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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1362/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1362/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Teresa Zagarese;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Ponzo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 507/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 05.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “in via principale, riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 298 del
9.7.2015 reso dal Tribunale di Castrovillari dal sig. anche nella qualità di Pt_1
l.r.p.t. della e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la Controparte_1
1 domanda riconvenzionale svolta dalla controparte;
in via gradata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dal . Vinte le Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le richieste ed istanze di parte appellante, rigettandole perché infondate, non provate ed inconsistenti con rigetto del presente giudizio di appello, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata, come in atti rappresentata e difesa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. , in qualità di fideiussore e legale rappresentante della Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/15 emesso CP_1 dal Tribunale di Castrovillari in data 09.07.2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con la ed in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di €41.750,06 oltre interessi, spese e competenze del giudizio monitorio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare nulla, inesistente e comunque inefficace tanto la notifica che
l'ingiunzione di pagamento, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
nel merito dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della convenuta al recupero delle somme ingiunte nei confronti dell'attore; gradatamente dichiarare
l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. prestata dal sig. ; Parte_1 sempre nel merito dichiarare nulla e dunque inefficace la somma ingiunta per non dovutezza delle somme portate e/o inesistenza del credito;
in accoglimento della spinta domanda riconvenzionale condannare la convenuta alla ripetizione, in favore dell'istante, della somma di €418.592,32 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata a mezzo disponenda CTU, per le motivazioni di cui in premessa”.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione al mancato pagamento di una rata scaduta del contratto di mutuo stipulato in data 11.01.2008 tra il e la garantito Controparte_2 Controparte_1 da fideiussione prestata da , con il quale l'istituto di credito aveva Parte_1 concesso la somma di €316.000,00 da restituire in 8 rate semestrali posticipate di
2 €39.500,00, per estinguere l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n.
27/3072 acceso dalla presso il che la banca era Controparte_1 Controparte_2 decaduta dal diritto al recupero del credito nei confronti del fideiussore, stante la decorrenza del termine decadenziale di sei mesi statuito dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione;
che, comunque, la somma ingiunta non era dovuta in quanto, alla data di sottoscrizione del mutuo, non vi era sul conto corrente una esposizione debitoria di €316.000,00 ma un minor debito di
€151.655,09; che, pertanto, il contratto di mutuo era viziato da difetto di causa in quanto concluso per ripianare passività parzialmente inesistenti;
che, a seguito del ricalcolo dei saldi contabili dei rapporti bancari effettuato dal consulente di parte, la vantava un credito, nei confronti del pari ad Controparte_1 Controparte_2
€418.592,32 di cui chiedeva la ripetizione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_2 via riconvenzionale, la condanna della e del suo garante Controparte_1 Pt_1
al pagamento della somma di €584.583,00 di cui €504.059,54 per
[...]
l'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente n. 27/3072 ed €80.533,46 per anticipo fatture, in subordine il pagamento della minor somma di €299.095,78.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 507/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di €584.583,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo;
condanna la al rimborso delle spese processuali CP_1 sostenute da parte opposta che liquida in €1.713,00 per spese vive ed in €10.000,00 per compensi, in solido con fino all'importo di €3.000,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie, cpa ed iva”.
In particolare il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, riteneva innanzitutto infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. rilevando che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.01.2008 all'art. 6 prevedeva la dispensa per la banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., con clausola specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c..
3 Quanto alla dedotta nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, il giudice di prime cure osservava che il mutuo era stato stipulato per ripianare l'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente n. 27/3072 che, alla data di sottoscrizione del mutuo, ammontava ad €316.000,00 come indicato all'art. 1 del predetto contratto, il che equivaleva ad espresso riconoscimento del debito.
Il Tribunale riteneva non dimostrata l'applicazione di interessi usurari nel contratto di conto corrente relativamente ai trimestri IV 2001, II 2013 e III 2013, per non avere l'opponente prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia.
Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse, nonché di nullità per difetto di causa della commissione di massimo scoperto, dei giorni valuta e delle commissioni disponibilità fondi, evidenziando che il contratto di conto corrente conteneva tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
Il giudice di prime cure respingeva, infine, le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità della reconventio reconventionis spiegata dalla banca ed accoglieva la domanda sul presupposto della mancata contestazione del credito di €584.583,00 vantato dall'istituto di credito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.07.2018, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della mancata Controparte_1 ammissione di c.t.u. contabile volta alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti e del rigetto della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 2) erroneità della ritenuta inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., non potendo l'inerzia della banca trovare copertura in alcuna diversa pattuizione eventualmente intercorsa tra le parti;
3) erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per difetto di causa;
ad avviso dell'appellante non era configurabile alcun riconoscimento di debito, non era necessaria la produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, il giudice di primo grado aveva confuso il contratto di conto corrente con quello di apertura di credito nel quale avrebbero dovuto essere determinati per iscritto gli interessi da applicare al fido;
4) erroneità della ritenuta ammissibilità e procedibilità della reconventio reconventionis della banca.
Con comparsa depositata il 12.11.2018 si costituiva il che Controparte_2 impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
4 Con ordinanza dell'01.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante e fissava l'udienza del 12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che non risultano depositati gli scritti difensivi finali da parte dell'appellante.
Muovendo dalla doglianza involgente il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è assorbente rilevare che il contratto di fideiussione dell'11.01.2008 prevede espressamente all'art. 6 la dispensa del creditore dal rispetto del termine di sei mesi previsto dalla predetta norma per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Secondo la prevalente giurisprudenza la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (cfr. ex multis Cass. n. 3989/2025).
2.2.Con altro motivo l'appellante ha denunciato l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di nullità del contratto di mutuo. Assume al riguardo che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato al solo fine di ripianare l'apparente esposizione debitoria risultante sul conto corrente n. 27/3072 intrattenuto con la stessa ed il cui saldo debitore CP_3 derivava da illegittime appostazioni contabili per tassi usurari, ultralegali, illegittima
5 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti non dovuti;
che in particolare dalla consulenza tecnica di parte era emerso che alla data di sottoscrizione del mutuo l'effettiva esposizione debitoria ammontava ad €164.344,31 (e non €316.000) e che alla data del 30.09.2013 vi era un credito a favore della correntista di €306.436,63.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale in base al quale tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto corrente medesimo si instaura un collegamento negoziale per cui, laddove il saldo debitore di tale ultimo rapporto in realtà non sussista (derivando, ad esempio, dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi), ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418 c.c., ciò che nella specie difetta è la prova della illegittimità del saldo debitore per l'estinzione del quale è stato contratto il mutuo.
Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel caso in esame vi è prova della pattuizione per iscritto del tasso di interesse debitore (e creditore) nonché della medesima periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale.
Inconferente è poi il rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe confuso il contratto di conto corrente stipulato il 31.07.2001 con quello di apertura di credito del 27.12.2001, accessorio al primo, del quale mancherebbero le condizioni.
L'appellante trascura di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità
“il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità
" con la conseguenza che, nel caso in cui non sia diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni di cui al conto principale (di recente Cass. n. 29794/2024).
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, pur dovendosi dare atto dell'orientamento secondo cui il giudice non può dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla eventuale mancata produzione dei decreti ministeriali, potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione
6 di una c.t.u. tecnico-contabile (in tal senso, Cass., sez. 3, 13/05/2020, n. 8883 e più di recente Cass. n. 18042/2024), ciò che assume rilievo dirimente al fine di escludere la fondatezza della doglianza è che rispetto al saldo ripianato con il mutuo (saldo alla data dell'11.01.2008) l'unico trimestre in cui, in base alla consulenza di parte, vi sarebbe stato sforamento del tasso soglia previsto per le aperture di credito è il quarto del 2001. Tuttavia, difetta la prova che in detto trimestre vi sia stato affidamento di somme, tanto più che l'apertura di credito, per stessa ammissione dell'appellante, è del 27.12.2001.
Quanto alla CMS, l'appellante ne ha contestato l'invalidità in quanto sarebbe una posta a carico del cliente priva di una valida giustificazione causale. Ritiene questa
Corte che la CMS non sia priva di una valida giustificazione causale, essendo essa finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo di esso. Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa.
Alla luce delle considerazioni svolte si appalesa legittima la pretesa creditoria azionata dalla banca in monitorio sicchè la sentenza impugnata va senz'altro confermata in parte qua.
2.3. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo all'accoglimento della reconventio reconventionis spiegata dalla CP_3
Va subito evidenziato che l'appellante ha contestato unicamente il rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, senza formulare specifiche doglianze con riguardo al merito.
Ora, muovendo dall'eccezione di inammissibilità, non può revocarsi in dubbio che la reconventio reconventionis formulata dalla Banca sia conseguenza della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente. Non può infatti accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui gli elementi costitutivi della domanda avanzata dalla banca fossero sussistenti al momento della proposizione della domanda monitoria. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, il ha fatto Controparte_2 valere unicamente il credito derivante dal contratto di mutuo, mentre l'opponente ha introdotto l'asserito credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la doglianza si appalesa estremamente generica essendosi l'appellante limitato ad affermare di non poter “accedere alla opzione ricostruttiva fatta propria
7 dal giudice di prime cure” senza contestare specificamente gli elementi in fatto che sorreggono la decisione impugnata.
Alla luce di quanto sin qui considerato, va confermata l'ordinanza dell'11.01.2019 con la quale questa Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante, stante la evidente superfluità delle stesse.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022.
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 507/2018 pubblicata in data 05.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1362/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.I.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Teresa Zagarese;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Ponzo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 507/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 05.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “in via principale, riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 298 del
9.7.2015 reso dal Tribunale di Castrovillari dal sig. anche nella qualità di Pt_1
l.r.p.t. della e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la Controparte_1
1 domanda riconvenzionale svolta dalla controparte;
in via gradata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dal . Vinte le Controparte_2 spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le richieste ed istanze di parte appellante, rigettandole perché infondate, non provate ed inconsistenti con rigetto del presente giudizio di appello, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata, come in atti rappresentata e difesa”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. , in qualità di fideiussore e legale rappresentante della Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/15 emesso CP_1 dal Tribunale di Castrovillari in data 09.07.2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido con la ed in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di €41.750,06 oltre interessi, spese e competenze del giudizio monitorio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare nulla, inesistente e comunque inefficace tanto la notifica che
l'ingiunzione di pagamento, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
nel merito dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della convenuta al recupero delle somme ingiunte nei confronti dell'attore; gradatamente dichiarare
l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. prestata dal sig. ; Parte_1 sempre nel merito dichiarare nulla e dunque inefficace la somma ingiunta per non dovutezza delle somme portate e/o inesistenza del credito;
in accoglimento della spinta domanda riconvenzionale condannare la convenuta alla ripetizione, in favore dell'istante, della somma di €418.592,32 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata a mezzo disponenda CTU, per le motivazioni di cui in premessa”.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione al mancato pagamento di una rata scaduta del contratto di mutuo stipulato in data 11.01.2008 tra il e la garantito Controparte_2 Controparte_1 da fideiussione prestata da , con il quale l'istituto di credito aveva Parte_1 concesso la somma di €316.000,00 da restituire in 8 rate semestrali posticipate di
2 €39.500,00, per estinguere l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n.
27/3072 acceso dalla presso il che la banca era Controparte_1 Controparte_2 decaduta dal diritto al recupero del credito nei confronti del fideiussore, stante la decorrenza del termine decadenziale di sei mesi statuito dall'art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione;
che, comunque, la somma ingiunta non era dovuta in quanto, alla data di sottoscrizione del mutuo, non vi era sul conto corrente una esposizione debitoria di €316.000,00 ma un minor debito di
€151.655,09; che, pertanto, il contratto di mutuo era viziato da difetto di causa in quanto concluso per ripianare passività parzialmente inesistenti;
che, a seguito del ricalcolo dei saldi contabili dei rapporti bancari effettuato dal consulente di parte, la vantava un credito, nei confronti del pari ad Controparte_1 Controparte_2
€418.592,32 di cui chiedeva la ripetizione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_2 via riconvenzionale, la condanna della e del suo garante Controparte_1 Pt_1
al pagamento della somma di €584.583,00 di cui €504.059,54 per
[...]
l'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente n. 27/3072 ed €80.533,46 per anticipo fatture, in subordine il pagamento della minor somma di €299.095,78.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 507/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2 della somma di €584.583,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo;
condanna la al rimborso delle spese processuali CP_1 sostenute da parte opposta che liquida in €1.713,00 per spese vive ed in €10.000,00 per compensi, in solido con fino all'importo di €3.000,00, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie, cpa ed iva”.
In particolare il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, riteneva innanzitutto infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. rilevando che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.01.2008 all'art. 6 prevedeva la dispensa per la banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., con clausola specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c..
3 Quanto alla dedotta nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, il giudice di prime cure osservava che il mutuo era stato stipulato per ripianare l'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente n. 27/3072 che, alla data di sottoscrizione del mutuo, ammontava ad €316.000,00 come indicato all'art. 1 del predetto contratto, il che equivaleva ad espresso riconoscimento del debito.
Il Tribunale riteneva non dimostrata l'applicazione di interessi usurari nel contratto di conto corrente relativamente ai trimestri IV 2001, II 2013 e III 2013, per non avere l'opponente prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia.
Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse, nonché di nullità per difetto di causa della commissione di massimo scoperto, dei giorni valuta e delle commissioni disponibilità fondi, evidenziando che il contratto di conto corrente conteneva tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
Il giudice di prime cure respingeva, infine, le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità della reconventio reconventionis spiegata dalla banca ed accoglieva la domanda sul presupposto della mancata contestazione del credito di €584.583,00 vantato dall'istituto di credito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.07.2018, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della mancata Controparte_1 ammissione di c.t.u. contabile volta alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti e del rigetto della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; 2) erroneità della ritenuta inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., non potendo l'inerzia della banca trovare copertura in alcuna diversa pattuizione eventualmente intercorsa tra le parti;
3) erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per difetto di causa;
ad avviso dell'appellante non era configurabile alcun riconoscimento di debito, non era necessaria la produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, il giudice di primo grado aveva confuso il contratto di conto corrente con quello di apertura di credito nel quale avrebbero dovuto essere determinati per iscritto gli interessi da applicare al fido;
4) erroneità della ritenuta ammissibilità e procedibilità della reconventio reconventionis della banca.
Con comparsa depositata il 12.11.2018 si costituiva il che Controparte_2 impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
4 Con ordinanza dell'01.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le richieste istruttorie formulate dall'appellante e fissava l'udienza del 12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che non risultano depositati gli scritti difensivi finali da parte dell'appellante.
Muovendo dalla doglianza involgente il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è assorbente rilevare che il contratto di fideiussione dell'11.01.2008 prevede espressamente all'art. 6 la dispensa del creditore dal rispetto del termine di sei mesi previsto dalla predetta norma per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Secondo la prevalente giurisprudenza la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (cfr. ex multis Cass. n. 3989/2025).
2.2.Con altro motivo l'appellante ha denunciato l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di nullità del contratto di mutuo. Assume al riguardo che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato al solo fine di ripianare l'apparente esposizione debitoria risultante sul conto corrente n. 27/3072 intrattenuto con la stessa ed il cui saldo debitore CP_3 derivava da illegittime appostazioni contabili per tassi usurari, ultralegali, illegittima
5 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti non dovuti;
che in particolare dalla consulenza tecnica di parte era emerso che alla data di sottoscrizione del mutuo l'effettiva esposizione debitoria ammontava ad €164.344,31 (e non €316.000) e che alla data del 30.09.2013 vi era un credito a favore della correntista di €306.436,63.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale in base al quale tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto corrente medesimo si instaura un collegamento negoziale per cui, laddove il saldo debitore di tale ultimo rapporto in realtà non sussista (derivando, ad esempio, dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi), ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418 c.c., ciò che nella specie difetta è la prova della illegittimità del saldo debitore per l'estinzione del quale è stato contratto il mutuo.
Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel caso in esame vi è prova della pattuizione per iscritto del tasso di interesse debitore (e creditore) nonché della medesima periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale.
Inconferente è poi il rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe confuso il contratto di conto corrente stipulato il 31.07.2001 con quello di apertura di credito del 27.12.2001, accessorio al primo, del quale mancherebbero le condizioni.
L'appellante trascura di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità
“il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità
" con la conseguenza che, nel caso in cui non sia diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni di cui al conto principale (di recente Cass. n. 29794/2024).
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, pur dovendosi dare atto dell'orientamento secondo cui il giudice non può dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla eventuale mancata produzione dei decreti ministeriali, potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione
6 di una c.t.u. tecnico-contabile (in tal senso, Cass., sez. 3, 13/05/2020, n. 8883 e più di recente Cass. n. 18042/2024), ciò che assume rilievo dirimente al fine di escludere la fondatezza della doglianza è che rispetto al saldo ripianato con il mutuo (saldo alla data dell'11.01.2008) l'unico trimestre in cui, in base alla consulenza di parte, vi sarebbe stato sforamento del tasso soglia previsto per le aperture di credito è il quarto del 2001. Tuttavia, difetta la prova che in detto trimestre vi sia stato affidamento di somme, tanto più che l'apertura di credito, per stessa ammissione dell'appellante, è del 27.12.2001.
Quanto alla CMS, l'appellante ne ha contestato l'invalidità in quanto sarebbe una posta a carico del cliente priva di una valida giustificazione causale. Ritiene questa
Corte che la CMS non sia priva di una valida giustificazione causale, essendo essa finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo di esso. Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa.
Alla luce delle considerazioni svolte si appalesa legittima la pretesa creditoria azionata dalla banca in monitorio sicchè la sentenza impugnata va senz'altro confermata in parte qua.
2.3. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo all'accoglimento della reconventio reconventionis spiegata dalla CP_3
Va subito evidenziato che l'appellante ha contestato unicamente il rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, senza formulare specifiche doglianze con riguardo al merito.
Ora, muovendo dall'eccezione di inammissibilità, non può revocarsi in dubbio che la reconventio reconventionis formulata dalla Banca sia conseguenza della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente. Non può infatti accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui gli elementi costitutivi della domanda avanzata dalla banca fossero sussistenti al momento della proposizione della domanda monitoria. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, il ha fatto Controparte_2 valere unicamente il credito derivante dal contratto di mutuo, mentre l'opponente ha introdotto l'asserito credito derivante dal rapporto di conto corrente.
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la doglianza si appalesa estremamente generica essendosi l'appellante limitato ad affermare di non poter “accedere alla opzione ricostruttiva fatta propria
7 dal giudice di prime cure” senza contestare specificamente gli elementi in fatto che sorreggono la decisione impugnata.
Alla luce di quanto sin qui considerato, va confermata l'ordinanza dell'11.01.2019 con la quale questa Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante, stante la evidente superfluità delle stesse.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022.
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 507/2018 pubblicata in data 05.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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