Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 20/2024 R.G., promossa da:
(Partita Iva ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ), compiutamente generalizzata nel ricorso C.F._1 introduttivo, con il patrocinio dell'Avv. Ivano Pompei ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro (Partita Iva ); Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto;
CONCLUSIONI: come da udienza di discussione;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DELLA DECISIONE Parte_3 CP_1 La ha convenuto in giudizio la
(cfr. notifica PEC depositata il 16.1.2024), chiedendo l'accoglimento delle
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa.
In via preliminare: accogliere l'istanza ex art. 186 bis c.p.c., anche inaudita altera parte, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento immediato in favore dell'avv. Ivano Pompei l'importo di € 6.072,09, per compensi di
1
l'importo complessivo di euro 3648,58, di cui euro 3.567,78, a titolo di onorario e euro 80,80
a titolo di spese, oltre accessori di legge, posto a carico della Parte_4
per l'attività svolta nel procedimento con n. 3296/21;
[...] in via principale: accertata la conformità delle spese nel procedimento R.G.
3296/21, condannare parte resistente, al pagamento del complessivo importo di €
21.777,78, per titolo e causali di cui in premessa nonché a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 3.648,58, di cui euro 3.567,78, a titolo di onorario ed euro 80,80 a titolo di spese, oltre accessori di legge, posto a carico della per l'attività svolta dal ctu nel Parte_4 procedimento con n. 3296/21 e l'importo di euro € 6.072,09, secondo le ordinarie scansioni processuali in ordine ai parametri forensi nel procedimento con n.
3296/21, per titolo e causali in premessa, per l'importo totale di euro 31.498,45, a cui si dovrà sottrarre l'importo di euro 9.720,67 nel caso in cui venga accolta la richiesta preliminare formulata dalla ricorrente. Una siffatta decurtazione potrà avvenire unicamente se, al momento della condanna, parte resistente avrà effettivamente versato quanto dovuto al nominato procuratore. In ogni caso: rifusione delle spese e dei compensi di avvocato in caso di vittoria della lite ex art.93 c.; in via istruttoria: disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio
R.G. n. 3296/21, definito in data 13.11.2023 dal Giudice, dott.ssa Elena Orlandi, che dichiarava con ordinanza conclusa la procedura.”.
L'introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stata preceduta dallo svolgimento di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nell'ambito del quale l'odierno ricorrente ha esposto quanto segue.
La e la avevano concluso un contratto Parte_4 Controparte_2
d'appalto per la posa in opera di termocappotto, intonachino e tinteggiatura all'interno del condomino “Bartolotti”, sito a Marina di Ravenna (per il dettaglio dei lavori commissionati alla odierna ricorrente si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso ex art. 696 bis cpc, allegato 1 del ricorso introduttivo).
La aveva denunciato la sussistenza di vizi nei lavori eseguiti dalla Controparte_1 ricorrente (lamentando le “notevoli imperfezioni” indicate a pag. 3 del ricorso ex
2 art. 696 bis c.p.c.); aveva inviato il 10.11.2021 “contabilità finale per risoluzione del contratto” e, successivamente, diffidato la ricorrente dall'entrare nel cantiere.
La ricorrente, non condividendo il conteggio svolto dalla controparte, quindi, chiedeva disporsi CTU al fine di determinare il compenso alla stessa spettante per i lavori correttamente eseguiti sino alla risoluzione del rapporto.
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si svolgeva senza la partecipazione della e il giudice dava ingresso alla richiesta CTU. Il consulente Controparte_1 dell'Ufficio verificava i lavori effettivamente svolti dalla ricorrente e determinava il compenso spettante per gli stessi, sulla base dei prezzi convenzionalmente stabiliti, tenuto conto della “mancanza delle finiture”.
Nel presente giudizio di merito, la ha chiesto la condanna Parte_4 della resistente al pagamento della somma spettante alla prima per i lavori eseguiti, secondo le conclusioni cui è giunto il Consulente dell'Ufficio (imponibile pari ad €. 38.128,00), detraendo l'acconto di €. 20.000,00 corrisposto dalla resistente il 13.10.2021 e così per un totale di €. 18.000,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per €. 3.777,78, spese di CTU e spese per il procedimento di istruzione preventiva.
La resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Con ordinanza del 22.6.2024 è stata rigettata la istanza ex art. 186 bis c.p.c., attesa la contumacia della parte resistente.
La causa, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., giunge oggi in decisione.
***
Parte ricorrente ha depositato il contratto di appalto sottoscritto dalla società resistente e la contabilità finale dei lavori a firma della medesima (entrambi allegati al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), così dimostrando la sussistenza del rapporto contrattuale tra le stesse.
Il consulente dell'Ufficio, a seguito di sopralluogo nel condominio “Bartolotti” svolto alla presenza del direttore dei lavori, Geom. ha verificato Parte_5
i lavori svolti dalla ricorrente nel blocco “C” del suddetto condominio “consistenti
3 nella sola posa di isolamento termo capotto fino alla rasatura e posa di rete di armatura delle due testate del fabbricato (linee rosse), senza l'applicazione della rasatura colorata (intonachino). La restante posa di isolamento termo capotto (linee ciano) è stata eseguita solo con il fissaggio dei pannelli in EPS polistirene espanso sintetizzato di cui una parte con ancoraggio di tasselli, e una parte senza tasselli”
(pag. 4 perizia).
Ha determinato, quindi, l'importo dovuto per i lavori svolti sino allo scioglimento del rapporto in €. 38.128,00.
Recependo le conclusioni del consulente dell'Ufficio, l'odierna ricorrente ha chiesto nella presente sede la condanna della resistente al pagamento di €.
18.000,00 (determinata sottraendo dall'importo stimato dal CTU l'acconto di €.
20.000,00, versato dalla resistente il 13.10.2021).
Il suddetto importo può ritenersi, quindi, dovuto dalla resistente, alla luce delle conclusioni del CTU, cui questo giudice non ritiene di discostarsi essendo le stesse immuni da vizi logici e tenuto conto che la resistente, non costituta in giudizio, non ha formulato alcuna eccezione o allegazione che consenta di giungere a diversa conclusione.
Su tale importo sono dovuti gli interessi ex art.1284, co 4, c.c. dalla domanda al saldo, in assenza di indicazioni idonee a determinare una diversa decorrenza degli interessi ex art. 4 d.lgs. 231/2002 e tenuto conto delle contestazioni stragiudiziali relative ai lavori svolti.
Le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., stante l'esito delle operazioni peritali, vanno poste a carico della parte resistente, sia quanto alle spese di consulenza (liquidate, con decreto del 13.11.2023, in €. 3.567,78 a titolo di onorario e €. 80,80 a titolo di spese, oltre accessori di legge), sia quanto alle spese di procedura, da liquidarsi in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 a valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, considerate l'assenza di attività istruttoria e la decisione a seguito di discussione orale, con deposito di nota
4 conclusiva sostanzialmente riproduttiva dei contenuti del ricorso introduttivo
(scaglione di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna la a corrispondere in favore della ricorrente la Controparte_1 somma di €. 18.000,00 oltre agli interessi ex art.1284, co 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente, liquidate in €. 2.547,00 per compensi di Avvocato, oltre
15% per spese forfettarie, CPA e IVA, se e come dovuti per legge;
3) condanna la alla rifusione delle spese del procedimento Controparte_1 ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in €. 2.337,00 per compensi di
Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, se e come dovuti per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU espletata Controparte_1 in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., liquidate con decreto del 13.11.2023.
Così deciso in Ravenna, il 28.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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