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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1311/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI PE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16230/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145265477001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22043/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 19.9.2025 dalla ADER, per il mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Giudice di Pace di Santa Anastasia, per un importo complessivo di € 283,13.
Eccepisce il difetto assoluto di motivazione, per la mancata indicazione dei dati identificativi dell'atto giudiziario da registrare.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, in quanto la cartella impugnata, nel dettaglio degli importi, indica chiaramente l'atto giudiziario (del Giudice di Pace di Santa Anastasia) in relazione al quale non è stata versata l'imposta di registro, rinviando all'avviso di liquidazione n. 730 del 2023 che è stato regolarmente notificato.
Né, del resto, il ricorso eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
250,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI PE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16230/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145265477001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22043/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 19.9.2025 dalla ADER, per il mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Giudice di Pace di Santa Anastasia, per un importo complessivo di € 283,13.
Eccepisce il difetto assoluto di motivazione, per la mancata indicazione dei dati identificativi dell'atto giudiziario da registrare.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, in quanto la cartella impugnata, nel dettaglio degli importi, indica chiaramente l'atto giudiziario (del Giudice di Pace di Santa Anastasia) in relazione al quale non è stata versata l'imposta di registro, rinviando all'avviso di liquidazione n. 730 del 2023 che è stato regolarmente notificato.
Né, del resto, il ricorso eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 250,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
250,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.