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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giu- dice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2926/2022 R.G. avente ad oggetto: risarci- mento danni TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Armando Federico giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Scafati alla Via Mortellari n. 77. ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato dall'Avv. Andrea Renata Alessia NT NI giusta procura alle liti per notar Dr. di Milano Rep. Persona_1
22644 Racc. n. 7785 del 14/10/2019, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla Via dei Mille n. 16 CONVENUTA NONCHE'
, rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Grieco, in virtù di Controparte_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed eletti- vamente dom.to unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Pompei alla via Carlo Alberto I traversa n 12 CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 giugno 2025, parte attrice e la convenuta hanno rassegnato le proprie conclusioni Controparte_3 riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 16.5.2022, evo- Parte_1 cava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella Controparte_1
1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e per sen- Controparte_2 tirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi 24.8.2020, alle ore 17.45 circa, in Angri alla via Sa- triano. Esponeva l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era fermo in via Satriano nei pressi del Bar "Caffetteria Amore" in compagnia di alcuni amici, veniva attinto al braccio destro dal veicolo Fiat Multipla tg. BF675FY, di proprietà di e risultante privo di copertura assi- Controparte_2 curativa, che nel sopraggiungere con velocità sostenuta lo impattava con il suo specchietto destro, che si presentava palesemente danneggiato data la sua deformazione appuntita e tagliente. Aggiungeva che in seguito al sinistro si recava presso il P.S. di Castellamma- re di Stabia ove i medici di turno gli refertavano: “ferita dell'avambraccio, vasta flc avambraccio destro con interessamento muscolare tendineo e vasco- lare”. Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., si costituiva tardivamente
[...]
con comparsa di costituzione e risposta eccependo in via del tutto CP_2 preliminare la sua estraneità ai fatti di causa essendo stato il veicolo Fiat Multipla tg. BF675FY oggetto di furto in data 14.3.2017 (come da denuncia all. 2 produzione parte convenuta). Richiesto il deposito di documentazione integrativa all' (ver- Controparte_5 bale di Pronto Soccorso n. 2020028650), raccolto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste di parte attorea, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni e all'udienza del 24.6.2025 veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per generici- tà della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provve- dimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento
2 dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei conve- nuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documenta- zione.
2.1. Sempre in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali conso- lidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il sog- getto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legitti- mazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del con- venuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando
3 l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrappor- re altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguo- no il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di uffi- cio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In parti- colare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fon- dato la propria eccezione, contestando la mancata identificazione del sogget- to che ha dato causa allo stesso. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali dal veicolo Fiat Mul- tipla tg. BF675FY di proprietà di e privo di copertura assicu- Controparte_2 rativa.
3. In punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del pre- sente giudizio. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estin- tivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allega- to e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
4 3.1. Ciò posto, nella fattispecie dedotta in lite, non può considerarsi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata. Invero sulla base delle emergenze processuali in atti deve ritenersi non suffi- cientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore (cfr. le risultanze della prova testimoniale di parte attrice, verbale pronto soccorso n. 2020028650). In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilie- vo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi, né, tantomeno, sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti il luogo ove si verificava l'incidente. La dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nell'atto di citazione non ha poi trovato conforto né sulla base del certificato di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia da cui emergono incongruenze di notevole rile- vanza, né sulla base dell'unica testimonianza orale raccolta in giudizio atteso che dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attorea, risultano estremamen- te generiche e lacunose, tali da rendere poco attendibile lo stesso. Quanto alle incongruenze relative al verbale di P.S. n 2020028650 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, occorre evidenziare in primo luogo che lo stesso riporta nella voce relativa a “Infortuni/ Incidenti” la dicitura
“incidente domestico”, circostanza rettificata solo successivamente con “ inci- dente stradale”, ben due anni dopo il sinistro (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 3.6.2022). Ulteriore contraddizione emerge, inoltre, nella voce relativa alle circostanze, dove risulta quale causa del trauma “ca- duta accidentale”. Inoltre, in riferimento alle lesioni nel relativo certificato emerge un ipotetico “trauma addominale”, circostanza del tutto contrastante con la dinamica del sinistro riportata in citazione dalla quale sembra emer- gere unicamente una lesione al braccio. Tali contraddizioni risultano confermate dalle risultanze della prova orale, in quanto le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, legato Testimone_1 peraltro da un rapporto di amicizia con l'attore, sono risultate lacunose e generiche. In particolare, il teste, pur confermando le circostanze di tempo e di luogo del sinistro in esame, è risultato generico e lacunoso nella descrizione delle lesioni subite dall'istante. Invero lo stesso si limitava a riferire che l'istante
“veniva colpito sul lato destro del suo avambraccio” senza null'altro riferire in tal senso.
5 Ciò premesso, le rilevate incongruenze relative al verbale di P.S., valutate unitamente alla genericità della deposizione testimoniale, portano a confer- mare l'insufficienza del quadro istruttorio. Le osservazioni che precedono, in mancanza di altri riscontri probatori ren- dono tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore sfornito di prova e giustifi- cano pertanto il rigetto della domanda. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono il regime della soccomben- za dell'attore e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva in concreto espletata dagli avvo- cati dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei para- metri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00), con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giu- dice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della nella qualità di Impresa designata Controparte_1 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sini- stri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute da distrarsi in favore dell'avvocato Andrea Renata Alessia NT NI dichiaratasi antistataria;
C. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di che liquida in euro 2.090,00 per compenso pro- Controparte_2 fessionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 6 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
6
, rapp.to e difeso dall'avv. Armando Federico giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Scafati alla Via Mortellari n. 77. ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per Controparte_1 la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato dall'Avv. Andrea Renata Alessia NT NI giusta procura alle liti per notar Dr. di Milano Rep. Persona_1
22644 Racc. n. 7785 del 14/10/2019, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla Via dei Mille n. 16 CONVENUTA NONCHE'
, rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Grieco, in virtù di Controparte_2 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed eletti- vamente dom.to unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Pompei alla via Carlo Alberto I traversa n 12 CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 24 giugno 2025, parte attrice e la convenuta hanno rassegnato le proprie conclusioni Controparte_3 riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accogli- mento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 16.5.2022, evo- Parte_1 cava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella Controparte_1
1 qualità di Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e per sen- Controparte_2 tirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi 24.8.2020, alle ore 17.45 circa, in Angri alla via Sa- triano. Esponeva l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era fermo in via Satriano nei pressi del Bar "Caffetteria Amore" in compagnia di alcuni amici, veniva attinto al braccio destro dal veicolo Fiat Multipla tg. BF675FY, di proprietà di e risultante privo di copertura assi- Controparte_2 curativa, che nel sopraggiungere con velocità sostenuta lo impattava con il suo specchietto destro, che si presentava palesemente danneggiato data la sua deformazione appuntita e tagliente. Aggiungeva che in seguito al sinistro si recava presso il P.S. di Castellamma- re di Stabia ove i medici di turno gli refertavano: “ferita dell'avambraccio, vasta flc avambraccio destro con interessamento muscolare tendineo e vasco- lare”. Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., si costituiva tardivamente
[...]
con comparsa di costituzione e risposta eccependo in via del tutto CP_2 preliminare la sua estraneità ai fatti di causa essendo stato il veicolo Fiat Multipla tg. BF675FY oggetto di furto in data 14.3.2017 (come da denuncia all. 2 produzione parte convenuta). Richiesto il deposito di documentazione integrativa all' (ver- Controparte_5 bale di Pronto Soccorso n. 2020028650), raccolto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste di parte attorea, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni e all'udienza del 24.6.2025 veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per generici- tà della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provve- dimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento
2 dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei conve- nuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documenta- zione.
2.1. Sempre in via preliminare, va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali conso- lidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16.2.2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il sog- getto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legitti- mazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del con- venuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando
3 l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrappor- re altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguo- no il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di uffi- cio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In parti- colare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fon- dato la propria eccezione, contestando la mancata identificazione del sogget- to che ha dato causa allo stesso. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali dal veicolo Fiat Mul- tipla tg. BF675FY di proprietà di e privo di copertura assicu- Controparte_2 rativa.
3. In punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del pre- sente giudizio. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estin- tivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allega- to e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
4 3.1. Ciò posto, nella fattispecie dedotta in lite, non può considerarsi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata. Invero sulla base delle emergenze processuali in atti deve ritenersi non suffi- cientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore (cfr. le risultanze della prova testimoniale di parte attrice, verbale pronto soccorso n. 2020028650). In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilie- vo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi, né, tantomeno, sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti il luogo ove si verificava l'incidente. La dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nell'atto di citazione non ha poi trovato conforto né sulla base del certificato di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia da cui emergono incongruenze di notevole rile- vanza, né sulla base dell'unica testimonianza orale raccolta in giudizio atteso che dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attorea, risultano estremamen- te generiche e lacunose, tali da rendere poco attendibile lo stesso. Quanto alle incongruenze relative al verbale di P.S. n 2020028650 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, occorre evidenziare in primo luogo che lo stesso riporta nella voce relativa a “Infortuni/ Incidenti” la dicitura
“incidente domestico”, circostanza rettificata solo successivamente con “ inci- dente stradale”, ben due anni dopo il sinistro (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 3.6.2022). Ulteriore contraddizione emerge, inoltre, nella voce relativa alle circostanze, dove risulta quale causa del trauma “ca- duta accidentale”. Inoltre, in riferimento alle lesioni nel relativo certificato emerge un ipotetico “trauma addominale”, circostanza del tutto contrastante con la dinamica del sinistro riportata in citazione dalla quale sembra emer- gere unicamente una lesione al braccio. Tali contraddizioni risultano confermate dalle risultanze della prova orale, in quanto le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, legato Testimone_1 peraltro da un rapporto di amicizia con l'attore, sono risultate lacunose e generiche. In particolare, il teste, pur confermando le circostanze di tempo e di luogo del sinistro in esame, è risultato generico e lacunoso nella descrizione delle lesioni subite dall'istante. Invero lo stesso si limitava a riferire che l'istante
“veniva colpito sul lato destro del suo avambraccio” senza null'altro riferire in tal senso.
5 Ciò premesso, le rilevate incongruenze relative al verbale di P.S., valutate unitamente alla genericità della deposizione testimoniale, portano a confer- mare l'insufficienza del quadro istruttorio. Le osservazioni che precedono, in mancanza di altri riscontri probatori ren- dono tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore sfornito di prova e giustifi- cano pertanto il rigetto della domanda. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono il regime della soccomben- za dell'attore e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva in concreto espletata dagli avvo- cati dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei para- metri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a 260.000,00), con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giu- dice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore della nella qualità di Impresa designata Controparte_1 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sini- stri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute da distrarsi in favore dell'avvocato Andrea Renata Alessia NT NI dichiaratasi antistataria;
C. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di che liquida in euro 2.090,00 per compenso pro- Controparte_2 fessionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichia- ratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 6 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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