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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 85/2020 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.07.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in margine all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Oreste Morcavallo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Corso Luigi Fera, n.23
[...]
[...]
[...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione in appello, dagli Avv.ti Giovanni C. Sciacca e dall'Avv.
1 VA Di BE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco
Mirigliani, sito in Catanzaro, Via Gaetano Argento, n.14
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e richiesta, annullare e/o riformare la sentenza
n.1430/2019, resa dal Tribunale di Crotone nella causa iscritta al n. 1118/2017 R.G., pubblicata il 10.12.2019, notificata per pec il 16/12/2019, così procedendo all'accoglimento della domanda onde voler accertare il diritto della
[...]
attrice al ripristino del contatto stipulato con il Parte_1 Parte_2
21/9/2011, e risolto dalla convenuta l'1/10/2012, avente ad oggetto "affidamento della gestione della movimentazione della biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Strongoli", di proprietà dell'odierna appellata, nonché degli Addenda al contratto stesso n.2 del 10/1/2012 (Servizio di nolo a freddo di motopompa a supporto nelle attività di manutenzione presso la Centrale di Strongoli) e n.3 dell'1/3/2012 (Pulizie industriali da effettuarsi presso l'area impianto della Centrale),
e alla prosecuzione di contratti medesimi sino alla scadenza del termine del rinnovo automatico quinquennale, ossia sino al 31/12/2021, e conseguentemente condannare la Società appellata al ripristino dei contratti medesimi e alla prosecuzione degli stessi fino al 31/12/2021; - accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
al risarcimento dei danni a decorrere dal 6/7/2015 - ossia dalla data in cui la
[...]
società qui appellata ha espresso il rifiuto di ripristinare il contratto, come da espressa richiesta dell'attrice - sino all'effettivo ripristino del contratto e dei relativi Addenda, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della appellante Parte_1
al risarcimento dei danni a decorrere dal 6/7/2015 sino al 31/12/2021, derivanti dal mancato ripristino del contratto sopra citato e dei relativi Addenda, secondo quanto specificato nel corso dell'atto, e dunque condannare in persona Parte_2
2 del legale rappresentante, al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in
€ 4.540.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come da perizia giurata prodotta in primo grado ed in questa sede allegata, o alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio anche mediante l'ausilio di apposita CTU, di cui, in riforma della sentenza appellata, si chiede l'ammissione.
Con ogni effetto ed onere conseguente.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio".
Per l'appellata:” - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n.
1430/2019 del Tribunale di Crotone per tutti i motivi esposti;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto prima facie privo di ragionevoli possibilità di accoglimento;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare inammissibili tutte le domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c., in particolare la domanda con cui la Società appellante ha chiesto la stipula di un contratto avente il medesimo oggetto del precedente con decorrenza ex tunc (o nunc)
e con le medesime scadenze pattuite;
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In tutti i casi, con vittoria di spese oltre rimborso forfetario 15%, C.P.F. e I.V.A., come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di accertare il ripristino del Parte_2
contratto stipulato con conseguente condanna alla prosecuzione nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato ripristino dello stesso.
A fondamento della sua domanda, ha dedotto: Parte_1
-che in data 21.09.2011 la e la Parte_2 Pt_1 Parte_1
stipulavano un contratto avente ad oggetto la gestione della movimentazione della
3 biomassa combustibile all'interno della centrale termoelettrica di Strongoli, con durata dal 20.10.2011 al 31.12.2016 e con la previsione, al punto 4.1, di un rinnovo automatico per i successivi 5 anni;
che il contratto in questione , in data 01.03.2012, veniva integrato dall'affidamento di un ulteriore servizio, come risulta dagli addenda nn.2 e 3; che con raccomandata del 20.08.2012 la a seguito della richiesta Parte_2
di informazione antimafia alla Prefettura di Crotone, comunicava di aver ricevuto l'informazione antimafia interdittiva e pertanto interrompeva il rapporto contrattuale;
che procedeva a proporre ricorso al T.A.R. di Catanzaro avverso la suddetta informativa, e che con sentenza n. 747/2015 depositata in data 29.11.2015, il giudice accoglieva tale ricorso, dunque, la procedeva a Parte_1
chiedere il ripristino e la prosecuzione del contratto di cui è causa;
che in data 06.07.2015, mediante missiva, comunicava il rigetto della Pt_2
richiesta avanzata e, invocando la clausola risolutiva del contratto, comunicava che aveva proceduto ad affidare tali servizi ad un altro fornitore;
che in data 17.02.2016 la proponeva tentativo di Parte_1
conciliazione, la cui richiesta non portava ad alcun risultato.
Per tali ragioni ha contestato a parte convenuta di non aver apprestato Parte_1
alcuna tutela alla salvaguardia del rapporto contrattuale, nonché la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. di buona fede e correttezza, con un conseguente danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, pari ad euro
6.885.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In particolare ha evidenziato di essere un'importante società nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con tecnologie innovative e di aver sottoscritto, in data 15.05.2009, con la Prefettura di Crotone un Protocollo di Intesa, a seguito di alcuni episodi criminosi, volto a consentire al di Controparte_1
monitorare le attività delle società ritenute sensibili alla prevenzione di tentativi di
4 infiltrazioni di stampo mafioso, nonché a garantire la regolarità dei cantieri e delle normative sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Alla luce del predetto protocollo aveva inserito nel contratto per cui è causa la clausola
13.3 cd. Clausola Antimafia, la quale prevedeva che “Qualora, successivamente alla conclusione degli accertamenti corrispondenti alle informazioni antimafia, ai sensi del
D.P.R. 252/1998 risultassero a carico del Fornitore tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, ovvero emergesse il difetto di uno qualunque dei requisiti richiesti ai fini della certificazione antimafia, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, senza necessità di alcuna comunicazione/azione in tal senso e il Committente sarà liberato da ogni vincolo e/o obbligazione derivante dallo stesso, salvi tutti i diritti, tanto restitutori quanto risarcitori, derivanti a quest'ultima dalla esecuzione – anche parziale – del contratto”.
Senonché , a seguito dell' interdittiva antimafia ad opera della Prefettura di Crotone, procedeva a rendere edotta la , Parte_2 Parte_1
con missiva dell' 1.10.2012, che il contratto veniva risolto ipso iure. Dunque, insisteva nel rigetto della domanda attorea con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Rigettata la C.T.U richiesta da parte attorea la causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente dalle parti ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza del 10.12.2019, all'esito della quale veniva resa la pronuncia appellata.
Con sentenza n. 1430/2019 del 10.12.2019 il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande Parte_2
risarcitorie avanzate dall'attrice ed ha rigettato la domanda di accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto per cui è causa, condannando la
[...]
alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
In particolare ha motivato il rigetto della domanda di accertamento del diritto al ripristino del contratto di appalto, sul presupposto che si è limitata ad Pt_2
avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto ed ha quindi esercitato un proprio diritto potestativo, rispetto al quale l'impugnativa del
5 provvedimento di interdittiva e la sentenza amministrativa pronunciata, non potevano rimuovere a posteriori l'effetto risolutivo già prodottosi.
Ha altresì rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata sul presupposto che la ha agito nell'esclusivo interesse della propria attività Parte_2
imprenditoriale e non era giuridicamente vincolata ad attendere la pronuncia del
T.A.R., pertanto nessuna violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni può attribuirsi a per la sola Parte_2
circostanza di aver invocato la clausola risolutiva.
Senonché dopo aver rigettato la domanda il giudice di prime cure, in linea con l'eccezione formulata da in relazione alla propria carenza di Pt_2 Parte_2
legittimazione passiva, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria andasse avanzata nei confronti dell'Autorità Prefettizia che ha adottato il provvedimento successivamente dichiarato illegittimo dal Tar e nel dispositivo ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
concludendo come in epigrafe.
Con un primo motivo di appello ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la mancata pronuncia sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e l'omessa disamina di fatti circostanze ed atti rilevanti ai fini del decidere.
In particolar modo, ritenendo pacifico e non contestato che si sia Parte_2
avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, ha chiarito che non aveva chiesto che l'effetto risolutivo fosse rimosso, bensì l'accertamento del ripristino e della prosecuzione del contratto, mentre il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad accertare la legittimità della facoltà di risolvere il contratto, facoltà mai contestata, tant'è che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata a decorrere dal 06.07.2015 (data in cui la comunicava il rigetto Parte_2
della richiesta di rispristino del contratto) e non già dalla data di risoluzione.
6 Con un secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato del difetto di legittimazione passiva della convenuta, nonché il vizio di omessa censura della violazione dei principi di correttezza e buona fede e di omessa disamina e omessa pronuncia sulla produzione documentale e difensiva.
Sul punto ha evidenziato che il risarcimento dei danni da emissione del provvedimento illegittimo nei confronti della è stato chiesto nel giudizio azionato dinnanzi CP_2
al TAR e che nel nel presente giudizio a fini risarcitori ha invece chiesto la valutazione del comportamento scorretto tenuto da per il mancato ripristino del contratto. Pt_2
In altre parole ha chiarito di non aver chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'emissione dell'interdittiva antimafia, ma dei danni derivanti dal rifiuto di addivenire ad un accordo contrattuale che le consentisse di svolgere il medesimo servizio originariamente appaltato.
Con un terzo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata in merito alla richiesta CTU.
Ha precisato di aver depositato in giudizio una perizia estimativa di parte con la quale erano state ben specificate tutte le informazioni relative alle prestazioni, alle attività, nonché ai costi dei relativi servizi e che aveva proceduto a richiedere C.T.U. volta alla quantificazione dei danni cagionati dall'interruzione del rapporto obbligatorio e dal mancato ripristino.
Ha evidenziato che tale richiesta veniva rigettata dal giudice istruttore con ordinanza del 25.02.2019 perché ritenuta esplorativa, mentre con la sentenza il medesimo giudice riconosceva la completezza dell'istruttoria documentale, ritenendo inutile e superflua la C.T.U.
Ha quindi dedotto la contraddittorietà tra la predetta ordinanza e quanto contenuto in sentenza perché o la documentazione prodotta era da ritenersi insufficiente e quindi la
CTU avrebbe finito con l'assumere carattere esplorativo, o la documentazione era completa ed allora avrebbe dovuto disporsi CTU.
7 Si è costituita in giudizio la rilevando in via preliminare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 434 e/o 348 bis c.p.c.
Nel merito ha dedotto che la richiesta di stipula di un nuovo contratto costituisce una nuova domanda e pertanto l'appello sarebbe inammissibile, anche ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
In relazione al primo motivo di appello afferente alla mancata disamina dei fatti ha evidenziato come l'appellante con l'atto di appello si sia limitata a ribadire i medesimi fatti già riportati nel processo di primo grado.
Ed invero dopo aver ottenuto l'annullamento del provvedimento illegittimo, ha proceduto a richiedere il rispristino del contratto e a pretendere, con l'annullamento del provvedimento illegittimo, il riconoscimento automatico del diritto al ripristino del contratto già risolto.
Senonché trattasi di tesi difensive ampiamente errate, per come già sostenuto dal giudice di prime cure e prive di fondamento giuridico.
Quanto al riferimento all'accordo di transazione stipulato in data 30.06.2016 con cui le parti hanno determinato gli aspetti patrimoniali relativi a due decreti ingiuntivi per il pagamento di alcune fatture, ha chiarito che il testo dell'accordo non contiene alcuna dichiarazione in relazione alla stipula di nuovi contratti per i servizi medesimi a quello precedente e non contiene alcuna indicazione in merito al ripristino, prevedendo soltanto l'ipotesi eventuale della stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto il trasporto di biomassa, dunque un oggetto totalmente diverso dal contratto precedentemente risolto.
Con riferimento alla lamentata violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione al mancato ripristino, ha dedotto che l'appellante attraverso tale motivo di appello ha chiesto la stipula di un nuovo contratto avente medesimo oggetto del precedente e quindi ha formulato una nuova domanda, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In relazione al secondo motivo di appello afferente all'erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva ha ribadito che il contratto si era risolto legittimamente,
8 come già confermato dal giudice di prime cure e che l'eventuale responsabilità della risoluzione fosse da addebitare all'Autorità che ha emesso il provvedimento accertatosi illegittimo, con conseguente propria carenza di legittimazione passiva.
Con riferimento alla contraddittorietà della sentenza in merito alla CTU, rispetto al contenuto dell'ordinanza adottata in corso di causa, ha evidenziato che tale motivo è inammissibile in quanto generico e non contiene alcuna censura specifica in relazione alla sentenza impugnata.
Ha specificatamente rilevato che il Tribunale ha proceduto a rigettare la richiesta di
C.T.U. ritenendola esplorativa, in quanto volta alla ricerca di elementi e fatti non provati in giudizio.
Ha da ultimo dedotto che la domanda di risarcimento danni e la relativa quantificazione operata dall'appellante in via principale non risulta riproposta nel presente giudizio e pertanto è da considerarsi rinunciata, con conseguente passaggio in giudicato.
Il collegio, con l'ordinanza del 20.05.2020 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 09.07.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte.
3.1. Quale primo motivo di appello la società appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza appellata per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi in merito alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e per non aver tenuto conto di fatti rilevanti ai fini del decidere.
Una tale violazione è stata dedotta sul presupposto che la fosse consapevole Pt_2
dell'impugnativa del provvedimento di interdittiva antimafia e che si fosse rifiutata di
9 ripristinare il contratto, nonostante le fosse stato comunicato l'annullamento di quel provvedimento ad opera del TAR.
Tale motivo di appello si appalesa chiaramente infondato.
Ed invero posto che l'appellata, per come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto che ne legittimava la risoluzione, non avrebbe mai potuto ripristinare gli effetti del contratto ormai risolto, ma tutt'al più addivenire alla stipula di un nuovo contratto, domanda che non è stata avanzata in primo grado.
Né appare ravvisabile alcuna violazione delle regole di buona fede e correttezza, non solo e non tanto perché la si è legittimamente avvalsa della clausola Pt_2
risolutiva, ma anche perché ha cercato di raggiungere con l'appellante un accordo transattivo in cui si ipotizzava la stipulava di un nuovo contratto, con oggetto diverso dal precedente, pur non essendo responsabile del provvedimento poi rivelatosi illegittimo.
3.2. Il secondo motivo di appello afferisce all'erronea declaratoria del difetto di legittimazione passiva della convenuta, nonché all'omessa censura in merito alla violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Ora posto che nel caso di specie non è stato richiesto il danno da provvedimento illegittimo, ma il danno conseguente al mancato ripristino del contratto originario, su questa domanda sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell'appellata e quindi il giudice di prime cure non doveva dichiararne il difetto.
Pertanto la sentenza di primo grado va riformata in parte qua.
Il collegio tuttavia deve rilevare che la predetta domanda prima della dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, è stata esaminata dal giudice di prime cure nel merito e rigettata, non sussistendo i presupposti per il risarcimento del danno.
Tanto chiarito la domanda di risarcimento del danno da mancato ripristino del contratto va rigettata nel merito, poiché la non era tenuta a sospendere il servizio in Pt_2
10 attesa della decisione del TAR, essendosi il contratto già risolto, con conseguente diritto a procedere alla stipula di un nuovo contratto con altro contraente.
Con specifico riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di leale collaborazione da parte di che da un lato avrebbe potuto concordare con l'altra impresa Pt_2
affidataria del servizio una durata minore e dall'altro avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nell'appellante, il collegio ritiene che anche tale motivo di doglianza sia da considerarsi privo di pregio.
Ed invero non era assolutamente tenuta ad attendere gli esiti della pronuncia Pt_2
del TAR, né a concordare con la nuova società una minore durata del contratto.
Né può ritenersi che la abbia creato un legittimo affidamento Pt_2
nell'appellante che la vicenda per cui è causa avrebbe trovato comunque soluzione, in relazione all'accordo transattivo agli atti.
Sul punto giova evidenziare che l'art. 3 del predetto accordo testualmente prevede che
“ sono esclusi dal presente accordo transattivo tutti i diritti e le ragioni a titolo risarcitorio derivanti dalle risoluzioni anticipate dei contratti e successivi addendum, P uno sottoscritto da e in data 21.09.2011, l'altro Parte_2 Parte_1
sottoscritto da in data 30.01.2012….”. Parte_4
Dalla lettura dell'articolo emerge in maniera incontrovertibile che nessun legittimo affidamento può aver ingenerato detto accordo in relazione ai fatti per cui è causa che sono stati espressamente esclusi dall'ambito della transazione;
inoltre si deve rilevare che dall'art. 4 del predetto accordo si evince che la si era impegnata, Pt_2
entro 9 mesi dalla stipula dell'accordo transattivo, a stipulare un nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto della biomassa.
Tuttavia l'appellante non ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento di quell'accordo né per far valere i danni derivanti dal mancato rispetto del predetto accordo transattivo, ma per ottenere il ripristino di un contratto ormai risolto, ovvero il contratto stipulato in data 21.09.2011 ed il risarcimento dei danni derivanti dal mancato ripristino, risarcimento che per le ragioni ampiamente esposte non risulta dovuto.
11 3.3. Quale ultimo motivo di appello la società appellante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di CTU in cui il giudice ha ritenuto la documentazione prodotta esaustiva e la CTU inutile, rispetto al contenuto dell'ordinanza del giudice istruttore del 25.02.2019 che ha ritenuto di non dover disporre CTU in quanto esplorativa.
Ora non si appalesa alcun vizio della sentenza in parte qua poiché le ordinanze sono sempre modificabili o revocabili dal giudice che le ha pronunciate e a fortiori sono implicitamente revocate da contrarie statuizioni contenute in sentenza.
In ogni caso non può non rilevarsi come a prescindere dal carattere esplorativo della
CTU, il giudice istruttore non l'aveva ammessa ritenendola superflua e non può che considerarsi tale una CTU che deve accertare il danno sotto il profilo del quantum, se non se ne ritengono verificati i presupposti sotto il profilo dell'an.
In altre parole un danno non sussistente non deve essere accertato nel suo ammontare e sotto questo aspetto la CTU doveva e deve considerarsi senz'altro non necessaria a fini decisori.
In definitiva per le ragioni esposte l'appello va accolto parzialmente, ovvero solo in relazione all'erronea dichiarazione di carenza del difetto di legittimazione passiva di contenuta nel dispositivo della sentenza appellata. Pt_2
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con
D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000,000 nei valori medi, eccetto la fase di trattazione che viene liquidata ai valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Secondo Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigetta entrambe le domande proposte dall'attrice , per come chiarito in parte motiva;
12 2) condanna in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
che liquida in complessivi € 49.065,00 per compensi professionali, oltre al
[...]
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso da remoto in data 4.12.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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