data odierna, è stata rigettata l'istanza avanzata dalla difesa della in data 7.10.2024 al fine Controparte_1 di ottenere la declaratoria dell'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che debba essere disposta la comunicazione alle parti del decreto emesso in data 14.5.2024, a cura della Cancelleria e che, per tale ragione, la causa debba essere rimessa sul ruolo e rinviata ad altra udienza per il proseguo;
P.Q.M.
Dispone la comunicazione alle parti del decreto emesso in data 14.5.2024, a cura della Cancelleria e, per tale ragione, rimette la causa sul ruolo, rinviando all'udienza del 29.4.2025, ore 10,30, per il proseguo del giudizio.”;
-con provvedimento del 15\4\25 veniva disposta la trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.;
-nessuna parte depositava le note scritte per il 29 aprile 2025;
Ritenuto che: è ormai ampiamente decorso il termine trimestrale di cui al comb. disp. art. 305 e 307 c.p.c. . 305 c.p.c. , di cui alla precedente sentenza non definitiva (fermo poi che le comunicazioni sono regolari );
che deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio con la presente sentenza;
spese compensate.
P. Q. M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo. Spese compensate
Così deciso in Roma , data del deposito
Il Presidente est.
(dr. Geremia Casaburi)