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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5596/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4415/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per il ricorrente in riassunzione nessuno è comparso.
L'Ufficio si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4415/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per l'anno d'imposta 2011.
La decisione veniva appellata dal contribuente e definita da questa Corte con sentenza n.
2349/04/2020, successivamente cassata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 7008/2022, la quale, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto infondata la censura relativa al preteso difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché si pronunciasse sui motivi di appello non esaminati e dichiarati assorbiti.
In esecuzione di tale ordinanza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto istanza e ricorso in riassunzione, depositati in data 27 settembre 2022, riproponendo i motivi di gravame rimasti assorbiti nei precedenti gradi di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, depositando articolate controdeduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado, producendo ulteriore documentazione a sostegno della legittimità dell'operato dell'Ufficio
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è infondato e deve essere rigettato.
Con l'ordinanza n. 7008/2022, la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto la questione concernente la motivazione degli avvisi di accertamento, ritenendola adeguata e conforme ai principi di diritto, ed ha circoscritto il perimetro del giudizio di rinvio alla sola trattazione dei motivi di appello non esaminati e dichiarati assorbiti.
Nel giudizio di rinvio, pertanto, grava sulla parte che ha riassunto il processo l'onere non solo di proporre formalmente la riassunzione, ma anche di coltivare effettivamente le censure devolute, partecipando al contraddittorio e illustrando i motivi residui.
Nel caso di specie, pur avendo il contribuente riproposto formalmente tali motivi nell'atto di riassunzione, egli non è comparso all'udienza di trattazione, né ha depositato memorie illustrative o note di trattazione idonee a sostenere e sviluppare le doglianze oggetto del rinvio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio la mancata coltivazione dei motivi di impugnazione legittima il rigetto del ricorso, non potendo il giudice supplire all'inerzia difensiva della parte interessata (Cass., sez. V,
27 giugno 2018, n. 16949; Cass., sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12285).
In ogni caso, va rilevato che dagli atti di causa emerge la regolare instaurazione del contraddittorio istruttorio, essendo stato notificato al contribuente l'invito a comparire n.
I00215/2015, emesso ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n.
633/1972, regolarmente notificato in data 28 gennaio 2015, a fronte del quale il contribuente non ha fornito riscontro, legittimando così l'Ufficio al ricorso all'accertamento induttivo.
Parimenti infondate risultano le doglianze concernenti la dedotta invalidità degli atti per profili attinenti alla firma digitale o all'attestazione di conformità delle copie analogiche, atteso che la Direzione Provinciale di Siracusa ha adottato l'Atto dispositivo n. 46/2016, con il quale ha disciplinato, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, le modalità di attestazione di conformità agli originali informatici, autorizzando espressamente il personale competente, come risulta dall'allegato nominativo agli atti .
Ne consegue che i motivi riproposti in sede di riassunzione, oltre a non essere stati coltivati, risultano comunque infondati nel merito alla luce della documentazione prodotta e del quadro normativo applicabile.
Alla luce di quanto precede, il ricorso in riassunzione deve essere rigettato, risultando i motivi residui non coltivati in sede di rinvio e, comunque, infondati alla luce delle risultanze documentali in atti e del perimetro del giudizio fissato dalla Corte di Cassazione.
Deve pertanto disporsi il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,
Ricorrente_1rigetta il ricorso in riassunzione proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n. 4415/2017, pubblicata il 27 novembre 2017.
Condanna il ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
UN AT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5596/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4415/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012G01235/2016 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per il ricorrente in riassunzione nessuno è comparso.
L'Ufficio si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4415/2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa per l'anno d'imposta 2011.
La decisione veniva appellata dal contribuente e definita da questa Corte con sentenza n.
2349/04/2020, successivamente cassata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 7008/2022, la quale, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto infondata la censura relativa al preteso difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché si pronunciasse sui motivi di appello non esaminati e dichiarati assorbiti.
In esecuzione di tale ordinanza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto istanza e ricorso in riassunzione, depositati in data 27 settembre 2022, riproponendo i motivi di gravame rimasti assorbiti nei precedenti gradi di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, depositando articolate controdeduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado, producendo ulteriore documentazione a sostegno della legittimità dell'operato dell'Ufficio
All'udienza pubblica del 2 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è infondato e deve essere rigettato.
Con l'ordinanza n. 7008/2022, la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto la questione concernente la motivazione degli avvisi di accertamento, ritenendola adeguata e conforme ai principi di diritto, ed ha circoscritto il perimetro del giudizio di rinvio alla sola trattazione dei motivi di appello non esaminati e dichiarati assorbiti.
Nel giudizio di rinvio, pertanto, grava sulla parte che ha riassunto il processo l'onere non solo di proporre formalmente la riassunzione, ma anche di coltivare effettivamente le censure devolute, partecipando al contraddittorio e illustrando i motivi residui.
Nel caso di specie, pur avendo il contribuente riproposto formalmente tali motivi nell'atto di riassunzione, egli non è comparso all'udienza di trattazione, né ha depositato memorie illustrative o note di trattazione idonee a sostenere e sviluppare le doglianze oggetto del rinvio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio la mancata coltivazione dei motivi di impugnazione legittima il rigetto del ricorso, non potendo il giudice supplire all'inerzia difensiva della parte interessata (Cass., sez. V,
27 giugno 2018, n. 16949; Cass., sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12285).
In ogni caso, va rilevato che dagli atti di causa emerge la regolare instaurazione del contraddittorio istruttorio, essendo stato notificato al contribuente l'invito a comparire n.
I00215/2015, emesso ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n.
633/1972, regolarmente notificato in data 28 gennaio 2015, a fronte del quale il contribuente non ha fornito riscontro, legittimando così l'Ufficio al ricorso all'accertamento induttivo.
Parimenti infondate risultano le doglianze concernenti la dedotta invalidità degli atti per profili attinenti alla firma digitale o all'attestazione di conformità delle copie analogiche, atteso che la Direzione Provinciale di Siracusa ha adottato l'Atto dispositivo n. 46/2016, con il quale ha disciplinato, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, le modalità di attestazione di conformità agli originali informatici, autorizzando espressamente il personale competente, come risulta dall'allegato nominativo agli atti .
Ne consegue che i motivi riproposti in sede di riassunzione, oltre a non essere stati coltivati, risultano comunque infondati nel merito alla luce della documentazione prodotta e del quadro normativo applicabile.
Alla luce di quanto precede, il ricorso in riassunzione deve essere rigettato, risultando i motivi residui non coltivati in sede di rinvio e, comunque, infondati alla luce delle risultanze documentali in atti e del perimetro del giudizio fissato dalla Corte di Cassazione.
Deve pertanto disporsi il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,
Ricorrente_1rigetta il ricorso in riassunzione proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n. 4415/2017, pubblicata il 27 novembre 2017.
Condanna il ricorrente in riassunzione al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, il 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
UN AT