Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 445 del 14.2.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 218.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Paolo Parte 1
Ferreri, domiciliatario;
APPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Maria Teresa Petrucci, domiciliataria
APPELLATO
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Parte 1Con ricorso depositato 3.4.2024 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' CP_1 si era ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (irripetibilità indebito di € 3.802,59) con condanna del soccombente al pagamento di € 900 a titolo di spese di giudizio
ha rappresentato che, nonostante il silenzio sul punto in sentenza, alcuna delle fasi del giudizio indicate nell'art
4 comma 5 del D.M.
55.2014 .
Ha chiesto in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014 (€ 1312), nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L CP 1 nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è
data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l' CP_1 debba essere ritenuto soccombente.
Contrariamente a quel che ritiene l'appellante, se si ha cura di esaminare lo svolgimento della pregressa fase (cfr relativo fasc. d'uff. del I grado) e prescindendosi da ogni valutazione sulla compatibilità della soluzione adottata con il c.d. rito del lavoro, si noterà che l'udienza ex art 420 cps non si è mai avuta perché “sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ex art 127 ter cpc applicatosi;
dunque si è avuta di fatto una mera reiterazione di una fase dell'attività che caratterizza (ex art .4 comma 5 lett b) del cit. D.M.) la fase introduttiva del giudizio, pur in sostituzione della fase decisionale, senza trattazione o istruttoria di sorta
Tale peculiarità, ritiene la Corte, ha avuto riflesso sulla valutazione dell'attività compiuta dal difensore che non necessariamente deve concretarsi nell'attribuzione del compenso per ogni fase prevista dal cit. D.M. ben potendo comprendersi l'attività seguita all'adozione del procedimento ex art. 127 ter cpc, nella fase decisionale (lett. d. del cit. comma 5) e con esclusione della fase di trattazione/istruzione (l'unica udienza fissata per il 13.2.23 è stata sostituita dal deposito di note) In relazione al valore di causa (€3802,59) e omettendo il riconoscimento del compenso per la fase della trattazione/istruzione, il giudice si è attenuto alle previsioni tariffarie senza violarle
L'importo liquidato dal giudice (€900), dunque, lungi dalla lamentata circostanza del mancato rispetto dei minimi tariffari, è superiore al minimo tariffario (€ 886) previsto per il II scaglione di cui al cit. D.M.
L'appello deve essere respinto Le spese di questo grado, sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
[...]definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 3.4.2024 da nei confronti dell' CP 1 avverso la sentenza del 14.2.2024 n. 4451 del Parte 1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 mentre sussistono per l'appellante incidentale
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19.2.2025
Il Presidente estensore
N. 218/2024 R.G.