Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
12089 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del13.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1
margine del ricorso, dall' avv.to MOTTOLA LUCIANO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Indirizzo Telematico
C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso cui CP_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il presente ricorso parte opponente si opponeva all'ordinanza ingiunzione n. 0I-001071490 (prot. .2001.09/04/2024.0064791) CP_1 notificata alla ricorrente in data 22.04.2024 dell'importo di euro 6.145,55 relativa al citato avviso di accertamento prot. CP_1
52001.11/05/2018.0060742 (mai notificato alla ricorrente). Deduceva la inosservanza della procedura prevista e disciplinata dalla legge in materia,
l'omessa notifica dell'atto di accertamento e la prescrizione dei contributi. Rassegnava le conclusioni di cui al ricorso. Si costitutiva l' che CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, in sede di discussione orale, il difensore della parte ricorrente rilevava che l'ordinanza opposta era stata annullata dall' per prescrizione dei contributi e chiedeva, CP_1 pertanto, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
1
22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno addebitate all' CP_1
2
P.Q.M
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese che liquida in € 1500,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione . Napoli, 13.2.2025 ILGL
Dr.ssa M. Montuori
3